La sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive

Indicazioni operative per la sicurezza dei lavoratori in ambito sportivo: ulteriori novità alla luce  decreto Legge n. 69/13

Documento curato dalla Fondazione Andrea Rossato che illustra la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive alla luce delle novità apportate decreto legge n. 69/13 (cosiddetto “Decreto Fare”).

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Indicazioni operative per la sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive

Si chiama “Indicazioni operative per la sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive” ed è un aggiornamento del precedente documento elaborato nel maggio 2013 che rappresenta una linea guida di chiarimento sulle modalità di applicazione degli obblighi di “sicurezza a tutela dei lavoratori” in ambito sportivo.

Il recente Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 81/08, che interessano nello specifico proprio le Associazioni Sportive: la Fondazione Andrea Rossato ha pertanto revisionato il documento precedente recependo tali novità legislative.
L'obiettivo è dare chiare indicazioni alle società sportive per applicare il “Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/2008” – per offrire ambienti di divertimento e sport più sicuri anche per i piccoli atleti.

Il documento è stato redatto da:

Ing. Federico Maritan – Vega Engineering S.r.l.
Dott. Dante Scibilia – Studio Commercialisti Scibilia
Avv. Anna Zampieron – Studio Legale Associato Ticozzi Sicchiero Vianello Dalla Valle Zampieron
Ing. Mauro Rossato – Fondazione Andrea Rossato

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Adempimenti

LGli obblighi di sicurezza per le Associazioni sportive ex D.Lgs. 81/08

Il D. Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano con vincolo di subordinazione nell’Associazione, garantendo innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino attrezzature, impianti e infrastrutture “a norma”, siano forniti di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori in sicurezza.

Le nuove “figure” lavorative diffusesi nel mondo sportivo di recente, non consentono di identificarsi in una fattispecie tipica già prevista dall’Ordinamento giuridico, pertanto ogni associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati con i propri collaboratori.

In presenza di lavoratori subordinati, il Datore di lavoro dovrà innanzitutto adempiere all’obbligo di:

1. valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori;

2. nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisendo le necessarie competenze previste dalla legge.

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno annoverate anche le misure per la gestione delle emergenze, compreso il primo soccorso.

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, etc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.a. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e iimpianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavorosede dell’Associazione Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività (es. piste da sci gestite da altri, palestre gestite da scuole, etc.).

Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento.

Le principali norme cogenti che impattano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si praticano attività sportive sono essenzialmente due:

1) Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)

2) Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 del 3 agosto 2009)

La prima norma è competenza del “proprietario” dell’impianto sportivo che deve comunque garantire al “Gestore” dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scarche atmosferiche,…) Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di “audit” iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore.

La seconda norma cogente (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) è di competenza del Gestore e/o dell’Associazione Sportiva che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al paragrafo 1 così recita: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Lo stesso art. 3 nel prosieguo individua attività specifiche che, sulla base di “… particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa …”, richiedono una applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti.

Poiché in questo articolo non vengono citate le attività sportive ad esse si applicano unicamente gli articoli del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

OBBLIGHI

In ORDINE CRONOLOGICO questi sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Associazioni Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 2.1

Individuazione del “Datore di Lavoro”
nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione. Con il termine DATORE DI LAVORO l’art. 2 comma b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Designazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP)
che può identificarsi anche con il “Datore di Lavoro”. L’art. 2 comma f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Individuazione dei Preposti
nelle persone che sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione. Ad esempio l’allenatore e/o l’istruttore è un preposto.

Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” delle Associazioni Sportive
ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. L’art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 così recita: “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari…

I Lavoratori possono essere dipendenti, ovvero lavoratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto) e volontari.

Nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che opera come “attività di volontariato”. L’attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontario) la quale prevede all’art. 2 che “..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Il comma successivo così recita: “l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Pertanto il Volontario di una Associazione Sportiva è un SOGGETTO OBBLIGATO (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e quindi non SOGGETTO A TUTELA. L’unica “tutela” è data dall’art. 3 comma 12 bis.

