Accordi su linee guida per erogazione della formazione per le professioni regolamentate
Accordi su linee guida per erogazione della formazione per le professioni regolamentate e per lo svolgimento dei tirocini curriculari
Accordi fra le Regioni e le Province autonome riguardanti la formazione a distanza (FAD).
Il primo è relativo a "Linee guida" per l’utilizzo della formazione a distanza (FAD) nelle professioni regolamentate nella fase "a regime", quando cioè verrà dichirata la fine dello stato di emergenza. Il secondo concerne invece le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati.
Nel primo Accordo le linee guida propongono un aumento della quota della FAD per le parti teoriche dei corsi (sia abilitanti che preparatori) dal 30% iniziale al 50%, dopo la fase di emergenza in cui ne è stato consentito un utilizzo al 100%. La definizione e le modalità sono state recuperate dall’Accordo del 2019, con un aumento della modalità sincrona. L'Accordo approvato andrà a sostituire quello del 2019.
Il secondo Accordo, complementare al precedente, propone una disciplina unitaria del corso di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio. Insieme a questa regola, che si fonda su un principio di territorialità e di unitarietà del corso di formazione legato ai provvedimenti autorizzatori della Regione, sono stati previsti alcuni casi di deroga dovuti a situazioni di specificità in cui risulta impossibile svolgere il tirocinio nella medesima Regione che ha autorizzato il corso.
ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.
Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.
Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.
Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.
Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali- quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).
L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:
a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E- LEARNING
L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.
Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.
L’indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.
Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.
TRACCIABILITÀ
Gli attestati/certificazioni rilasciati nell’ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del......” SPENDIBILITÀ
La spendibilità sull’intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all’osservanza delle presenti Linee Guida relative all’utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.
FASE TRANSITORIA
Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.
Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.
Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD
sincrona e asincrona.
SCARICA L'ACCORDO STATO REGIONI
ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI NELL’AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATI
Le presenti Linee Guida sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un’attività economica o professionale o esercitare una professione.
In questi casi, infatti, l’esito della formazione ha valore e spendibilità sull’intero territorio nazionale; di conseguenza è necessaria l’uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.
DEFINIZIONI E CAMPO di APPLICAZIONE
Ai fini delle presenti linee guida, per Regione/Provincia Autonoma “responsabile”, si intende l’Amministrazione che ha autorizzato il percorso.
Per Regione/Provincia Autonoma “ospitante”, si intende il territorio in cui è effettuato il
tirocinio.
Le Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori per l’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.
Sono ricompresi anche i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Provincie Autonome.
PRINCIPI GENERALI
Il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono di norma nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha autorizzato il percorso, per cui vi è coincidenza tra Regione/Provincia Autonoma responsabile e Regione/Provincia Autonoma. ospitante. Tutte le parti costituenti il percorso formativo devono quindi essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all’interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso (cosiddetta “contestualità territoriale”).
La Regione/Provincia Autonoma, nell’ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione, è responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell’intero percorso formativo e dell’organizzazione/realizzazione dell’esame finale.
Il tirocinio deve essere effettuato in presenza.
CASI DI DEROGA ALLA CONTESTUALITÀ TERRITORIALE DELL’INTERO PERCORSO FORMATIVO
Sussistono alcune situazioni che, nell’interesse preminente dell’utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell’intero percorso formativo
Esse costituiscono eccezioni motivate, cui ricorrere a discrezione della Regione o della Provincia Autonoma, che può decidere quindi di non utilizzarle.
Esse non si applicano automaticamente, ma richiedono sempre un’istruttoria dell’istanza presentata dai soggetti interessati.
Le Regioni/Province Autonome che ricorrono alle deroghe assumono la responsabilità della gestione e del controllo dell’intero percorso e della sua conclusione (esame) e ne garantiscono la conformità agli standard nazionali e/o interregionali.
Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:
a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell’ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.
Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma
(ospitante) di residenza dell’interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato.
La formazione teorica si svolge per il 100% a distanza, fino a vigenza degli Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. Dal momento dell’applicazione della disciplina a regime relativa all’uso della FAD, la formazione teorica deve essere svolta, parzialmente o integralmente, in presenza nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha autorizzato il percorso (responsabile).
Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/Provincia Autonoma di residenza dell’interessato ed è disponibile l’offerta formativa.
b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell’utente, dell’impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/Provincia Autonoma responsabile. In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall’abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati.
c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/imprese ove realizzare il tirocinio. Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L’effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall’Amministrazione responsabile.
Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.
d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.
La Regione e/o la Provincia Autonoma responsabili devono autorizzare formalmente il ricorso alle deroghe di cui alle lettere a. b. c., avendo verificato la sussistenza/fondatezza dei presupposti. Le autorizzazioni rilasciate devono essere oggetto almeno di un’informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante.
Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell’istanza, né l’informativa scritta.
Le suddette deroghe non si applicano ai percorsi per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario, che pertanto devono essere realizzati interamente nel territorio dell’Amministrazione responsabile.
Disposizioni transitorie
Tenuto conto del contesto determinato dall’emergenza sanitaria, che ha reso possibile un ricorso ampio alla modalità di formazione a distanza per la parte teorica e ha consentito l’accesso alla formazione ad utenti non necessariamente residenti nel territorio della Regione o della Provincia Autonoma responsabili, è fatta salva la validità degli attestati/certificati rilasciati in esito a percorsi realizzati – per quanto riguarda il tirocinio – al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile.
Dalla data di sottoscrizione dell’Accordo relativo alle presenti Linee Guida, le deroghe alla contestualità territoriale sono ammissibili unicamente con riferimento alle casistiche in esse disciplinate, sia per i percorsi da avviare, che per quelli già avviati o in svolgimento.
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