Aggiunto nuovo allegato XLIII-bis
Viene introdotto un nuovo Allegato XLIII-bis, che stabilisce i valori limite biologici per agenti pericolosi, con particolare attenzione alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Modifiche Al Testo Unico Sicurezza A Seguito Entrata In Vigore Del Decreto Legislativo 04 Settembre 2024 , N. 135
Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (24G00153)
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024.
Questo decreto attua la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, e apporta modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
L’obiettivo principale è la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il Decreto Legislativo n. 135/2024 amplia le tutele per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, introducendo nuove norme e aggiornamenti alle disposizioni esistenti riguardanti gli agenti cancerogeni e mutageni. Le modifiche includono l’aggiornamento dei valori limite di esposizione, l’obbligo di valutare i rischi legati a tali sostanze e di registrare i lavoratori esposti in specifici registri, con una gestione delle cartelle sanitarie a lungo termine.
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, attua la Direttiva (UE) 2022/431 e apporta numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Il decreto ha l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.
Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
ALLEGATO XLIII-BIS VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti.
Il valore limite biologico e' il seguente: 60 μg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.»
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