ALLEGATO XLVI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI



1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in
soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita
colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto
sull’uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause
quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei
quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel
gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più
frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie
appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti
non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione
del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato
sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente ALLEGATO devono essere
considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell’uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare
un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.
Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell’ALLEGATO XLVII ed ai punti 2, 3, 5 dell’ALLEGATO XLVIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli
agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del
ciclo del parassita che possono essere infettivi per l’uomo.

8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o
tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno
dieci anni l’elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;
D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni dalla
cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.

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