ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ........................................fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.


NOTA ALL'ALLEGATO:

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, che disciplinava il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è stato abrogato dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Quest'ultimo ha attuato la direttiva 96/82/CE (nota come Direttiva Seveso II) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Successivamente, il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è stato a sua volta abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Questo nuovo decreto ha recepito la direttiva 2012/18/UE (nota come Direttiva Seveso III), la quale aggiorna e rafforza il quadro normativo europeo per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Pertanto, la sequenza di abrogazioni è la seguente:

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 → abrogato dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 → abrogato dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

Il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, è l'attuale normativa che disciplina il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in Italia.

ARTICOLO 34


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