ALLEGATO XX A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1Ae parte 2A
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio
ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
• laboratorio dell’ISPESL;
• laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
• laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
• laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente ALLEGATO, con decreto dei
Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
• laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
• una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni utili per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
• gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio)
dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1;
• una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2 a
2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o
in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché
il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla
normativa italiana in materia.