Abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni
partire dal 24/12/2015 sarà abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni
A partire dal 24/12/2015 sarà abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni, ovvero, all’entrata in vigore dell’art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.
Il datore di lavoro dovrà semplicemente inoltrare la denuncia all’INAIL, direttamente sul portale “My INAIL”, compilando i campi della sezione “Denuncia/Comunicazione di infortunio”.
Non avendo più l’obbligo di aggiornare, non dovrà più duplicare sul registro degli infortuni quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro.
Il D.L.vo 151 /2015 ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Infatti dal 23 dicembre 2015 viene sanzionata la omissione della comunicazione telematica di infortunio oltre i tre giorni.
L’ omissione e relativa sanzione per le denunce di 1 giorno di infortunio rimane vincolata all’attuazione del SINP ( Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) , conseguentemente non agganciata alla predetta data del 23 dicembre p.v.
Per quanto concerne inoltre le modalità di denunce e malattie professionali dal 22 marzo 2016 si cambia registro .
Veniamo prima al registro infortuni per cui tanto si è normato negli ultimi anni in merito alla sua abolizione , ma nulla è risultato variato nella prassi .
Il registro degli infortuni, di cui dall’art. 403 del DPR 547/1955 , rende obbligatorio per il datore annotare in serie cronologica gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Il registro infortuni andava ( ed andrà fino alla definitiva scomparsa ) preventivamente vidimato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL territorialmente competenti , salvo diverse previsioni regionali che nel tempo hanno abolito nei propri territori l’obbligo della vidima .
Come detto era stato già normata la scomparsa di tale registro , ma avendola legata ai tempi di emanazione del decreto del SINP , l’abolizione non è mai avvenuta .
Il D.lgvo 151 di che trattasi ha scisso gli argomenti e le tempistiche stabilendo che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto , e cioè il 23 dicembre 2015, venga reso non più obbligatoria la tenuta del registro infortuni.
Viene per il futuro sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro .
Dal 22 marzo 2016 inoltre , cioè 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto , viene previsto che ogni medico, che presta la assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, è obbligato a rilasciare il certificato in via telematica , come avviene per i certificati INPS .
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà effettuata utilizzando i servizi telematici messi dell’INAIL secondo procedure che saranno emanate ed illustrate dall’Istituto assicuratore .
Abolizione Registro infortuni, cruscotto infortuni
L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail. Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici. E’ possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report. Si ricorda che per informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione il servizio “Inail risponde” sul sito dell’Istituto oltre al contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
Testo integrale della circolare n. 92 del 23 dicembre 2015 (.pdf - 92,7 kb)