Alcol e Lavoro
ALCOL E LAVORO: PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI RELATIVIALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti, tra i quali l’assunzione di alcolici. Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori, e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
documento e procedura operativa proposti da dott.ssa Milena Perini, medico competente, in
occasione dell’incontro SPISAL-MMCC del 11.3.2014
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei
servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)
Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”
Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)
D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 - c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”
Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all’assunzione di alcolici, e prevede l’obbligo per il lavoratori di rispettare le stesse.
Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall’accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (elenco sottoriportato) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o
durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra.
Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio deve dimostrare l’assenza di alcol nel sangue: Alcolemia = 0
Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base
dell’art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto).
Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l’accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o,se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio
infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.
COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE
Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti.
Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico
(40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.
EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
Effetti acuti
In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all’alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e li raggiungono
con maggiore rapidità. In definitiva, fermo restando l’obbligo per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (di cui all’accordo Stato-Regioni) di non assumere alcolici, quindi di non avere tracce di alcol nel sangue (alcolemia= 0), due bicchieri/unità alcoliche (24 grammi di alcol) per la donna e 3 bicchieri (36 grammi di alcol) per un
uomo sono sufficienti per raggiungere il limite legale da non superare alla guida per i cittadini non rientranti nelle categorie per le quali il Codice della Strada non ammette l’assunzione di alcol (alcolemia = 0).
Effetti a lungo termine sulla salute e sulla vita sociale
È importante ricordare che l’alcol etilico è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena (tumori maligni di cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato) e psicotropa (può dare dipendenza). Bere alcolici è quindi un comportamento a rischio; a basso rischio se l’assunzione avviene a stomaco pieno e a basse dosi (meno di
20g al giorno per le donne, meno di 40g al giorno per i maschi), ma può diventare dannoso/problematico con l’assunzione di dosi maggiori (più di 40g al giorno per le donne, più di 60g al giorno per i maschi) comportando danni fisici, psichici o sociali.
L’alcoldipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l’uso di alcol riveste per l’individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. Parlando di alcolismo cronico è opportuno distinguere la condizione d i Abuso alcolico definita come compromissione dell’esistenza
correlata all’alcol, che interferisce con le normali funzioni dell’individuo dalla Dipendenza alcolica nella quale alla compromissione citata si associa l’evidenza dello stato di obbligo/necessità per il soggetto di assumere alcolici, accompagnato da un’aumentata tolleranza all’etanolo o a segni fisici di astinenza.
Lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche
1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.
1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a
rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione;
medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e
terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e
immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
o addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i
quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
o personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
o personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
camera e di mensa;
o personale navigante delle acque interne;
o personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
o conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di
sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
o personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme
in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
o responsabili dei fari;
o piloti d’aeromobile;
o controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
o personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
o collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
o addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Possibili conseguenze in funzione dell’inosservanza di norme o disposti contrattuali
La verifica dell’avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, o della loro somministrazione, può comportare
una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 81/08, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del
lavoratore, può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell’ambito
dell’attività di guida.
Un ulteriore aspetto, da tener sempre presente è che l’assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può
comportare, sulla base dei disposti degli specifici contratti di lavoro l’attivazione di provvedimenti
disciplinari.
Alcol e lavoro: proposta di un protocollo operativo per il medico
a cura di A. Maviglia, M. Alesiani, G. Bilancio, G. Pagliaro, G. Pala. - GdL MeLC SIMLII
Accertamenti sanitari per uso di alcol e sostanze stupefacenti
FAQ su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
negli ambienti di lavoro – Regione Lombardia
01) L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE DEVE ESSERE CONSIDERATA NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)?
Come riportato nelle indicazioni operative della Regione Lombardia del 22 gennaio 2009, punto 2, i datori di lavoro affrontano il tema nell’ambito del processo di valutazione dei rischi. L’individuazione delle mansioni per le quali è obbligo l’accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è condotta anche nel rispetto della previsione di cui all’art. 28, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 81/08: obbligo d’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
02) QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENSIVA DEGLI ACCERTAMENTI PER L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli accertamenti sanitari:
1. Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
2. Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
3. Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l'attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l’importanza che l’individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi come specificato nella FAQ n. 1 ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009), si assume, per definire l’inclusione o meno degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato all’Atto di Intesa del 2007”. Si ritiene infine errata l’interpretazione per la quale, sulla base di quanto riportato nell'art.1 comma 1 del provvedimento del 30/10/2007 “le mansioni soggette al controllo sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I”, si sostiene l’allargamento del campo d’inclusione a tutti gli operatori che sono addetti ad attività di trasporto. Si ribadisce che le mansioni incluse sono solo quelle riportate nell’allegato I del provvedimento del 30/10/2007.
