ALLEGATO XLVII AGGIORNATO
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 sostituisce completamente gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza perché corrispondono agli Allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici.
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, l'espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario
note:
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza.
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti
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