ALLEGATO XXI : ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E
PREPOSTI ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.
INTRODUZIONE
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’articolo 37 del presente decreto legislativo, deve
avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della
formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del presente
decreto legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti
formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” per lavoratori addetti e
per preposti con rilascio di specifico attestato.
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICOPRATICO
PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136, comma 8)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o
mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento
definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della
sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
f) Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell’Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi
ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e
Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata,
almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il
montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1. ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1
docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docent i (un docente
che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3. METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie
“attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di
gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di
materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici,
con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo della
pratica in cantiere.
4. PROGRAMMA DEI CORSI
PONTEGGI - 28 ore
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il
superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio
alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione
dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
• montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
• realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una
Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il
relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e
Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera
a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente Accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze
e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un
corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere
inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come definito
all’art. 2, comma 1 - lettera i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICOPRATICO
PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (articolo 116, comma 4)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o
mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento
definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della
sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell’interno “Corpo dei VV. F.”;
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida
alpina”.
Qualora i soggetti indicati nell’Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa,
documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale
con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
3. DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e)
dell’articolo 116;
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1. ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di
sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo è strutturato in moduli:
• Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli
specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l’idoneità
alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata
idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
• Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli
specifici settori lavorativi.
4.3. METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie
“attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperi enze in aula, nonché lavori di
gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di
materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici,
con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente
della pratica in cantiere.
Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove
possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto
della specifica tipologia di corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il
successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla
seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la
ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre
situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva
prova pratica;
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche
operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite
correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
L’attestato dovrà riportare anche l’indicazione del modulo specifico pratico frequentato.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una
Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il
relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e
Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1
lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c),
d), e), f), g), h) del presente Accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze
e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un
corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti
tecnico pratici.
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere
inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come definito
all’art. 2, comma 1 - lettera i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI
SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(articolo 116, comma 4)
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad
un MODULO SPECIFICO di formazione per “PREPOSTI” con funzione di sorveglianza dei lavori”, tendente ad offrire
gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra
oro affidata.
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo,
gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un
giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di
Formazione.
Sede di svolgimento: aula → lezioni frontali / sito operativo/addestrativo → tecniche e valutazione ancoraggi
Durata complessiva: 8 ore
Argomenti:
Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e
protezione adottabili.
Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e
cenni di sicurezza nell’interazione con mezzi d’opera o attività di elitrasporto.
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.
Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e
responsabilità.
Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze.
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di
aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di
Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l ’eventuale analisi e
applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei
docenti.