Accordo stato regioni del 7 Luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 de/ decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale Serie Generale n.193 del 19-8-2016 l’ccordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016).

in vigore Dal 3 Settembre 2016


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacita e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
VISTA la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei sen/izi dl prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che e stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio2016;
CONSIDERATO che, per l’esame del documento in parola e stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l’altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le “indicazionii metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”, specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP; 3. ll Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;
CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che é stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull’accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs.n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008
PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:
-     Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), all’articolo
32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili
e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
-              è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli
34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 73, comma 5, e dal  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6
marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale
sono stati individuati i criteri del formatore;
-              analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell’allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
-              si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex  artt. 34 e  37 e dalle successive  linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008;
-              si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente “le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;

-              infine, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell’allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;
Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:
-              al punto 2.7 “Sperimentazione” dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
-     ai commi 4 e 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008
concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le disposizioni modificative agli
Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo quanto di seguito riportato.


Allegato A 
ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di pre venzione e protezione al possesso di due requisiti:
1.   titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2.   attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità
disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.
.

1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE


L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
-            laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
-            laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
-            laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
-            laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del
25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di
Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
Costituisce altresì  titolo  di  esonero  dalla  frequenza dei  corsi  previsti (moduli  A-B-C)  nel  presente  Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento

 
di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.
Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a)   le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel  settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e  della formazione professionale di  diretta emanazione regionale o provinciale;
b)   gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c)   le Università;
d)   le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; e)   le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; f)    l’INAIL;
g)   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h)   l’amministrazione della Difesa;
i)      le  amministrazioni  statali  e  pubbliche  di  seguito  elencate,  limitatamente  al  personale  della  pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
-    Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-    Ministero della salute;
-    Ministero dello sviluppo economico;
-                  Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
-    Formez;
-    SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l)    le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m)  i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n)   gli ordini e i collegi professionali.
Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
 
Nota al Punto 2, lettera l)
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]” si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul
piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata
attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
1.    consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2.    ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3.          partecipazione alla formazione e stipulazione dei  contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4.    partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

3. REQUISITI DEI DOCENTI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell‘articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.

4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) indicare II responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso
corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) verificare Ia frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica
dell’apprendimento.

5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell’allegato IV; nell’allegato II sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.
Le indicazioni previste nell’allegato IV sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti al  paragrafo 9 del presente Accordo.

6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione é strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.

6.1 Modulo A

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.
È consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II del presente Accordo.
Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:
-            la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
-    tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
-            le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
-            i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
-            gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
-    i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
-    gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.


6.2 Modulo B

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata.
Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione. Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Il  Modulo  B  deve  essere  orientato  alla  risoluzione  di  problemi,  all’analisi e  alla  valutazione dei  rischi,  alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
-              individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
-              individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
-              contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi,
all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare.
L’articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.
La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi. L’attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

6.3 Modulo C

l Modulo C e il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
-            progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
-    pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali

 
attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
-            utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove e competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.

7.1 MODULO A

La verifica dell’apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrate da un colloquio di approfondimento

7.2 MODULO B

La verifica dell’apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:
- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

7.3. MODULO C

La verifica dell’apprendimento si svolge con le seguenti modalità:
- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- colloquio individuale finalizzato a verificare Ie competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite

7.4 VERBALI D’ESAME

l verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha provveduto alla verifica dell’apprendimento.

8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

ln fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del presente
accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere
riconosciuta ai fini dell’ dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

9. AGGIORNAMENTO


L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
-    aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
-    sistemi di gestione e processi organizzativi;
-            fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
-            tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
-    ASPP: 20 ore nel quinquennio
-    RSPP: 40 ore nel quinquennio
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a)   un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b)   la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso. L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
-    ASPP: 10 ore;
-    RSPP: 20 ore.
Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto
che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO”.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli  artt. 44,  45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3,

 
B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

9.1 Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08

ln riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del Coordinatore per Ia progettazione e per l’esecuzione
dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso
la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” di Cui al paragrafo
“MODALITÀ’DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 e sostituita dalla
presente:
“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in ta/ caso è richiesta la tenuta de/ registro di presenza dei partecipanti da parte de/ soggetto Che realizza l’iniziativa e non vi e alcun vincolo su/ numero massimo di partecipanti. ”

10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO

Fermo restando quanto previsto al  punto 8, l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
-     dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
-     dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l ’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata –  come a titolo esemplificativo, nel  caso del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

11. ATTESTAZIONI

Gli  attestati vengono rilasciati dai  soggetti individuati al  punto 2  del  presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a)   denominazione del soggetto formatore;
b)   dati anagrafici del partecipante al corso;
c)   specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
d)   periodo di svolgimento del corso;
e)   firma del soggetto formatore.
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
-    dati anagrafici del partecipante;
-            registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
 

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


12.1     Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n.
81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.

