ALLEGATO I-CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO E MODALITA' DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

ALLEGATO 1

1.1        GENERALITA
1.2        DEFINIZIONI
1.3        VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
1.4        CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E MISURE ANTINCENDIO
1.4.1     Classificazione delle attivita'
1.4.2     Misure antincendio
1.5        REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
1.6        REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO


1.1 GENERALITA

Nel presente allegato sono fornite le indicazioni finalizzate alla classificazione dei luoghi di lavoro per le finalita' proprie del presente decreto e per la valutazione dei rischi di incendio; nonche e operata, altresi, la definizione delle metodiche generali secondo cui determinare le pin appropriate misure antincendio.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si definisce:
• Pericolo di incendio: proprieta' o qualita' intrinseca di determinati materiali o
attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano it potenziale di causare un incendio;
• Rischio di incendio: probabilita' che sia raggiunto it livello potenziale di accadimento
di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
• Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione antincendio e ad elaborare it programma delle misure atte a garantire it miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• Attivita soggetta: attivita inclusa nell'allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151;
• Attivita non soggetta: attivita non inclusa nell' allegato I al DPR 1 agosto 2011 n.151;
• Attivita normata: attivita per la quale sono state adottate una o pin norme tecniche di
prevenzione incendi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 139/2006 e smi.

• Attivita non normata: attivita non rientrante tra le attivita normate;

1.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
• la prevenzione dei rischi;
• l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
• la formazione dei lavoratori;
• le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La riduzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. I rischi devono essere diminuiti secondo ogni praticabile iniziativa e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, anche attraverso l'adozione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i..
La valutazione del rischio di incendio deve tenere in considerazione:
a) it tipo di attivita;
b) i materiali immagazzinati e manipolati;
c) le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) le dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) it numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e
della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;
g) le persone che in relazione alle limitazioni alle capacita' fisiche, cognitive, sensoriali o
motorie, possono essere esposte a particolari rischi.
II rischio di incendio di un'attivita non pile essere ridotto a zero. Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali indicate nel presente decreto sono pertanto definite al fine di minimizzare it rischio di incendio, in termini di probabilita' e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.
A tale scopo, per individuare correttamente le misure antincendio da adottare in ciascun luogo di lavoro, le attivita lavorative vengono classificate in gruppi omogenei.
L'applicazione delle misure antincendio, condotta secondo questa metodologia, attua la riduzione del rischio di incendio portandola ad una soglia considerata accettabile.

1.4 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E MISURE

1.4.1 Classificazione delle attivita
Per le finalita’ del presente decreto, ciascun luogo di lavoro viene classificato in uno dei seguenti quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) (v. anche tabella 1.1):

GRUPPO P1:

sono classificate nel gruppo P1 le attivita non soggette e non normate, cioe i luoghi di lavoro, generalmente di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati, che non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I del DPR 151/2011 e che, inoltre, non sono dotati di una regola tecnica che indichi le misure antincendio da applicare. Le misure minime da attuare in tali luoghi sono contenute nell'allegato III.

GRUPPO P2:

sono classificate nel gruppo P2 le attivita non soggette e normate, cioe i luoghi di lavoro, anch'essi di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati, non soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi e che, a differenza dei luoghi di lavoro del gruppo P1, rientrano nel campo di applicazione di una regola tecnica cogente Per tali attivita it rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all'attivita garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.
ESEMPIO P2: alla data di emanazione del decreto, sono classificati nel gruppo P2 gli alberghi con meno di 25 posti letto, gli uffici con meno di 300 persone presenti, le scuole con meno di 100 persone presenti, etc.

GRUPPO P3:

sono classificate nel gruppo P3 le attivita soggette e normate, cioe le attivita soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, per le quali sono state adottate una o piu norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 139/2006. Per tali attivita it rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili all'attivita garantiscono, in generale, it raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio. 

