SOVRACOPERTURA DI COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi        



Trattasi della installazione di un sistema di copertura al di sopra di quello già esistente, che deve essere necessariamente preceduto da un trattamento impregnante del supporto esistente. Per procedere a questo tipo di intervento è necessario che il manto esistente sia in ottime condizioni di affidabilità meccanica. La sovrapposizione di appositi pannelli trasforma la tipologia del manufatto che passa da una struttura ondulata di solito monostrato a una struttura pluristrato, spesso non ondulata ma piana. Di conseguenza, tutte le modificazioni alle linee di smaltimento delle acque meteoriche e le condizioni statiche che ne derivano dovranno essere oggetto di un attento studio.
Per montare una nuova copertura, si realizza usualmente una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che la nuova copertura insista sulla struttura portante. Una corretta applicazione offre garanzie di durabilità per un periodo di 30 anni; anche in questo caso sono necessari sistematici interventi manutentivi.

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
·        Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
·        Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
·        Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni (Art. 252 lettera a) del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti alle lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai (Art. 252 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)·        La zona di lavoro deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, ricoprendo il pavimento e gli arredi sottostanti il punto di lavoro o sigillando o semplicemente chiudendo le aperture di comunicazione del locale con l’esterno
Prima dell'inizio dei lavori gli operai devono essere informati e formati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull’uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro (Art. 257 – Art. 258 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di decontaminazione (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
La sovracopertura deve essere completata con il montaggio dei necessari pezzi speciali (colmi, scossaline, etc.) che assicurano la impermeabilità della copertura
La nuova copertura deve essere fissata alla struttura sottostante, mediante opportuni gruppi di fissaggio
Deve essere realizzata una nuova orditura secondaria fissata direttamente alla arcarecciatura sottostante
Spruzzare le superfici dei manufatti in cemento-amianto con idoneo prodotto allo scopo di pellicolare lo sporco
Nel caso di lavori relativi alla sovracopertura di lastre poste su strutture non portanti, ai lavoratori deve essere imposto il divieto di accedere alle stesse
Forare le lastre in CA con il trapano usando la massima cautela e ripetendo l'applicazione della sostanza pellicolante; effettuare il foro attraverso il listello in legno in modo che l'eventuale emissione di fibre sia limitata dalla schermatura offerta dal listello stesso, oppure utilizzare fori di fissaggio della preesistente orditura
Provvedere alla raccolta dei residui e/o dei detriti di materiale probabilmente contaminato in appositi big-bags indicanti il contenuto di MCA
Pulire i canali di gronda ove si riscontri presenza di accumulo di fibre inumidendo la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa che viene raccolta e smaltita come rifiuto contenente amianto
Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri delle maschere, facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il più possibile la dispersione di fibre seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I materiali rimossi e di risulta (compresi filtri dell'acqua), opportunamente imballati ed etichettati, saranno conferirti a trasportatore autorizzato che li consegnerà a discarica autorizzata. La titolarità del trasportatore e della discarica e le relative procedure amministrative devono essere opportunamente documentate nel Piano di Lavoro (Art. 251 – Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m. allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art. 122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1.20 mt. (Art. 125  comma 4del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta (Art. 146 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei luoghi di transito, all'altezza della copertura deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana parasassi) contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell’area sottostante (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
In mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Evitare di assumere posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far perdere l’equilibrio all’operatore (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) (Art.78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)·        Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
·        Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

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