 
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del  21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal  decreto interministeriale 6 marzo 2013.
 
12.2       Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex  artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad i ntegrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex  artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
 
12.3     Riconoscimento della formazione del medico competente
Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perchè collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.
 
12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.
 
12.5 Formazione dei lavoratori somministrati
La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al presente paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno
2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
 
12.6       Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei
documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
-              estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
-     protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.
 
12.7     E-learning per la formazione specifica ex  accordo art. 37
Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.

 
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
 
12.8     Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.
 
La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex  art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente: a)   le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti
nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;
L’allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.
 
12.9       Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.223/CSR del
21 dicembre 2011).
La lettera h) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO)
è così sostituita:
h) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
La NOTA del Paragrafo 1 è così sostituita:
NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
 
12.10   Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).
La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre  tener  conto  nella  pianificazione e  realizzazione delle  attività  di  formazione,  anche  ove  tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).
 
12.11   Modifiche all’accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (53/CSR del 22 febbraio 2012).
La lettera i) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.)

 
sottosessione 1.1 è così sostituita:
i) gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
Il punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è sostituito dal seguente:
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla  lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla  lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla  lettera c).
 
12.12   Monitoraggio e  controllo  da  parte  degli  organismi  di  vigilanza  sugli  enti  di  erogazione  della formazione sui formati
Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

13. ENTRATA IN VIGORE

ll presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ln fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo,
possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al punto 14 del presente Accordo, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:
-    accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le
Regioni e le Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
-            accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome relativo all’emanazione delle linee guida interpretative dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n.
195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.

Allegato 1

Allegato l
Elenco delle classi di laurea per I’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008

Allegato ll

REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ’ E-LEARNING
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Il soggetto formatore del corso dovrà:
Il soggetto formatore del corso dovrà:
-            essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’allegato A;
-            essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
-            garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e- learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
-            garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
 
B.    REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
-    lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
-    la partecipazione attiva del discente;
-    la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
-    la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
-    la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
-            le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content
Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema equivalente, al fine di  garantire il  tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

 
C.    PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l’articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal  decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal  decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell’ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica
della piattaforma (LMS).
 
D.    DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
1)   il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning
Objects) e cronopedagogica;
2)   le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3)   i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4)   i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in  possesso dei  requisiti previsti dal  decreto interministeriale del  6  marzo 2013  “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
5)   scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di
utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6)   le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7)   le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8)   le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;
9)   il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.
La scheda progettuale, riportante i  dati di cui sopra, dovrà essere resa  disponibile al  discente che,  all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

Allegato III

Attuazione dell’articolo 32, comma 1, Lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013
Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell’avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.
 
Legenda crediti
TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.
PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.
FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate  corrispondenze  dirette  in  termini  di  contenuti  della  formazione  prevista  per  le  figure  prese  in considerazione

A titolo esemplificativo:
Un RSPP, formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di
Coordinatore per la Sicurezza:
-     il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
-              deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

Tabella

Tabella:

Tabella:

Tabella

Tabella:

Allegato IV


1.  PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP
Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti è l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”.
L’attribuzione di tali compiti rendono in particolare il coordinatore del servizio, l’RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.
Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.
Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A  queste si  uniscono le  competenze relazionali, quali tecniche di  comunicazione, di  gestione dei  gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali. L’RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.
 
2.  BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP
Le  competenze  professionali  del  ASPP/RSPP  si  incentrano  in  sintesi  su  tre  aree  di  competenza:  una

 
gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi:
-              conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
-              capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale.
-              capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.
In particolare il modulo B dovrà essere progettato al fine di:
-              sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
-              evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
-              sviluppare capacità di problem-solving e  adeguati metodi di  approccio ai problemi dell’igiene e della sicurezza;
-     fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
-     evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
-     sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi
Nella fase di progettazione e sviluppo dell’azione formativa bisognerà considerare che il d.lgs. 81/2008 prevede come titolo  di  studio  per  l’accesso  al  percorso  formativo  almeno  il  diploma  di  istruzione  secondaria, dunque  non
necessariamente una preparazione di tipo tecnico. Pertanto in termini di fabbisogni formativi si rende necessario colmare con il Modulo B comune il gap tra le competenze e le conoscenze richieste per svolgere il ruolo e quelle in ingresso (si danno per acquisite le competenze derivanti dalla frequenza del Modulo A). Ciò comporta, in sede di progettazione, una particolare attenzione nella scelta dei contenuti, del linguaggio e delle metodologie didattiche.
 
