Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5;
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 982,81 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.