ALLEGATO IX- INFORMAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,IDONEITA' TECNICA

9.1 GENERALITA

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
Tutti i lavoratori the svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.

9.2 INFORMAZIONE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro deve provvedere affinche ogni lavoratore riceva una adeguata informazione
su:
a) rischi di incendio e/o di esplosione legati all'attivita svolta;
b) rischi di incendio e/o di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
• osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
• importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
• modalita di apertura delle porte delle uscite,
d) ubicazione delle vie d'esodo;
e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
• azioni da attuare in caso di incendio;
• azionamento dell'allarme;
• procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
• modalita di chiamata dei vigili del fuoco.
0 i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
g) il nominativo del responsabile dei servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente. Adeguate informazioni devono essere fomite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione puo' limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

9.3 FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio e/o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la specifica mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio ed un aggiornamento periodico da parte del datore di lavoro.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti in conformity all'art. 7 del presente decreto i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.

9.4 ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve coinvolgere il personale perlomeno nell'attuare quanto segue:
• percorrenza delle vie d'esodo;
• identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
• identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
• identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.
L'allarme dato in occasion delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolti nei momenti esercitativi anche le persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attivita (utenti, pubblico, personale ditte di manutenzione e/o appaltatori, ecc.).
Lo svolgimento delle esercitazioni deve essere compatibile con la presenza di situazioni di notevole affollamento, e con la presenza di persone disabili o con esigenze speciali.
Possono essere esclusi dalle esercitazioni, a rotazione, i lavoratori la cui attivita e essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovra essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere perlomeno fino ad un punto che possa garantire a tutto it personale di individuare it percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, con ruolo di osservatori, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
II datore di lavoro dovra valutare l'effettuazione di una successiva esercitazione in seguito a :
• una esercitazione che abbia rivelato gravi carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
• un incremento del numero dei lavoratori;
• Peffettuazione di lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
A cura del datore di lavoro dovra essere garantita la documentata evidenza delle attivita esercitative espletate.
Quando nello stesso edificio coesistano piu datori di lavoro, l'amministratore condominiale, laddove previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia, ovvero gli stessi condomini negli altri casi, promuovono la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

9.5 INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. 

Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.
La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche disabilita.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per addetti al servizio antincendio, devono essere correlati al livello di rischio dell'attivita cosi come individuato dal datore di lavoro sulla base degli indirizzi riportati nel seguito.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
I soggetti organizzatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per addetti al servizio antincendio sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni al Comando dei vigili del fuoco avente competenza nell'ambito territoriale in cui le attivita formative sono espletate:
•  sede/i in cui e prevista l'effettuazione del corso;
•  date e orari di svolgimento delle lezioni;
•  nominativo del responsabile del progetto formativo;
•  numero dei discenti del corso e degli Enti, Societa, Aziende a cui gli stessi  appartengono;

•  modalita di registrazione delle presenze;
•  nominativi dei docenti e relativi elementi di qualificazione.
Quanto sopra con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio delle attivita formative e secondo le modalita stabilite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed al fine di consentire gli eventuali controlli volti a verificare it regolare svolgimento delle attivita.
Ai fini dell'organizzazione delle attivita formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessita dell'attivita e del livello di rischio.

9.6.1 ATTIVITA DI LIVELLO 3

A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono in tale fattispecie le seguenti attivita:
a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'art. 3 comma 1 lett. b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attivita commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile
al pubblico superiore a 5000 mq; metropolitan in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20 000 mq;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
1) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
m)uffici con oltre 1000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attivita devono essere basati perlomeno sui contenuti e le durate riportati per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG) nel seguito del presente allegato.

9.6.2 ATTIVITA DI LIVELLO 2

A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono in tale fattispecie le seguenti attivita:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al DPR 151/2011,con esclusione delle attivita di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa use di fiamme libere, esclusi quelli interamente all' aperto.


I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attivita devono essere basati perlomeno sui contenuti e le durate riportati per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG) nel seguito del presente allegato.

9.6.3 ATTIVITA DI LIVELLO 1

Rientrano in tale categoria di attivita quelle che non rientrano nelle fattispecie indicate ai precedenti punti non classificabili e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilita' di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilita’ di propagazione delle fiamme.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle soprariportate attivita devono essere basati perlomeno sui contenuti e le durate riportati per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG) nel seguito del presente allegato.

9.6.4 CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE- CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)

9.6.4 CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE- CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).

9.6.4 CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE- CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento)

9.6.5 CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO- CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).

L'aggiornamento puo essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

9.6.5 CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO-CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento a costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

9.6.5 CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO- CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

L'aggiornamento e costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

9.7 IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attivita per le quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e previsto the i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano Pattestato di idoneita tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'art. 3 comma 1 lett.
b) e c) dal decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attivita commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5000 m2; metropolitan in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacita ricettiva
superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie the erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani
1) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Discaimer

ATTENZIONE!!! Il documento non è definitivo e pertanto non E' ancora in vigore,approvata in CCTS a luglio 2018. (aggiornamento importante!! Leggere sotto in merito alla nuova bozza di gennaio 2019 che supera di fatto quella di Luglio 2018) ATTENZIONE!! E' STATA PUBBLICATA UNA NUOVA BOZZA DI GENNAIO 2018 CHE SUPERA QUELLA DI LUGLIO 2019 17/01/2019 Circolare - XIX sessione n. 339, CNI ATTIVITA' DEL CCTS: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'NUOVO DM 10/03/1998' - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3, DEL D. LGS. 81/2008 17/01/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE Nei mesi passati avevamo pubblicato la bozza di luglio 2018, ora aggiornata a Gennaio 2019 dove e’ presente uno snellimento e la semplificazione del decreto e al recepimento delle richieste del CNI SCARICA LA NUOVA BOZZA AGGIORNATA A GENNAIO 2019

Tali informazioni sono derivate da documenti provvisori che, pur essendo stati presentati in CCTS (organo interno al CNVVF), devono ancora essere concertati con altri Ministeri. Si ritiene pertanto doveroso informare con la presente, al fine di evitare false attese ed investimenti non fondati, che la versione definitiva del decreto potrebbe riportare variazioni anche consistenti di contenuti, rispetto al documento discusso.

continua

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