Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere DECRETO 9 agosto 2016 

Prevenzione incendi alberghi, le nuove regole tecniche per le attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto 


In Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 è stato pubblicato il dm 9 agosto 2016, contenente le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere superiori a 25 posti letto, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139.
Prevenzione incendi alberghi: classificazioneLe nuove regole tecniche di prevenzione incendi per alberghi si applicano alle seguenti attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto:
·        alberghi
·        pensioni
·        motel
·        villaggi albergo
·        residenze turistico – alberghiere
·        studentati
·        alloggi agrituristici
·        ostelli per la gioventù
·        bed & breakfast
·        dormitori
·        case per ferie
Ai fini della presente regola tecnica verticale di prevenzione incendi per alberghi, le attività sono classificate come segue:
·        in relazione al numero di posti letto “p”
·        in relazione alla massima quota dei piani “h”
Si devono applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione in esse definite.
Le nuove regole entreranno in vigore il 22 settembre 2016


IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»; Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Decreta: 


Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.


Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni 1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attivita' ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico - alberghiere"; m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"». 3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».
 

Art. 4 Norme finali 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2016




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