Aggiornamento 2024 Regione Toscana algoritmo Amleto Amianto
Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle
coperture in cemento-amianto e del contesto in cui sono ubicate Revisione luglio 2024 Regione Toscana
E' Stato aggiornato ad Agosto 2024 con Decreto n.17843 del 02-08-2024 Regione Toscana l'algoritmo che permette di valutare lo stato di conservazione delle coperture in amianto, mediante algoritmo Amleto
Vista la Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dall’amianto”, la quale all’articolo 6, comma 5, dispone l’emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 10 della stessa legge;
Visto il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, il quale dà indicazioni e definisce le procedure per la gestione in sicurezza dei manufatti in cemento amianto;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” ed in particolare l’articolo 7 sul controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce contenuti, modalità ed attuazione del nuovo sistema di prevenzione;
Vista la Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51, “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative” ed in particolare l’articolo 2 riguardante il piano regionale di tutela dall’amianto;
Considerato che la Legge regionale n° 51/2013 prevede all’articolo 2, comma 3, che il piano regionale di tutela dall’amianto disciplini specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguono l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto, nonché il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
Visto il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 approvato con l’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 693/2015 che approva il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 1314/2015 che ha rimodulato il piano regionale ai sensi dell’Accordo 56/CSR del 27/03/2015;
Richiamati i progetti n. 39 “Sorveglianza sanitaria in ex-esposti all’amianto quale strumento anche per la tutela dell’ambiente e dei cittadini in merito all’amianto” e n. 46 “Programma regionale Ambiente e Salute” del PRP 2014-2018;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 02/07/2018, n. 740 che ha recepito l’Intesa StatoRegioni 247/CSR/2017, provvedendo a rimodulare il piano regionale di prevenzione per l’anno 2018 e a prorogarne la validità fino al 2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2017, n. 7 avente per oggetto “Sostituzione dello strumento per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (CA), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992 n. 257 e DPR 8 agosto
1994)”, con la quale viene approvato e adottato (in sostituzione del precedente) il nuovo indice
regionale per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in CA e del contesto in cui sono ubicate, denominato “Amleto” (Allegato A della DCR n° 7/2017);
Richiamato il punto 3) del dispositivo della DCR 14 febbraio 2017, n. 7, che dà mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di provvedere autonomamente, con specifico atto, agli eventuali aggiornamenti dell’indice “Amleto” che si dovesse rendere necessari;
Vista la richiesta di aggiornamento dell’indice Amleto avanzata in seno al gruppo di lavoro regionale interdisciplinare amianto di cui al DD n° 12185/2018 per adeguarlo al progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia, in base alla quale è stata elaborata la versione di Amleto “rev. 01”, dapprima sperimentata dai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Usl della Toscana in parallelo alla versione di Amleto di cui alla DCR n° 7/2017 e quindi approvata con decreto dirigenziale DD n° 2036 del 14/02/2019 di oggetto “Indice “Amleto – Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate” di cui alla DCR n° 7/2017: approvazione versione rev. 01.”;
Vista la prassi riferimento UNI/PdR 152.1:2023 “Materiali contenenti amianto - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia”, nonché la prassi riferimento UNI/PdR 152.2:2023 “Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto”;
Visti i vari chiarimenti interpretativi richiesti al settore regionale competente, riguardo alla scheda di compilazione di cui all’Allegato A del sopra richiamato DD n° 2036/2019 e ai risultati ottenuti con l’applicazione dell’algoritmo previsto nello stesso Allegato A del DD n°2036/2019;
Ritenuto necessario provvedere a inserire nella scheda di compilazione relativa all‘ “Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e del contesto in cui sono ubicate” di cui all’Allegato A del DD n° 2036/2019 i dovuti chiarimenti esplicativi, a margine della scheda stessa;
Vista il parere positivo espresso dall’Articolazione tecnica IPN nella riunione regionale del
10/07/2024 in merito ai chiarimenti formulati all’ “Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e del contesto in cui sono ubicate” di cui all’Allegato A del DD n° 2036/2019;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la versione rev. 02 dell’indice “Amleto – Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, differente dalla versione rev. 01 di cui all’Allegato A del DD n° 2036 del 14/02/2019 per le sole note esplicative a margine della scheda di compilazione, in sostituzione della versione rev. 01 approvata con il DD n° 2036 del 14/02/2019;
2. di dare atto che la versione rev. 01 dell’indice di valutazione dello stato di conservazione approvata con DD n° 2036 del 14/02/2019 non è più valida.
