ALLEGATO VI- MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA ED ATTIVA PER LE ATTIVITA' DEL GRUPPO P4 (Attivita soggette e non normate)

6.1 GENERALITA'

Le disposizioni del presente allegato si applicano ai luoghi di lavoro del gruppo P4, cosi come definiti al punto 1.4.1 dell'allegato I.

6.2 MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE E    ALL'ESODO

6.2.1     Definizioni
Ai fini del presente allegato si definisce:
•  Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti      nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
•  Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
     determinati dall'incendio, o altra situazione di emergenza; (4 allegato IV D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)
•    Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti
di un incendio che puo' svilupparsi nella restante parte dell'edificio. 

Esso puo essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
•    Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al
rischio diretto degli effetti di un incendio e che pue configurarsi come segue:
        uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
uscita che immette in un percorso protetto attraverso it quale ppuo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
uscita che immette su di una scala esterna.
•    Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro (allegato IV D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)
•    Resistenza al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per
garantire un adeguato livello di sicurezza di un'opera da costruzione in condizioni di incendio. 

Essa riguarda la capacita portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento  strutturale nonche la capacita di compartimentazione in caso di incendio per gli elementi di separazione strutturali (es. muri, solai, ...) e non strutturali (es. porte, divisori, ...). 

Per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture, degli elementi strutturali e degli elementi di separazione si applica integralmente it Decreto del Ministero dell'Interno 9/3/2007.


•    Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per
garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell'incendio (pre-flashover). 

Essa esprime it comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale e stato sottoposto in specifiche condizioni.
•    Carico di incendio: potenziale termico netto della totalita dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 kg di legna equivalente.
•    Carico d'incendio specifico: carico di incendio riferito all'unita di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m2.
•    Compartimentazione:  misura antincendio  finalizzata a limitare  la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre attivita o all'interno della stessa attivita
•    Compartimento antincendio: parte della costruzione organizzata per rispondere alle
esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacita di compartimentazione. 

(-Decreto del Ministero dell'Interno 9/3/2007)
 
6.2.2      Criteri generali di sicurezza per le vie di emergenza
II sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
Nell' attivita di valutazione di adeguatezza del sistema di vie di uscita occorre tenere presente:
• il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacita
     di muoversi senza assistenza;
•  dove si trovano le persone quando un incendio accade;
•  i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
•  il numero delle vie di emergenza alternative disponibili.
Fatto salvo quanto disciplinato dai punti 1.5 e 1.6 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., occorre seguire i seguenti criteri:
a)   ferme restando le disposizioni dei punti 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato IV al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., e sempre preferibile, qualora possibile,   che i luoghi di lavoro dispongano di vie di uscite alternative;
b)   dove e prevista pin di una via di emergenza, i percorsi devono essere per quanto
possibile  tra loro  indipendenti  e  tali  da  consentire  che  le  persone  possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c)   i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile; 

d) la lunghezza del percorso di esodo per raggiungere la pin vicina uscita di piano deve
essere valutata tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro e, in particolare :
1. della conoscenza dei luoghi da parte degli occupanti;
2. della quantita e delle tipologie dei materiali combustibili presenti;
3. della presenza di sostanze pericolose;
4. delle lavorazioni svolte;
5. della velocita di propagazione di un eventuale incendio.
Laddove è prevista pin di una via di emergenza, la lunghezza del percorso per raggiungere la piu' vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore a 45 m. 

Qualora non possano essere evitati percorsi di esodo in un'unica direzione, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilita di due o piu' vie di emergenza, non dovrebbe eccedere in generale  il valore 30 metri, fermo restando it limite per la lunghezza totale del percorso.
e)   le vie di emergenza devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
f)    quando una via di emergenza comprende una porzione del percorso unidirezionale, la
lunghezza totale del percorso non potra superare i limiti imposti alla lettera d);
g)   le vie di emergenza devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero
degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto pin stretto del percorso;
h)   deve esistere la disponibilita di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza
da ogni locale e piano dell'edificio;
i)    le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite
strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione del caso in cui la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi it valore di 30 - 45 metri (15 - 30 metri nel caso di una sola uscita);
j)    le vie di emergenza e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e
tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
k)   ogni  porta  sulla  via  di  emergenza  deve  poter  essere  aperta  facilmente  ed
immediatamente dalle persone in esodo.
 
