Rischio da agenti chimici

ALGORITMO InfoRisk REGIONE PIEMONTE ora ALPIRISCH

La Regione Piemonte ha reso disponibile l’aggiornamento del modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/08 (le indicazioni fornite non si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene – Titolo IX, capo II del DLgs 81/08).

Il documento, predisposto dal gruppo di lavoro regionale “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni” (approvato con DD n. 847 del 29/10/2013 e DD n. 84 del 5/02/2014), riprende la metodologia definita nel precedente modello per adeguarla alle modifiche introdotte dalla normativa vigente e apportare, altresì, alcune significative variazioni finalizzate a rendere il metodo più solido e oggettivo, con l’obiettivo di superare varie criticità emerse durante gli anni di utilizzo della versione originaria.

Il documento potrà subire successive revisioni e aggiornamenti per arricchirlo con esempi pratici o per apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’applicazione del nuovo modello di valutazione.

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico

Quesiti e istruzioni per il corretto uso del modello (I parte - giugno 2015)

Quesiti e istruzioni per il corretto uso del modello (II parte - agosto 2015)

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08 e smi e dal nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose è stata valutata la necessità di una revisione del modello di valutazione del rischio chimico della Regione Piemonte.
 
Tale revisione ha permesso al gruppo di lavoro regionale “Rischio chimico”, di apportare alcune significative modifiche a tale modello, preservandone l’impostazione che ne ha permesso la diffusione e l’utilizzo in ambito di valutazione.
 
Si è voluto quindi rispondere alla necessità di fornire indicazioni operative, dunque immediatamente applicabili “sul campo”, per ottemperare a quanto previsto in materia di valutazione del rischio chimico, fornendo così al sistema di prevenzione strumenti adatti ad uniformare il più possibile sull’intero territorio regionale i comportamenti relativi all’applicazione della normativa sul rischio chimico.
 
Tali metodologie e strumenti potranno essere di supporto anche a tutti coloro che, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro e la conseguente valutazione del rischio. Tuttavia i soggetti  che  si  avvarranno  di  questo  processo  di  stima  del  rischio  dovranno  avere  conoscenze specifiche in quanto il processo di quantificazione degli indici e valutativo è in alcuni casi complesso.
 
Come noto il D.Lgs. 81/08 e smi dispone che la valutazione del rischio sia effettuata dal datore di lavoro (obbligo non delegabile, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione col responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, nei casi di cui all’art. 41.
 
L’obbligo di nomina da parte del datore di lavoro (o del dirigente) e la concreta possibilità di partecipazione del medico competente alla valutazione del rischio, diviene quindi effettivo solamente quando deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria.
 
Per il rischio da agenti chimici riteniamo opportuno che la collaborazione del medico competente sia concretamente richiesta e garantita anche nella fase di avvio del processo valutativo.
 
La numerosità delle noxae patogene ed il sovrapporsi delle stesse nelle diverse condizioni di lavoro possono determinare, anche nelle piccole aziende, situazioni di notevole complessità, che, per essere efficacemente affrontate, necessitano del contributo delle conoscenze epidemiologiche, tossicologiche ed igienistico-industriali che proprio il medico competente può fornire.
 
Nel momento in cui la collaborazione del medico competente diviene obbligo, lo stesso deve anche fattivamente partecipare alla:
 
1.   ricerca della possibile sostituzione degli agenti chimici pericolosi e dannosi;
2.   predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione;
3.   individuazione delle misure organizzative e di prevenzione collettiva;
4.   individuazione dei D.P.I
5.   definizione delle procedure di Primo Soccorso
6.   definizione del programma di informazione e formazione ed eventuale addestramento.
 
Il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà dimostrare di essere effettivamente correlato ai rischi per la salute e la sicurezza valutati, tener conto delle eventuali differenze di genere ed età e obbligatoriamente rispondere ai principi ed ai requisiti di efficacia e validità previsti all’art. 39, comma 1, e all’art. 223, comma 3.

ASPETTI METODOLOGICI

Gli elementi, anche se non esaustivi, da prendere in considerazione per la valutazione del rischio da agenti chimici sono elencati nell’art. 223, comma 1, del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 e smi, che prevede:

“Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati
XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.”

L’attuale modello di valutazione, partendo dal dettato normativo, fornisce indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del “normale” processo produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni, ecc.) che rientrano nel capitolo della valutazione del rischio chimico per la sicurezza e che saranno oggetto di un successivo atto di indirizzo.