3.  IL PROGETTO FORMATIVO
Declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l’ambito dell’obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di “trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di  competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti quali:
-       conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
-       coerenza,  intesa  come  adeguatezza dal  punto  di  vista  metodologico, tecnico, e  delle  scelte  progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
-       pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-       efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale;
Seguendo un approccio modulare come previsto nel presente accordo, oltre all’articolazione oraria dell’intero corso
Modulo B, nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:
-     gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
-     i contenuti e la durata;
-     la strategia formativa e le metodologia didattica;
-     gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
-     le modalità e i criteri di verifica dell’apprendimento;
-     le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).
L’articolazione oraria dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche e nella trattazione degli argomenti, in termini di rilevanza, complessità, esaustività, tenendo conto dei diversi contesti e processi lavorativi in cui si innesta l’azione formativa.
-   Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
É necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare etc.
Strettamente correlati agli obiettivi sono i “risultati attesi” dall’azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere

 
agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante le attività che si è chiamati a svolgere. Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che possano descrivere sinteticamente il tipo di competenze e abilità (nella dimensione del saper fare e del saper essere) che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio essere in grado di, saper individuare, saper svolgere, conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti etc.
-   I contenuti dell’unità didattica e la durata
Nel presente accordo sono riportati, per ciascuna delle dodici unità didattiche, la tipologia dell’argomento da trattare, ma non vengono riportati i contenuti di dettaglio. Ciò al fine di rispondere in modo più puntuale, già in sede d i progettazione, ad eventuali fabbisogni specifici e ad eventuali esigenze di una particolare strutturazione dei contenuti relativamente a specifici target di utenti. In tutti i casi dovranno essere definiti gli argomenti di dettaglio che verranno trattati nell’ambito dell’unità didattica e i contenuti dovranno risultare coerenti con gli obiettivi declinati. Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l’azione formativa. Nella definizione dei contenuti è necessario inoltre tenere presente che il corso Modulo B comune risponde all’esigenza di formare un RSPP/ASPP con competenze trasversali, che potrà svolgere il suo ruolo strategico in svariati settori produttivi e realtà lavorative.
-   La strategia formativa e la metodologia didattica
Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l’azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro. È necessario dunque adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall’adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da
formare. Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell’intero
percorso formativo e in ciascuna unità didattica.
Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l’apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale risultando particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacità come nel caso delle figure di RSPP/ASPP
Tra le metodologie didattiche attive che possono rispondere più efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale si ricordano:
-             Lavori di gruppo. Il lavoro di gruppo è la metodologia più utilizzata tra le quelle attive e si è dimostrata una tecnica di apprendimento molto efficace soprattutto nella formazione degli adulti. Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito
da svolgere in un tempo prefissato. L’efficacia del lavoro di gruppo dipende anche dalla corretta collocazione cronologica nell’articolazione dell’unità didattica.
-     Casi di studio. È una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di
soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nello svolgimento di momenti didattici orientati alla acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi.
-             Simulazioni. Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l’utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l’ambiente e l’attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa.
Anche le lezioni frontali, previste nell’articolazione didattica, dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra docenti e discenti.
-   Il documento progettuale
Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa.
Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:
-       le  specifiche del  percorso  formativo, cioè  tutti  quegli  elementi che  caratterizzano il  corso  di  formazione principalmente dal punto di vista didattico:
-     gli obiettivi e risultati attesi
-     l’articolazione oraria delle unità didattiche
-     i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica
-      le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
-     la strategia formativa e le metodologia didattica
-     il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto
-     eventuali azioni di tutoraggio
-      le specifiche per il controllo e la verifica:
-               le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali)

 
-     le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).
 
4.  VERIFICHE IN ITINERE E FINALE
La verifica dell’apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso.
In particolare:
-     le conoscenze tecniche e metodologiche
-     la capacità di analisi e di decisione
-     la capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo
Tale  momento  favorisce  anche  la  memorizzazione di  nozioni,  concetti,  principi  e  pertanto  l’uso  integrato  e appropriatamente variato delle modalità di verifica, in fasi diverse del processo di apprendimento, può dar modo ai discenti non solo di riscontrare l’utilità di quanto appreso in aula ai fini dell’esercizio delle proprie competenze professionali, ma anche permette loro di collegare i vari argomenti formativi in un unicum di esperienza.
La verifica dell’apprendimento dovrà sviluppata secondo quanto previsto al  punto 7.
Si consiglia di somministrare i test di verifica in itinere, sugli argomenti affrontati precedentemente nel corso, formulando anche domande che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma anche di natura pratica e applicativa.
La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel modulo.
In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini
di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro.
Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l’elaborato finale potrà essere presentato in plenaria. Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.


ALLEGATO V

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

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