6.2.3      Determinazione della lunghezza delle vie di emergenza
Nella determinazione della lunghezza massima dei percorsi di esodo occorre attestarsi su valori inferiori a quelli riportati alla lettera d) e sui valori minimi indicati al punto i) del precedente punto nei casi in cui it luogo di lavoro sia:

•   frequentato da pubblico;
•   utilizzato anche da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di  emergenza;
•   utilizzato quale area di riposo;
•   utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi siano depositati e/o manipolati materiali infiammabili possono essere adottate le distanze maggiori.
 
6.2.4   Numero e larghezza delle uscite di piano
In molte situazioni e da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando si verifica almeno uno dei seguenti casi:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di
     piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 6.2.2 lettera e d).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 6.2.2, lettera d).
La larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
                      A
L (metri) =                 x 0,60
                      50

in cui:
"A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non puo essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone.

6.2.5   Numero e larghezza delle scale
Il principio generale di disporre di vie di emergenza alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (cosi come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 1983), dove ogni singolo piano puo' essere servito da una sola uscita.
Per tutu gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o pill scale.
Calcolo della larghezza delle scale
Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.
Se le scale servono piu' di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
La larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

 
                       A*
L (metri)         —    x 0,60
                       50

in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano ft., con riferimento a  quelli aventi maggior affollamento.
 
6.2.6   Misure di sicurezza alternative
 


Nel caso in cui le misure di cui ai punti 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 non possano essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, it datore di lavoro, nell' ambito dei procedimenti di cui al DPR 151/2011, a seguito di valutazione del rischio aggiuntivo, individua misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, quali, ad esempio:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attivita, cosi che le persone lavorino it piu'
     vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo
     delle vie di emergenza;
b) riduzione delle lunghezze delle vie di emergenza;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
e) adeguata compartimentazione degli ambienti a rischio di incendio specifico;
f) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio;
g) installazione di un sistema di evacuazione di fumo e di calore ;
h) installazione di un sistema idrico di spegnimento automatico;
i) riduzione e/o diversa distribuzione del materiale combustibile;
j) tutti i materiali installati nei percorsi di esodo siano incombustibili;
k) potenziamento dell'illuminazione di emergenza e della segnaletica orizzontale e
     verticale.
Le misure sopraindicate possono essere utilmente adottate anche ai fini di quanto previsto dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nei  casi  necessari,  per  la  individuazione  dei  provvedimenti  da  adottare  ai  fini  del raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza, possono essere utilmente applicate   le metodiche di cui all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio definite dal Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 2007.
 
6.2.7   Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di emergenza
A) Compartimentazione
Le compartimentazioni orizzontali e verticali devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio. Particolare cura nella realizzazione deve essere garantita:
•  nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, grazie alla corretta posa in  opera;
•  in corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con
     l'adozione di sistemi sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell'incendio possono attaccare l'integrita e la forma dell'impianto (es. tubazioni di PVC con  collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi, ...) ovvero con l'adozione di  isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l'elemento di separazione quando gli effetti dell'incendio possono causare solo il riscaldamento dell'impianto   (es. tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all'incendio dell'elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti);
•  in corrispondenza di canalizzazioni aerauliche, per mezzo dell'installazione di serrande
     tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;
•  in  corrispondenza  dei  camini  di  esaustione  o  di  estrazione  fumi  impiegando
     canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;
•  in corrispondenza degli interpiani, in caso di facciate continue.


B) Accorgimenti per i materiali di rivestimento e di arredamento
La velocita' di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti puo influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilita' di uscita per le persone. 

Qualora lungo le vie di emergenza siano presenti significative quantity di materiali di rivestimento e/o di arredamento che possono favorire una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco (ad esempio non combustibili ovvero classificati in linea con la normativa vigente in materia di reazione al fuoco).


C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, it percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.


D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso in cui si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.


Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e cia e particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, e opportuno che questi siano separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.


E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa non possa essere impedito da fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.
 
