Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.