L’articolo prevede che “ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.

Elezione interna del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta

Individuazione dei soggetti con compiti speciali: “primo soccorso”, “gestione emergenze”, “addetti antincendio”

Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 “…il Datore di Lavoro (DL) effettua la valutazione ed elabora il documento …” (DVR) ma i DL che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori si veda l’art. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale articolo precisa che: “…ai fini della determinazione del NUMERO dal quale il presente D.Lgs. fa discendere particolari obblighi non sono computati: i collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi di istituti e università, i lavoratori assunti con contratto a t.d. per sostituzioni, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, i lavoratori di cui alla legge n. 877 del 18.12.1973, i volontari, i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto … ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente, i lavoratori in prova. Quindi fino a 10 lavoratori computati secondo l’art. 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., il Datore di Lavoro, sotto la sua responsabilità, “…autocertifica di aver valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro…” allegando TUTTA la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato. Alla luce della particolarità delle Associazioni Sportive e in considerazione dell’art. 28 comma 2 nel quale si specifica che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”, riteniamo che il DVR debba essere REDATTO IN MODO SEMPLICE MA COMPLETO.

Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro”
(attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)

Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive.

OPERATIVITÀ

Prima di avviare le attività per assolvere agli obblighi legislativi è importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi. Si ricorda che il Responsabile dell’Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004).

Ad ESEMPIO nel settore degli sport invernali c’è il D.M. 20.12.2005 relativo alla “segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate” e c’è la “legge sulla Sicurezza delle Piste” approvata il 14.01.2009 dal Consiglio Regionale del Piemonte; per le discipline sportive che si svolgono in ambienti confinati (palestre) si veda la “Linea Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del Ministero della Sanità (2001)”; per l’arrampicata sportiva le norme relative ai dispositivi anticaduta, agli assorbitori di energia, ai DPI contro le cadute dall’alto (UNI EN 353/355/358/365…); per gli sport in piscina si veda la norma relativa ai “requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità delle acque di piscina”, “requisiti di sicurezza delle attrezzature”, “requisiti di sicurezza per immersione” ecc.(tutte norme UNI EN …); ecc.

Se il GESTORE si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto e/o lavoratori autonomi deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Per le Associazioni Sportive che utilizzano palestre e/o impianti durante l’attività di preparazione, allenamento e agonismo il GESTORE deve predisporre una gestione documentale di prerequisiti ai luoghi, alle attrezzature nonché ai rischi residui.

Dopo la raccolta di tutte le norme si deve procedere a valutare la specificità dell’Associazione Sportiva (luoghi di attività/lavoro al chiuso e all’aperto, processo di erogazione dell’attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza o meno di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature specifiche ecc.). Al termine di questa valutazione si possono elencare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché definire i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali da sviluppare per garantire la sicurezza non solo degli stessi lavoratori ma anche delle terze parti interessate.

Qual è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?

A riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le seguenti indicazioni generali.
In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell’art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

Infatti il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell’ambito delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.

Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 siano applicabili integralmente nell’ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse – legge 16 dicembre 1991, n. 398 “Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche”, l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse – possano discendere indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.

La principale fonte normativa che regolamenta le ASD è il citato art. 90 della legge n. 289/2002, che, nell’estendere le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 298 e s.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, fra i quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle stesse, come l’assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l’inclusione fra i redditi diversi ad opera dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle “ indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, .…dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”, ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive
dilettantistiche.

Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l’ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell’ambito degli enti in questione, se non sotto l’aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l’effettivo perseguimento di quei fini.

La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è quindi quella di diritto comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.

Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere l’applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli stessi, all’art. 61 del D.Lgs. n.276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, salva comunque l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.

Per tali lavoratori si esclude, altresì, l’equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991, per i quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell’art. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in base allo statuto e all’atto costituivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge.
Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, come già esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.
Ciò è ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.

Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.

Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall’art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.

Fonte:uisptaranto + Chiarimento del Ministero del Lavoro



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