Art. 221. Campo di applicazione
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli
181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209 comma 5.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2 e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 822,00 a euro 4.384,00 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.