Abilitazione all'uso delle attrezzature
indicazioni sulla formazione abilitante per le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere. Il D.Lgs. 81/2008, le risposte agli interpelli, le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e la formazione pregressa.
per parlare di formazione in materia di attrezzature possiamo fare riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno dal titolo “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” organizzato nel mese di dicembre 2015 da Inail e Assolombarda.
In “La formazione abilitante per le macchine in cantiere”, a cura di Stefano Reissner (CPT Milano), non solo si riportano alcune rilevazioni fatte nei cantieri Expo, ma viene fatto un puntuale riepilogo della normativa in materia di formazione e di abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro, con particolare riferimento alle macchine usate in cantiere.
Dopo aver ricordato gli art. 36 (Informazione ai lavoratori) e art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008 (TU), sono raccolti anche ampi stralci del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del TU.
Riportiamo, ad esempio, un utile definizione - tratta dall’articolo art. 69 - relativa all’uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Sono riportate inoltre indicazioni dall’art. 70 (Requisiti di sicurezza) e dall’art. 71(Obblighi del datore di lavoro): il comma 7 di quest’ultimo articolo indica che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
E l’art. 73 (Informazione e formazione) prescrive che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
E in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
Prima di passare a presentare l’accordo, l’intervento si sofferma anche sull’ Interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015 che aveva per oggetto la risposta a quesiti relativi alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.
Nell’interpello si indica che “nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati”. E “qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa”.
Veniamo ora all’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Queste sono le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
b) Gru a torre;
c) Gru mobile;
d) Gru per autocarro;
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
f) Trattori agricoli o forestali;
g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
h) Pompa per calcestruzzo.
Nell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate anche indicazioni sulla formazione pregressa.
Infatti alla data di entrata in vigore dell’Accordo ( 12 marzo 2013) erano riconosciuti i corsi già effettuati che per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfavano i seguenti requisiti:
a) “corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”.
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