Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209 comma 5.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 182 comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2 e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.