Nuove regole antincendio per le attività non museali edifici tutelati

Nuove regole antincendio per le attività non museali in edifici tutelati

Decreto Ministero dell'Interno 14.10.2021

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 13. (G.U. 25.10.2021, n. 255)
Art. 1 - Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Art. 3 - Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa.
2. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.
Art. 4 - Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

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Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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