6.2.8   Porte installate lungo le vie di emergenza
Le porte installate lungo le vie di emergenza ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo, ovvero essere conformi alle disposizioni e/o alle normative italiane e/o europee per l'utilizzo sulle vie di esodo.
Nella scelta della tipologia di apertura delle porte, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma, dovranno essere tenuti in considerazione anche i pericoli riferibili al passaggio di mezzi e ad altre cause.
Le porte a servizio di aree con affollamento inferiore a 50 persone dovranno garantire l'efficace deflusso di tutti i presenti in caso di emergenza, anche con modality diverse da quelle indicate al primo periodo del presente punto.
 
6.2.9        Sistemi di apertura delle porte
II datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di emergenza non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
In ogni caso tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del sistema di apertura delle porte ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
6.2.10 Segnaletica indicante le vie di emergenza
Le vie di emergenza e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alle prescrizioni del titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nella valutazione occorre tenere conto della capacita individuale di identificare i percorsi che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al luogo, tenendo conto della eventuale presenza di persone disabili o con esigenze speciali, elaborando modalita di segnalazione che utilizzino piii canali sensoriali. Possono essere adottati i seguenti sistemi di comunicazione integrativi alla cartellonistica:
•   realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
•   realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
•   verifica della presenza di altri particolari indicatori;
•   verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico
       e,  possibilmente,  anche  cromatico  rispetto  alla  pavimentazione  ordinaria;  la
       percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse condizioni di
       illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
•   segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
 
6.2.11 Illuminazione delle vie di emergenza
Tulle le vie di emergenza, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminate per consentire la loro percorribilita in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
 
6.2.12 Divieti da osservare lungo le vie di emergenza
Lungo le vie di emergenza deve essere vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di emergenza, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
-  apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
-  apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e
     solidi;
-  apparecchi di cottura;
-  depositi temporanei di arredi;
- sistemi di illuminazione a fiamma libera;
-  depositi di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonche fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di emergenza, purche non costituiscano rischio di incendio ne ingombro non consentito.


6.3 MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

6.3.1 Obiettivo
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme e di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumita. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonche all'attivazione delle procedure d'intervento.

6.3.2 Misure per l'allarme in caso di incendio
Nei luoghi di lavoro di ridotta estensione it sistema per dare l'allarme puo essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, si puo considerare adeguato anche un allarme dato a voce in conformita' a quanto specificato dall'allegato XXXI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In altre circostanze, in particolare nei luoghi di lavoro piu' complessi, ove la valutazione del rischio porti a ritenere inadeguato it sistema di allarme sopra descritto, devono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto it luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. 

Qualora tale sistema non sia ritenuto adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato in conformita' al Decreto del Ministero dell'Interno 20/12/2012.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinche i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, cosi che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto it luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme a necessario.
La percezione dell'allarme o del pericolo puo essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione che devono prevedere misure alternative ai segnali acustici.
Deve essere, inoltre, valutato it segnale in rapporto al messaggio da trasmettere, in relazione all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle persone. Il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo. E' necessario, altresi, che l'allarme e it pericolo siano segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti che utilizzano solo tale modalita' percettiva.


La percezione dell'allarme puo avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o vibrazioni.
Tra le misure atte a facilitare la percezione dell'allarme si possono includere:
- adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete sull'oggetto della
comunicazione;
installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o acustici).
In quelle parti dove il livello di rumore puo essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non e sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

6.3.3 Procedure di allarme
Normalmente le procedure di allarme sono progettate per attivare l'evacuazione in un'unica fase. Tuttavia in alcuni luoghi pift complessi risulta piu appropriato un sistema di allarme a piu' fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o piu fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'e notevole presenza di pubblico.
Evacuazione in un'unica fase
Il sistema di allarme progettato per l'evacuazione in un'unica fase e quello piu utilizzato e prevede che al suono dell'allarme prenda il via l'evacuazione totale
Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, da un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimita di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale. Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.


Evacuazione a fasi successive
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente soprastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo che it piano interessato dall'incendio e quello soprastante sono stati evacuati, se necessario, it segnale di evacuazione sara esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si provvedera ad una evacuazione progressiva piano per piano.
L' evacuazione progressiva non pue essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.


Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme iniziale, anche in codice e riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, pue essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.

6.3.4 Rivelazione automatica di incendio
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finche la situazione sia ancora relativamente sicura e di attivare tempestivamente le procedure di emergenza.
La necessita' della presenza di un impianto di rivelazione automatica di incendio discende dalle risultanze della valutazione del rischio di incendio. 

