Adempimenti per gli operatori di gru interferenti
adempimenti connessi alla gestione della sicurezza tra operatori di gru interferenti.
Sono sempre più frequenti le imprese che si rivolgono agli Uffici del CPT per ricevere chiarimenti in merito agli adempimenti connessi alla gestione della sicurezza tra operatori di gru interferenti.
Con la presente, si esaminano i principali casi di interferenza tra gli apparecchi di sollevamento e si forniscono suggerimenti utili al fine di agevolare le imprese nella risoluzione della complessa e delicata problematica.
La problematica
Uno dei problemi che da sempre caratterizza le attività del cantiere temporaneo e mobile è quello legato alla movimentazione dei materiali in quota causato dalle possibili interferenze tra le diverse gru adibite a queste operazioni.
È quindi necessario adottare opportuni provvedimenti al fine di evitare possibili contatti, sia di carichi, sia di strutture, tra i diversi apparecchi di sollevamento e gli ostacoli fissi, quali l’adozione di dispositivi automatici antinterferenza e anticollisione o di opportune procedure organizzative.
I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
Il D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in vigore dal 15 maggio 2008, all’Allegato V, parte II, ha esaminato in dettaglio i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. In particolare, il capitolo 3 ha indicato le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi, fornendo alcune prescrizioni, tra le quali:
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi urtino le persone, precipitino in caduta libera ovvero siano sganciati involontariamente.
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento nonché di illuminazione del campo di manovra.
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza
di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
I posti di manovra dei mezzi e apparecchi di sollevamento e di trasporto devono permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura.
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Le gru interferenti
L’Allegato VI al D.Lgs. n. 81/2008, al punto 3.2.1, ha precisato che, qualora per il sollevamento siano necessarie due o più attrezzature di lavoro (gru) e queste siano installate in modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure
L’ISPESL, (oggi INAIL) nella Linea Guida 359, «Adeguamento al D.Lg.vo 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone», ha previsto le distanze minime da rispettare tra le gru e gli ostacoli fissi. Nello schema grafico, sono riportate le distanze minime, da rispettare, che tengono conto anche della flessibilità delle strutture degli apparecchi di sollevamento, esse sono tratte oltre che dalla citata linea guida ex ISPESL, anche dalle indicazioni evidenziate nei libretti di istruzione forniti dai fabbricanti delle stesse gru. È comunque importante verificare dal libretto d’uso, se il costruttore impone misure più restrittive.
È consigliabile adottare, quindi, specifici provvedimenti al fine di evitare possibili interferenze, sia di carichi tra più apparecchi di sollevamento che tra l’apparecchio di sollevamento e gli ostacoli fissi (braccio-edificio ecc.).
Tali provvedimenti possono essere essenzialmente di due tipi:
adozione di dispositivi automatici anti-interferenza e anticollisione (ottici, acustici, meccanici, elettrici);
adozione di opportune procedure organizzative
fonte:Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di L’Aquila per la prevenzione e la sicurezza in edilizia
File allegati:
Adempimenti per i gruisti di gru interferenti.pdf
INAIL APPENDICI SCHEDE CONTROLLO APP_SOLL_.pdf
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