ALLEGATO XXV Prescrizioni Generali Per I Cartelli Segnaletici
Prescrizioni Generali Per La Segnaletica Di Sicurezza
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di
divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad
esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli
adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni
dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona
visibilità e comprensione.
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L(al quadrato)/2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m quadrati ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell’UNI.
2. Condizioni d’impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto
all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze
di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e
visibile.
Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno
utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
NOTA: LE IMMAGINI CON I CARTELLI LI TROVI NELL'ALLEGATO DA SCARICARE
NOTA ALL'ALLEGATO
Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, ha apportato le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come disposto nell'art. 1, comma 1, lettera h):
Soppressione del Cartello di Avvertimento "Sostanze Nocive o Irritanti":
All'allegato XXV, sezione 3.2, è stato soppresso il cartello di avvertimento con la dicitura "Sostanze nocive o irritanti".
Nota al Segnale di Avvertimento "Pericolo Generico":
È stata aggiunta una nota specifica al segnale di avvertimento "Pericolo generico". La nota stabilisce che questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, eccetto nei casi in cui il cartello viene utilizzato conformemente alla sezione 3.2 per indicare i depositi di tali sostanze o miscele pericolose.
Indice articoli di legge e Allegati
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