La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di rivelazione e allarme in caso di incendio sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Intemo del 20/12/2012.

6.3.5 Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative
Qualora, a seguito della valutazione, un rischio significativo non possa essere ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:
• installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
• installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
• miglioramento dell' impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
• installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
In tali casi possono essere utilmente applicate le metodiche di cui all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio definite dal Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 2007.


6.4 ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

6.4.1 Classificazione degli incendi
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come riportato nella tabella seguente, nella quale vengono indicati anche gli estinguenti ritenuti idonei. La classificazione e definita secondo la natura del combustibile e non prevede una classe particolare per i fuochi in presenza di un rischio dovuto all'elettricita.
INCENDI DA SOLVENTI POLARI
Gli estintori idonei per solventi polari riportano sull'etichetta l'espressione "adatti anche per l'uso su solventi polari" immediatamente al di sotto dei pittogrammi rappresentanti i tipi di incendio.
Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio sono gia considerati idonei per l'intervento sui solventi polari.
RISCHIO ELETTRICO
Nel caso di incendi coinvolgenti impianti e/o apparecchiature elettriche sotto tensione, l'uso di estinguenti e/o mezzi di lotta contro l'incendio sulle classi d'incendio presenti e considerato possibile solo se non nee indicato it divieto sulla etichettatura disponibile.

6.4.2 Attrezzature per l'estinzione degli incendi: estintori portatili e carrellati
L'estintore e it presidio elementare per la lotta contro l'incendio; e efficace su un principio di incendio, e pertanto prima della fase di propagazione.
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e della valutazione del rischio del luogo di lavoro. 

Devono essere altresi tenute in considerazione la dielettricita del getto, connessa alla natura dell'estinguente, e le caratteristiche usualmente indesiderate del getto, come tossicita, residui e temperature pericolose.
Gli estintori devono essere ubicati in posizioni individuate e segnalate, preferibilmente lungo le vie di emergenza, in prossimita delle uscite.
Il numero e la capacita estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella II, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
it numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
la superficie in pianta;
lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Nel caso particolare di locali non adibiti ad attivita che comportino presenza di persone , quali ad esempio i magazzini intensivi automatizzati, e protetti da impianti di controllo/spegnimento automatico, it numero degli estintori potra essere determinato non in ragione della superficie complessiva dell'area, ma sara sufficiente it posizionamento di un numero adeguato di apparecchi esclusivamente in prossimita degli accessi e delle uscite.


6.4.3   Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali o automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.


Impianti di spegnimento di tipo fisso  (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi o a protezione di aree ad elevato carico di incendio specifico o allorquando in relazione a particolari rischi il loro immediato intervento determini la rapida azione di mitigazione e/o spegnimento dell'incendio.
La presenza di impianti automatici riduce la probabilita’ di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.
L'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti manuali ed automatici di estinzione degli incendi sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2012.


L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concern l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco ne per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Discaimer

ATTENZIONE!!! Il documento non è definitivo e pertanto non E' ancora in vigore,approvata in CCTS a luglio 2018. (aggiornamento importante!! Leggere sotto in merito alla nuova bozza di gennaio 2019 che supera di fatto quella di Luglio 2018) ATTENZIONE!! E' STATA PUBBLICATA UNA NUOVA BOZZA DI GENNAIO 2018 CHE SUPERA QUELLA DI LUGLIO 2019 17/01/2019 Circolare - XIX sessione n. 339, CNI ATTIVITA' DEL CCTS: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'NUOVO DM 10/03/1998' - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3, DEL D. LGS. 81/2008 17/01/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE Nei mesi passati avevamo pubblicato la bozza di luglio 2018, ora aggiornata a Gennaio 2019 dove e’ presente uno snellimento e la semplificazione del decreto e al recepimento delle richieste del CNI SCARICA LA NUOVA BOZZA AGGIORNATA A GENNAIO 2019

Tali informazioni sono derivate da documenti provvisori che, pur essendo stati presentati in CCTS (organo interno al CNVVF), devono ancora essere concertati con altri Ministeri. Si ritiene pertanto doveroso informare con la presente, al fine di evitare false attese ed investimenti non fondati, che la versione definitiva del decreto potrebbe riportare variazioni anche consistenti di contenuti, rispetto al documento discusso.

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