INCAPSULAMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi        


L'intervento di incapsulamento viene eseguito attraverso l'applicazione di appositi impregnanti che penetrano all'interno del materiale e determinano l'aggregazione delle fibre di amianto all'originario supporto cementizio. Un successivo strato di materiale ricoprente, a seconda delle proprie caratteristiche, avrà capacità protettiva o capacità di garantire il ripristino e il rafforzamento dei requisiti meccanici.
E’ un procedimento manutentivo che permette di allungare la durata della lastra, comunque, ma non elimina il problema dello smaltimento definitivo del materiale inquinante, ma lo rimanda ad un intervento successivo. Per ottenere una corretta applicazione dei prodotti bisogna sempre eseguire un'accurata pulizia delle superfici da trattare per garantire un buon esito dell'intervento:
o    Depolverizzare e rimuovere residui vegetali, oli, grassi, detriti vari
o    Controllare gli agganci meccanici e le relative guarnizioni e rondelle o rimuovere le piccole parti distaccate
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
·        Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
·        Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
·        Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni (Art. 252 lettera a) del d.lgs. n.81/08)
Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti alle lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai (Art. 252 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima dell'inizio dei lavori gli operai devono essere informati e formati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull’uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro (Art. 257 – Art. 258 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di decontaminazione (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sono vietati trattamenti preliminari di preparazione all'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto in ambienti confinati
Le superfici dei manufatti in cemento-amianto devono essere accuratamente pulite ad umido allo scopo di rimuovere lo sporco che può impedire il fissaggio dell'incapsulante
Le acque di lavaggio devono essere veicolate lungo i canali di gronda e successivamente filtrate
Provvedere alla raccolta dei residui e/o dei detriti di materiale probabilmente contaminato in appositi big-bags indicanti il contenuto di MCA
Pulire i canali di gronda ove si riscontri presenza di accumulo di fibre inumidendo la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa che viene raccolta e smaltita come rifiuto contenente amianto
Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri delle maschere, facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il più possibile la dispersione di fibre seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I materiali rimossi e di risulta (compresi filtri dell'acqua), opportunamente imballati ed etichettati, saranno conferirti a trasportatore autorizzato che li consegnerà a discarica autorizzata. La titolarità del trasportatore e della discarica e le relative procedure amministrative devono essere opportunamente documentate nel Piano di Lavoro (Art. 251 – Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima dell’inizio dei lavori su coperture in MCA è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di stabilità delle lastre e delle strutture di sostegno. In relazione al risultato di tali verifiche, eseguire eventuali puntellamenti e rafforzamenti
Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m. allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art. 122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1.20 mt. (Art. 125  comma 4del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta (Art. 146 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei luoghi di transito, all'altezza della copertura deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana parasassi) contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell’area sottostante (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
In mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Evitare di assumere posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far perdere l’equilibrio all’operatore (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Le caratteristiche dei rivestimenti incapsulanti dovranno essere documentate nel Piano di Lavoro da schede tecniche e di sicurezza nonché da attestazione di conformità rilasciata al fornitore del prodotto da laboratori di analisi autorizzati (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
E’ necessario il preventivo esame della scheda di sicurezza (tossicologica) delle sostanze utilizzate per l’adozione delle specifiche misure di sicurezza
Per evitare la dispersione delle fibre di amianto, eventualmente emerse in superficie a seguito della preparazione del supporto, le successive fasi del ciclo incapsulante dovranno avvenire al più presto possibile
Non usare la macchina prima di collegare l'intero sistema di filtrazione
Sostituire i filtri esausti e trattarli come RCA
Convogliare le acque reflue nel gruppo filtrante seguendo scrupolosamente le procedure previste dal Piano di lavoro.
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)·        Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
·        Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)



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