Aggiornamento della disciplina regionale dei tirocini extracurriculari
Le nuove Linee Guida in materia di tirocini
LINEE GUIDA REGIONALI
Linee guida in materia di tirocini Regione Marche, 11 dicembre 2017
Linee guida in materia di tirocini Regione Marche, 11 dicembre 2017
Tirocini, ogni regione fa da sé.
Per molti giovani il tirocinio è il primo passo nel mondo del
lavoro, un’esperienza che può rivelarsi decisiva per il loro futuro
professionale. Ma spesso – per inesperienza, ingenuità e mancanza
di informazioni - non viene affrontato nel modo giusto e i
ragazzi non riescono a sfruttarne a pieno le potenzialità
Regione Liguria, 28 dicembre 2017
Pubblichiamo alcune recenti leggi regionali in materia di dei tirocini.
Per molti giovani il tirocinio è il primo passo nel mondo del
lavoro, un’esperienza che può rivelarsi decisiva per il loro futuro
professionale. Ma spesso – per inesperienza, ingenuità e mancanza
di informazioni - non viene affrontato nel modo giusto e i
ragazzi non riescono a sfruttarne a pieno le potenzialità
Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.
Esistono due tipi di tirocini:
i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini".
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Esistono due tipi di tirocini:
i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini".
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 si giunge ad una nuova definizione e disciplina guida in materia di tirocini, che sostituisce del tutto le precedenti Linee Guida del 2013. Si tratta però soltanto di mere indicazioni di indirizzo da parte dello Stato, essendo le Regioni ad avere competenza esclusiva in materia di tirocini. Regioni e Province Autonome dovranno infatti recepire tali indicazioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo e, in caso di inadempienza, continuerà ad applicarsi la disciplina regionale precedente.