Si tratta quindi di un modello valutativo che, partendo da dati di tipo qualitativo/semi-quantitativo, permette un approccio – in parte empirico – in grado di stratificare il rischio da esposizione ad agenti chimici.

Si precisa che le presenti indicazioni NON si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene. Per questi agenti vanno comunque valutati gli altri rischi per la salute e la sicurezza.

L’eventuale presenza di sensibilizzanti inalatori comporta l’esclusione dal concetto di “rischio irrilevante per la salute” in quanto si ritiene che per questi non vi siano ad oggi elementi conoscitivi sufficienti per definire un’esatta relazione dose/risposta e quindi non si possa applicare il concetto di “livello d’azione” e una completa protezione da tali rischi.

Risultati delle misure ambientali e biologiche. Tali risultati non dovranno essere valutati solo in funzione dei Valori Limite ma dovranno essere analizzati, per gruppi di sostanze, in considerazione di:

caratteristiche intrinseche della sostanza (caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche);
effettiva durata dell’esposizione.

Per rendere omogeneo il criterio valutativo è stato costruito un flusso operativo che permette di verificare l’esistenza delle condizioni di attuazione delle misure specifiche di prevenzione previste dall’art. 225.

Preliminarmente all’ingresso nel flusso è necessaria la raccolta di tutte le notizie derivabili dall’art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e smi.
 
In particolare è indispensabile procedere ad un accurato censimento di tutti gli agenti chimici che possono essere presenti in qualsiasi fase del processo (devono essere considerati prodotti base, impurità, prodotti intermedi, prodotti finali, prodotti di reazione e prodotti secondari.) nell’ambiente lavorativo. Di tali agenti occorrerà conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e le eventuali proprietà pericolose, desumibili dalle schede di sicurezza e/o da altra fonte di letteratura, oltre al quantitativo ed alle modalità di utilizzo durante il processo produttivo.
 
La  prima  fase  prevede  la  verifica  dell’esistenza  di  dati  biostatistici  consolidati,  relativi  al  processo produttivo considerato e al particolare rischio specifico oggetto di valutazione; per “dati consolidati” si intende la presenza di osservazioni che rappresentano realmente le condizioni di esposizione e di rischio analizzate nell’ultimo triennio. La positività di almeno una delle condizioni vincolanti riportate nel diagramma di flusso esclude l’esistenza di “rischio irrilevante per la salute” e determina la necessità di un processo valutativo comunque dettagliato (non applicabilità del comma 5, art. 223); la negatività delle stesse o l’assenza di dati biostatistici consolidati rimanda alla valutazione del rischio secondo quanto previsto nel ramo sinistro del flusso.
 
Il modello consente, attraverso l’uso facoltativo di una  metodologia semplificata (CUT OFF) (pag. 9).di giungere ad una valutazione del rischio per la salute senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), nel caso siano rispettate alcune indicazioni che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici caratterizzati da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità.
 
Il flusso garantisce la possibilità di stimare il rischio anche in assenza di dati ambientali e/o biologici utilizzando i criteri di tossicità della sostanza, la quantità utilizzata o presente nel ciclo produttivo, le modalità di utilizzo e la durata dell’esposizione. Ciò consente un approccio valutativo standardizzato anche in caso di non misurabilità del dato ambientale e/o biologico e semplifica, almeno in una prima fase, la valutazione (rischio stimato).
 
Se dalla valutazione del rischio stimato emergono risultati che non permettono l’applicazione del concetto di “irrilevante per la salute”, il datore di lavoro dovrà provvedere affinché il rischio sia ridotto al minimo mediante l’applicazione di misure specifiche così come indicato al comma 1 dell’articolo 225 e   dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l’entità del rischio stesso.
 
Anche qualora la valutazione porti al rispetto del concetto di “irrilevante per la salute”, la non applicabilità delle misure specifiche di protezione e prevenzione è subordinata alla messa in atto delle misure generali di tutela di cui all’art. 224, comma 1.
 
E’ obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità. Si raccomanda che la periodicità dell’aggiornamento sia funzione del livello di rischio valutato (indicativamente triennale).


CALCOLO RISCHIO CHIMICO CON MODELLO APPLICATIVO REGIONE PIEMONTE IN EXCEL

AGGIORNAMENTO 2016

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio da agenti chimici ( Ex Inforisk) ora e' stato approvato come nuovo modello Al.Pi.Ris.Ch in Excel

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