Schede dati sicurezza Reach, modifiche allegato II e proroga maggio 2017

“Articolo 1 – L’allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede dati di sicurezza Ndr), quale modificato dall’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal Regolamento (UE) n. 453/2010, è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento”.

“Articolo 1 – L’allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede dati di sicurezza Ndr), quale modificato dall’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal Regolamento (UE) n. 453/2010, è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento”.
Il Regolamento appena pubblicato riporta quindi il nuovo allegato II Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza, modificato e riproposto in versione definitiva, in considerazione del fatto che il 1° giugno 2015 ne sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche: un in riferimento all’articolo 59 paragrafo 5 del Clp e una introdotta dal Regolamento 453/2010 che a suo tempo aveva già introdotto un nuovo allegato II in riferimento allo stesso Clp.
Una volta definito il comportamento definitivo dell’allegato II, l’articolo 2 del Regolamento del 28 maggio entra nel merito delle scadenze per le schede dati sicurezza e della possibilità di utilizzare fino al 2017 quelle fornite prima del 1° giugno 2015.
Così l’articolo 2: “Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1°giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all’allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017″

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