ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale

Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

NOTE ALL'ALLEGATO

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, in particolare dall'articolo 97, le imprese affidatarie hanno l'obbligo di comunicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo (o i nominativi) dei soggetti all'interno della propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti previsti dallo stesso articolo 97.

Dettagli dell'obbligo:

Nominativi dei Responsabili: Le imprese affidatarie devono fornire i nominativi dei soggetti incaricati all'assolvimento dei compiti in materia di sicurezza sul lavoro. Questo include i soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di sicurezza, come la gestione dei rischi e il coordinamento tra le diverse figure professionali e operative coinvolte nel cantiere.

Specifiche Mansioni: Oltre al nominativo, è necessario indicare le specifiche mansioni di ciascun soggetto incaricato. Queste mansioni devono essere in linea con le responsabilità assegnate per la gestione della sicurezza sul cantiere, garantendo che ogni aspetto della sicurezza sia adeguatamente coperto.

Comunicazione al Committente o Responsabile dei Lavori: La comunicazione dei nominativi e delle mansioni deve essere fatta al committente o al responsabile dei lavori, che hanno il compito di verificare l'idoneità e l'adeguatezza delle persone designate per garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.

Questo obbligo mira a garantire che ci sia chiarezza su chi è responsabile per la sicurezza in cantiere e che le persone designate abbiano le competenze necessarie per gestire i rischi specifici associati alle attività svolte.

Interpello n. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

Questo interpello è stato presentato per ottenere chiarimenti in merito all'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, relativo alla sicurezza nei cantieri.

La risposta della Commissione Interpelli ha chiarito che per dimostrare l'idoneità tecnico-professionale, i lavoratori autonomi devono fornire una serie di documenti, tra cui:

Curriculum professionale: che attesti l'esperienza e la competenza del lavoratore autonomo.
Certificati di formazione: eventuali attestati di corsi di formazione specifici, che dimostrano la conoscenza delle norme di sicurezza applicabili.
Iscrizione alla Camera di Commercio: che comprovi la regolare iscrizione del lavoratore autonomo come professionista.

Questi documenti sono essenziali per verificare che il lavoratore autonomo sia in grado di operare in sicurezza nei cantieri edili e rispettare le normative vigenti.

Interpello n. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008

Questo interpello riguarda il ruolo e le responsabilità dell'impresa affidataria, come definito dall'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008. L'impresa affidataria è quella che, titolare del contratto con il committente, si occupa di coordinare e organizzare le attività di cantiere.

Il quesito chiedeva specifici chiarimenti sulle responsabilità dell'impresa affidataria, in particolare sulla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle imprese esecutrici.

La Commissione Interpelli ha precisato che l'impresa affidataria ha il compito di verificare il DURC delle imprese esecutrici coinvolte nei lavori. Il DURC è fondamentale per attestare la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese, un requisito indispensabile per garantire la legalità e la sicurezza nei cantieri.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato che attesta la regolarità di un'impresa per quanto riguarda i versamenti dovuti a INPS, INAIL, e Casse Edili (ove previsto). Questo documento è essenziale per la partecipazione a gare d'appalto, la stipula di contratti pubblici e l'esecuzione di lavori edili.

Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 disciplina le modalità di rilascio e utilizzo del DURC. Alcuni dei punti principali del decreto includono:

Ambito di Applicazione: Il DURC è richiesto per la partecipazione a gare d'appalto, l'affidamento di subappalti, la concessione di sovvenzioni o agevolazioni, e per la fruizione di benefici normativi e contributivi.

Contenuto del DURC: Il documento certifica la regolarità contributiva di un'impresa, ossia l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL, e, per il settore edile, delle Casse Edili.

Procedura di Rilascio: Le imprese possono richiedere il DURC online tramite i portali INPS, INAIL o attraverso le Casse Edili. Il documento viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e ha una validità di 120 giorni.

Controlli e Sanzioni: Gli enti preposti (INPS, INAIL e Casse Edili) effettuano controlli per verificare la veridicità dei dati contenuti nel DURC. In caso di irregolarità, il documento non viene rilasciato e l'impresa non può accedere ai benefici previsti.

Obbligo del Committente e dell'Appaltatore: Il committente o l'appaltatore deve verificare la validità del DURC delle imprese esecutrici prima di iniziare i lavori. L'impresa che non è in regola con il DURC non può svolgere lavori o forniture per le pubbliche amministrazioni.


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