ALLEGATO VII- CONTROLLI E MANUTENZIONE ANTINCENDIO

7.1     GENERALITA

Scopo dell'attivita di controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare it corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
•   per garantire it sicuro utilizzo delle vie di emergenza;
•   per l'estinzione degli incendi;
•   per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. L'attivita di controllo periodico e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato, secondo le indicazioni di cui all'art.4 del presente decreto.

7.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si definisce:
• Protezione attiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un
incendio, che richiedono l'azione dell'uomo o l'attivazione di un impianto.
• Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di
un incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva.
• Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalita delle attrezzature e degli impianti.
• Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra
due controlli periodici, che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle
normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni
materiali evidenti. 

La sorveglianza pue essere effettuata dal personale normalmente presente dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
• Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
• Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di
uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entita e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.

• Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non pue essere eseguita
in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza
oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere
parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per quali non sia
possibile o conveniente la riparazione

7.3 VIE DI EMERGENZA

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via di emergenza, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne it sicuro utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di emergenza devono essere regolarmente verificate per assicurare che si aprano facilmente. 

Ogni difetto deve essere riparato it phi presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilita' in caso di emergenza

7.4 PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

Tutte le porte e gli altri elementi di chiusura resistenti al fuoco devono essere regolarmente verificati per assicurarsi che funzionino regolarmente e che siano privi di danneggiamenti. 

Qualora siano previsti sistemi e/o dispositivi di autochiusura, ne deve essere verificato regolarmente it perfetto funzionamento.

7.5 ATTREZZATURE IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Oltre all'attivita di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 8.1, le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio devono essere sorvegliati con regolarita dal personale addetto.
Tra l'altro, deve essere verificato che:
• i mezzi di estinzione siano collocati nell'apposito ambito, segnalati, chiaramente visibili, facilmente accessibili e non manomessi;
• i mezzi mobili di estinzione siano carichi, senza anomalie quali orifizi ostruiti, perdite,tracce di corrosione, sconnessioni, incrinature dei tubi flessibili e che le loro strutture di supporto siano integre.

7.6 SORVEGLIANZA DELLE MISURE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro deve disporre l'esecuzione di regolari controlli sui luoghi di lavoro, finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito e opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinche it luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
• controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora cio sia previsto;
• controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio,siano messe fuori tensione;
• controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
• controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
• controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare ogni anomalia e/o situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

Discaimer

ATTENZIONE!!! Il documento non è definitivo e pertanto non E' ancora in vigore,approvata in CCTS a luglio 2018. (aggiornamento importante!! Leggere sotto in merito alla nuova bozza di gennaio 2019 che supera di fatto quella di Luglio 2018) ATTENZIONE!! E' STATA PUBBLICATA UNA NUOVA BOZZA DI GENNAIO 2018 CHE SUPERA QUELLA DI LUGLIO 2019 17/01/2019 Circolare - XIX sessione n. 339, CNI ATTIVITA' DEL CCTS: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'NUOVO DM 10/03/1998' - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3, DEL D. LGS. 81/2008 17/01/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE Nei mesi passati avevamo pubblicato la bozza di luglio 2018, ora aggiornata a Gennaio 2019 dove e’ presente uno snellimento e la semplificazione del decreto e al recepimento delle richieste del CNI SCARICA LA NUOVA BOZZA AGGIORNATA A GENNAIO 2019

Tali informazioni sono derivate da documenti provvisori che, pur essendo stati presentati in CCTS (organo interno al CNVVF), devono ancora essere concertati con altri Ministeri. Si ritiene pertanto doveroso informare con la presente, al fine di evitare false attese ed investimenti non fondati, che la versione definitiva del decreto potrebbe riportare variazioni anche consistenti di contenuti, rispetto al documento discusso.

continua

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