03) GLI ACCERTAMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI/PSICOTROPE SI APPLICANO ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI E CHE SVOLGONO MANSIONI CHE RIENTRANO NELL’ALLEGATO?
L’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi propri delle attività svolte.
L’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/08, in combinato disposto con l’Allegato XVII, punto 2 lett. d), nella formulazione modificata introdotta dal D.Lgs. 106/09, prevede l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di richiedere, anche ai lavoratori autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”.
Pertanto per quanto concerne gli accertamenti previsti in materia di sostanze stupefacenti, da questa nuova formulazione si evince che non è più esigibile per i lavoratori autonomi produrre gli attestati d’idoneità sanitaria, fatto salvo il caso in cui tale obbligo non dovesse essere introdotto dalle modifiche annunciate all’art. 41, c. 4 bis del D.Lgs. 81/08. In considerazione della facoltà comunque concessa al lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria, si ritiene auspicabile che tale facoltà venga esercitata nella direzione di sottoporsi agli accertamenti per sostanze stupefacenti e psicotrope, a maggior tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e garanzia del committente.
04) CHI SVOLGE SALTUARIAMENTE LE MANSIONI PREVISTE NELL’ALLEGATO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI?
Sì, la normativa non prevede un limite temporale nello svolgimento delle mansioni a rischio. Tuttavia vale il principio dell’effettività (come già sostenuto più volte in questo documento, la determinazione dei tempi cui i lavoratori sono impegnati nello svolgimento dei lavori a rischio, al fine di aderire correttamente al principio di effettività, deve avvenire nell’ambito del processo di valutazione come specificato nelle FAQ n. 1 e 2). Infatti, non dovranno essere sottoposti ad accertamenti i lavoratori che, pur avendo frequentato specifici corsi di formazione, non svolgano effettivamente tale mansione.
05) GLI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI RIENTRANO NELLE CATEGORIE DA SOTTOPORRE A SCREENING?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.
06) I MULETTISTI ESTERNI ALL’AZIENDA, LAVORATORI AUTONOMI O SOCI DI COOPERATIVE, RIENTRANO NELLE CATEGORIE DA SOTTOPORRE A SCREENING?
I lavoratori autonomi che svolgono attività di mulettisti, in quanto non classificati lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, il cui impianto è determinato dalle regole del D.Lgs. 81/08. Sulla base della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative.
Si rileva nel merito l’obbligatorietà di assicurare ai mulettisti un’informazione, istruzione, formazione ed addestramento adeguati in considerazione di quanto disposto dall’art. 73, c. 1 del D.Lgs. 81/08 (così come modificati dal D.Lgs. 106/09).
07) CHI UTILIZZA TRATTORI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI PER L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la patente di tipo B.
Per essere considerati macchine per la movimentazione terra devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere sottoposti agli accertamenti.
08) LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ATTO DI INTESA 30 OTTOBRE 2007 SI APPLICANO AL PERSONALE INDICATO NEL DPR 753/80 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto)?
Ai fini di interpretare correttamente quanto indicato nell’art. 1 comma 2 del Provvedimento 30/10/07 (1), è necessario, tra l’altro, dare lettura al punto 7 delle Premesse di cui al Provvedimento 18/09/08, ossia che “Occorre, infine, tenere conto delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 2, e 6 della citata intesa del 30 ottobre 2007 in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché di specifici accertamenti sanitari e relativa periodicità in relazione all’impiego, previste per il personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché per quello delle Forze armate, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
Ecco che allora il disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del Provvedimento 30/10/07 deve essere letto nel senso che permangono inalterate le normative vigenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel settore ferroviario e degli altri servizi di trasporto di cui al D.P.R. 753/80.
Nel caso di coincidenza temporale stretta tra verifiche periodiche di idoneità al servizio e visite periodiche di idoneità alla mansione specifica di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08 parrebbe opportuno potersi avvalere per entrambe le finalità dei medesimi accertamenti tossicologici, purché effettuati ai sensi delle procedure di cui al Provvedimento 18/10/08.
Questi stessi criteri e procedure si applicano anche per i conducenti di mezzi pubblici, per i quali il riferimento normativo per gli aspetti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, è rappresentato dal DM 23 febbraio 1999, n. 88.
.... Le faq continuano nel documento allegato asl brescia
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