Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.