ESEMPIO P3: si riportano due esempi:
• scuole con piu' di 100 persone presenti (disciplinate dal DM 26/8/1992 e dal DM 3/8/2015 e smi)
• locali adibiti a deposili di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg (disciplinate dal DM 3/8/2015 e smi)

GRUPPO P4:

sono classificati nel gruppo P4 tutti i casi non ricadenti nei gruppi P1, P2 e P3 quali:
• attivita soggette e non normate;
• attivita appartenenti al gruppo P2 e P3 esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto oggetto di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento,
non dotate di norme tecniche di prevenzione incendi.
Le misure minime da attuare in tali luoghi sono contenute nell'allegato VI. Tali misure costituiscono inoltre misure integrative di quelle indicate dalle regole tecniche per le attivita soggette e normate caratterizzate da aspetti preminentemente tecnologici (quali, ad esempio, le tipologie di attivita di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 48, 49, 74 dell'allegato I al DPR 151/2011), normate da disposizioni dalle spiccate finalita impiantistiche e, generalmente, frequentate solo per sporadiche operazioni di controllo/verifica, per gli aspetti non previsti nelle regole tecniche applicabili.

tabella 1.1

1.4.2  Misure antincendio

L'adeguatezza delle misure di sicurezza e dei criteri relativi alle misure di prevenzione e di protezione per le attivita incluse nel campo di applicazione del presente decreto e valutata con le seguenti modalita:
• Per i luoghi di lavoro ricadenti nel gruppo P1 devono essere applicati esclusivamente
gli allegati I, II, III, VIII, IX.
• Per i luoghi di lavoro ricadenti nel gruppo P2 devono essere applicati esclusivamente
gli allegati I, II, IV, VIII, IX.
• Per i luoghi lavoro ricadenti nel gruppo P3 devono essere applicati esclusivamente gli
allegati I, II, V, VIII, IX.
• Per i luoghi di lavoro ricadenti nel gruppo P4 devono essere applicati solo gli allegati
I, II, VI, VIII, IX.

tabella 1.2

Ove nell'ambito di una azienda complessa fossero presenti tipologie di luoghi di lavoro classificabili in piu di uno dei gruppi P 1, P2, P3 e P4, per ciascuno dei luoghi di lavoro si potra procedere  secondo  quanto  indicato  dal  presente  decreto  avendo  cura  di  definire  una armonizzazione tra le diverse attivita di valutazione dei rischi e di definizione delle conseguenti misure di protezione oltre che organizzative e gestionali, in maniera da rendere lineare ed efficace la gestione complessiva della sicurezza antincendio.

1.5 REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Il documento riguardante la valutazione dei rischi di incendio deve, evidenziare chiaramente:
• la data di effettuazione della valutazione;
• i pericoli identificati;
• i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
• le conclusioni derivanti dalla valutazione.
Il documento deve attenersi alle indicazioni di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lvo 81/2008 e s.m.i..

1.6 REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Il luogo di lavoro deve essere tenuto regolarmente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio presenti nello stesso garantiscano affidabilita e che la valutazione del rischio sia sempre adeguata allo stato dei luoghi ed alle lavorazioni e/o attivita ivi espletate.
La valutazione dei rischi di incendio deve essere oggetto di rielaborazione o comunque di modifica nei casi indicati dall'art. 29 comma 3 del D.Lvo 81/2008 e s.m.i.

Discaimer

ATTENZIONE!!! Il documento non è definitivo e pertanto non E' ancora in vigore,approvata in CCTS a luglio 2018. (aggiornamento importante!! Leggere sotto in merito alla nuova bozza di gennaio 2019 che supera di fatto quella di Luglio 2018) ATTENZIONE!! E' STATA PUBBLICATA UNA NUOVA BOZZA DI GENNAIO 2018 CHE SUPERA QUELLA DI LUGLIO 2019 17/01/2019 Circolare - XIX sessione n. 339, CNI ATTIVITA' DEL CCTS: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'NUOVO DM 10/03/1998' - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3, DEL D. LGS. 81/2008 17/01/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE Nei mesi passati avevamo pubblicato la bozza di luglio 2018, ora aggiornata a Gennaio 2019 dove e’ presente uno snellimento e la semplificazione del decreto e al recepimento delle richieste del CNI SCARICA LA NUOVA BOZZA AGGIORNATA A GENNAIO 2019

Tali informazioni sono derivate da documenti provvisori che, pur essendo stati presentati in CCTS (organo interno al CNVVF), devono ancora essere concertati con altri Ministeri. Si ritiene pertanto doveroso informare con la presente, al fine di evitare false attese ed investimenti non fondati, che la versione definitiva del decreto potrebbe riportare variazioni anche consistenti di contenuti, rispetto al documento discusso.

Continua

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