Art. 212. Deroghe
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su
richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui
rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.
2. L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a. dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b. tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico- organizzative;
c. le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d. si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e. il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f. nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare
che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.