Amleto è un algoritmo basato su un modello bidimensionale che ha lo scopo di fornire uno strumento operativo, di facile applicazione, per ricavare indicazioni sul comportamento da tenere nei confronti di materiali in cemento contenenti amianto “a vista”, valutandone lo stato di conservazione ed il contesto in cui sono ubicati. Lo strumento si dimostra partico- larmente utile per la definizione delle azioni che devono essere intraprese (monitoraggio e/o bonifica) dal proprietario e/o dal responsabile dell’attività che si svolge nei locali inte- ressati dalla presenza di questi materiali contenenti amianto (MCA).
Il metodo è applicabile principalmente alle coperture in cemento-amianto (CA). Gli indica- tori considerati fanno capo a due distinte tipologie di parametri: questo perché per determi- nare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l’edificio.
A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore. I parametri relativi alla descrizione e al contesto in cui è ubicata la copertura vanno valutati complessivamente per l’intera superficie mentre per quanto riguarda lo stato di conservazione della copertura, nel caso in cui non sia uni- forme, si deve tener conto della situazione che presenta maggiori criticità.
Va sempre prevista una documentazione fotografica a corredo delle schede.
Ai fini della valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto per verificare se occorre effettuare la bonifica della copertura e con quale grado di urgen- za, si fa presente che nel caso di evento di natura eccezionale (ad esempio evento atmo- sferico, caduta di alberi, ecc.) la superficie danneggiata dall'evento (lastre divelte e/o spez- zate) è esclusa dalla superficie complessiva valutata con l'algoritmo, fatti salvi gli obblighi riguardanti il ripristino della superficie danneggiata derivanti dalla normativa vigente e la facoltà da parte del proprietario dell'immobile di procedere in ogni caso alla bonifica dell'intera copertura in cemento amianto.
Nell'ambito delle valutazioni periodiche del programma di controllo di cui al DM 6 settem- bre 1994, nel caso in cui siano presenti lastre maggiormente danneggiate imputabili al de- grado complessivo della copertura, tale superficie danneggiata deve essere inclusa nell'insieme della superficie della copertura oggetto di valutazione con l'algoritmo.
Si evidenzia infine che per quanto la normativa nazionale (DM 06/09/1994) preveda come tecnica di trattamento dei MCA anche l’incapsulamento, tale metodologia, seppur consen- tita, non è da ritenersi preferibile rispetto alla rimozione nell’ottica di una definitiva soluzio- ne alle problematiche concernenti l’amianto e considerando la vetustà che tali manufatti ormai hanno.
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Guida alla compilazione della valutazione
Guida alla compilazione
La scheda n°1 descrive la localizzazione ed il contesto in cui si trova la copertura in CA ed evidenzia la vicinanza a finestre e balconi o luoghi con presenza di persone.
I parametri da valutare sono:
A) Rivestimenti o trattamenti superficiali – Dopo anni dall’installazione le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con
affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria. Quindi la presenza di rivestimenti o trattamenti superficiali, che limitano il rilascio di fibre, abbassa il punteggio complessivo.
B) Lastre appoggiate su struttura di sostegno – Viene attribuito un punteggio 0 nel caso in cui la copertura in cemento amianto sia montata direttamente su una struttura calpestabile continua, in quanto la presenza di tale struttura rappresenta una barriera fisica tra la copertura e l’ambiente sottostante, impedendo su tutta la superficie lo sfondamento accidentale. Viene attribuito il punteggio 3 se nella copertura e/o nella struttura calpestabile di appoggio alle lastre vi sono aperture, quindi possibilità di accesso o possibilità di sfondamento. Viceversa la mancanza di una struttura calpestabile fa si che su tutta la copertura vi sia il rischio di sfondamento e pertanto si assegna il valore massimo di 6 punti.
