accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Approvati gli accordi in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito i seguenti accordi tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano:
 
corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;


formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
 
Nel corso della medesima seduta la Conferenza permanente ha espresso anche parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’art.8, comma 4 del decreto 9 aprile 2008, n.81.

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37,comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni-27 LUGLIO 2012


Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Approvate le Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.

In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale - il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.


Con la pubblicazione delle linee guida in Gazzetta si chiariscono le modalità della formazione Sicurezza .

Gli accordi coinvolgono tutte le aziende che abbiano al proprio servizio anche un solo lavoratore, inteso nel senso più ampio previsto dall`articolo 2, comma i lettera a) del Dlgs 81/2008 (quindi non solo dipendenti, ma anche i praticanti degli studi professionali, esclusi solo i lavoratori domestici).

Nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all`applicazione della nuova normativa.

La formazione minima da erogare e' regolata in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.

Alcuni obblighi sono di immediato adempimento: tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all`assunzione.
Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie attività, il percorso formativo dovrà essere terminato al massimo entro sessanta giorni In caso di infortunio, bisognerà quindi dimostrare che questo non è stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell`evento lesivo.

Per i lavoratori già in forze alle aziende, gli accordi e le linee guida prevedono un graduale raggiungimento del livello formativo richiesto a seconda delle figure da formare ( fino a un termine massimo di 18 mesi dalla pubblicazione degli accordi).

Nelle aziende deve essere avviata la verifica della formazione da provare con la relativa documentazione vista l’ impossibilità di formare contemporaneamente tutti i lavoratori . La mancata o irregolare formazione dei lavoratori costituisce già di per sé fonte di responsabilità penale per il datore di lavoro, anche in assenza di infortuni.

È evidente che la responsabilità può costituire il fondamento dell`imputazione proprio se si verifica un infortunio, alla cui causa abbia concorso l`omessa o insufficiente formazione. In questo caso, il datore di lavoro avrà l`onere tutt`altro che semplice di dimostrare che non c`è nesso dì causalità fra infortunio e omessa formazione.

I corsi sulla sicurezza previsti per datori, dirigenti e lavoratori . La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore.
Sono previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver già svolto, gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 e gli esonerati (articolo 95 del Dlgs 626/94)
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro il 26 luglio 2012- corsi documentalmente approvati al 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni dell`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 per durata e contenuti
DURATA La durata minima è di 16 ore. Previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, a gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell`accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che hanno frequentato ancora fino al 26 gennaio 2013, corsi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
LAVORATORI DURATA 4 ore di formazione generale + da 4 a 12 ore a seconda delle classi di rischio . Aggiornamenti ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Esonerati lavoratori e preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, gennaio 2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro il 26 gennaio 2013, corsi di formazione documentalmente approvati rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento

Accordo formazione Tabella Riepilogativa

Modifica apportata dall'accordo stato regioni del 7 luglio 2016 in merito alla Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell'Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle
previsioni di cui al present~ paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

Modifica Apportata Dall'accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito all'uso della formazione E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37


Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella 1abella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learn:ing, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo cilel paragrafo 4 ucondizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che lì espongono ad un rischio medio o alto.

Modifica Apportata Dall'accordo Stato Regioni Del 7 Luglio 2016 In Merito Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro


In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.


L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore.


previste. La lettera a) del paragrafo 1. "INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO" dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del23 gennaio 2009;

Modifiche all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificàzione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. 

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglìo 2012).

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Condizioni particolari per la formazione del datore di Lavoro che svolga i compiti del servizio

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.



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