C) Estensione superficie della copertura – Viene assegnato un punteggio superiore se la copertura in cemento amianto ha una superficie maggiore di 500 mq.
D) Accessibilità – Deve essere valutata l’accessibilità del materiale per stimare la probabilità che gli occupanti dell’area danneggino accidentalmente o intenzionalmente, per vandalismo, il materiale. Una facile accessibilità aumenta inoltre la probabilità che persone si rechino sulla copertura senza opere provvisionali di sicurezza.
E) Necessità di accesso – Se vi è necessità di accedere alla copertura o in prossimità della stessa, ad esempio per attività di manutenzione, la probabilità di esposizione o che il materiale venga danneggiato è maggiore.
F) Esistono nell’edificio o in quelli adiacenti aperture con affaccio sulla copertura – Viene attribuito un punteggio se sono presenti aperture tipo terrazzi, balconi e finestre ad una distanza minore o uguale a 20 m alle lastre in posa perché possono essere elementi importanti nella definizione del rischio per coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze.
G) Adiacenza con aree scolastiche, luoghi di culto, aree sportive e zone residenziali
– La presenza o meno, a una distanza inferiore o uguale a 100 m dal manufatto con copertura in cemento-amianto, di edifici abitati specialmente da popolazione in età molto giovane, come gli studenti, o con problemi di salute (luoghi di cura) determina priorità d’intervento vista la presenza di una popolazione più sensibile o un coinvolgimento di più soggetti data un’alta densità abitativa.
H1) Edificio abbandonato – Se l’edificio è abbandonato implica la mancanza di un programma di manutenzione e di controllo da parte del proprietario; questo può favorire il degrado del manufatto in CA e il danneggiamento causato da eventuali atti vandalici (ad esempio edificio industriale abbandonato a seguito di fallimento, ecc.).
H2) Edificio in uso – Il punteggio è associato al tipo di attività che si svolge nell’area. Si intende edificio inutilizzato quel manufatto in cui non vi sono attività ma non si trova in stato di abbandono.
I) Presenza rilevante di materiale infiammabile sottostante alla copertura – È un fattore legato alla sicurezza, in quanto si presume siano strutture a rischio di incendio elevato e l’eventuale verificarsi dell’evento dannoso può interessare la copertura, com- promettendone l’integrità e causando un elevato inquinamento ambientale.
Come materiale infiammabile è da intendersi il “materiale che in caso di innesco può dar luogo a una combustione con sviluppo di fiamme” (UNI/PdR 152.1:2023).
Il calcolo del rischio aggiuntivo i) si effettua solo nei casi di presenza di unità produttive con esclusione delle civili abitazioni.
Nella scheda n° 1 viene riservato uno spazio per inserire eventuali note ed uno spazio per una semplice rappresentazione grafica della copertura, in modo da evidenziarne la struttura o per chiarire situazioni particolari.
L) Ubicazione in zona sismica – Tutti i materiali in CA presenti nelle strutture edilizie subiscono una frantumazione in polvere in caso di crolli dovuti ad eventi sismici rilevanti.
Si ritiene pertanto di dover incrementare il punteggio relativo a stato della copertura e contesto di ubicazione con un punteggio crescente – da 0 a 6 – proporzionalmente al grado di pericolosità della zona sismica in cui è situata la copertura oggetto di valutazione. Successivamente agli studi scientifici avviati nel 2004 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e all’ Ordinanza del PCM n. 3519 del 28 aprile 2006, con la quale è stata elaborata la mappa di pericolosità sismica nazionale (Allegato 1b dell’OPCM
3519/2006) e con la quale sono stati stabiliti i criteri per la definizione e l’aggiornamento delle zone sismiche regionali, sono state individuate le zone di pericolosità sismica del territorio toscano (DGRT n. 878/2012 aggiornata dalla DGRT n. 421/2014) e redatto l’elenco dei Comuni della Toscana con assegnazione della relativa zona di pericolosità sismica.
La classificazione sismica del territorio individua le seguenti 4 zone a pericolosità decrescente:
- zona 1 punteggio associato in Amleto pari a 6
- zona 2 punteggio associato in Amleto pari a 4
- zona 3 punteggio associato in Amleto pari a 2
- zona 4 punteggio associato in Amleto pari a 0
La scheda n°2 serve per valutare lo stato di conservazione della copertura attribuendo un punteggio ai vari parametri di seguito riportati:
M) Lastre – È importante quantificare la superficie danneggiata ed i motivi di tale danneggiamento per stabilire le azioni da intraprendere e se è utile continuare la valutazione o suggerire un intervento di bonifica. Il punteggio assegnato cresce in funzione
della superficie danneggiata. La superficie danneggiata viene misurata in numero di lastre danneggiate.
N) Compattezza del materiale – Nelle lastre piane o ondulate l’amianto è inglobato in una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Per valutare la compattezza del materiale si assegna il valore 0 o 5 rispettivamente se con una pinza da meccanici un angolo si rompe nettamente con un suono secco o se la rottura è facile, sfrangiata e con un suono sordo. Se non è possibile raggiungere la copertura si assegna il valore 10 al punto P.
O) Affioramento di fibre – Per valutare se la matrice cementizia ingloba totalmente (punti
0) o parzialmente (punti 5) i fasci di fibre o se sono addirittura facilmente asportabili con delle pinzette (punti 9). Tale considerazione deve essere fatta osservando con una lente di ingrandimento la superficie esposta agli agenti atmosferici.
P) Se non risulta possibile raggiungere la copertura o l’osservazione da vicino – Si attribuisce il valore 10. In tal caso non è valutabile il punto N e O.
Q) Stato di conservazione degli elementi di fissaggio – Questo parametro assegna un punteggio maggiore se diversi elementi di fissaggio delle lastre risultano arrugginiti, facilmente disaccoppiati o addirittura assenti, in quanto facilitano la vibrazione delle lastre o addirittura il movimento delle stesse in caso di vento o agenti atmosferici di ingente rilevanza.
R) Stalattiti – Un indicatore della dispersione di fibre è dato dalla presenza di materiale polverulento conglobato in stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.
Procedura di calcolo
Sommare i punteggi attribuiti ai parametri che descrivono il contesto in cui è ubicata la copertura. Riportare il totale ottenuto sull’asse delle ascisse nel grafico.
Analogamente sommare i punteggi attribuiti ai parametri che descrivono lo stato di conservazione della copertura e riportare il totale sull’asse delle ordinate nel grafico (si deve tener conto del punteggio relativo al lato peggiore).
La coppia di valori così ottenuta individua un punto sul piano cartesiano compreso in una delle quattro aree in cui è suddiviso il grafico stesso ed a cui corrispondono le differenti azioni da intraprendere.
Interpretazione dei risultati:
Punto ricadente in:
Zona A – Monitoraggio e controllo periodico (1 volta l’anno)
Zona B – Rimozione da programmare (entro 3 anni). Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limitati e controllate periodicamente al fine di evitare danni ulteriori (1 volta l’anno)
Zona C – Rimozione in tempi brevi. La rimozione può essere rimandata alla prima occasione utile ma non protratta nel tempo (entro 1 anno)
Zona D – Rimozione immediata (entro 6 mesi)
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Interpretazione dei risultati:
Interpretazione dei risultati:
• Zona A – Monitoraggio e controllo periodico (1 volta l’anno)
• Zona B – Rimozione da programmare (entro 3 anni). Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limitati, controllo periodico delle aree al fine di evitare danni ulteriori (1 volta l’anno)
• Zona C – Rimuovere prima possibile. La rimozione può essere rimandata alla prima occasione utile ma non protratta nel tempo (entro 1 anno)
• Zona D – Rimozione immediata (entro 6 mesi)
N.B. Nel caso in cui il punto ottenuto dalla coppia di valori (totali della scheda 1 e 2) si collochi nella linea di separazione delle aree del grafico, il risultato va considerato nell’area peggiore.
Foglio Excel Valutazione mediante Algoritmo Amianto Regione Toscana e Regione Lazio
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