ALLEGATO L (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente ALLEGATO si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell’ALLEGATO XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli
derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al
funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei
lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi
di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in
modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le
misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all’articolo 289, si tiene conto anche delle scariche
elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica
o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non
producono scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto
se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in
un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono
apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto.
Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di
collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite,
montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa
dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e
dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di
una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per
un’esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di
evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai
luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano
formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le
condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di
dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari,
assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione,
indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di
funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza.
Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro
possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza
antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno. Tutto
il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente
superiore all’1 per cento in volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la
ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il
personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in
caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere
eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e
indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto
numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i
quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti,
in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione
conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi , a
gas, vapori o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
Nota agli artt.1.1 e 2.2
Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici
in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le
seguenti:
- EN 60079-14 (CEI 31-.33)” Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
- Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”
- EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14:
Scelta ed installazione”
- EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e
manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle
miniere)”
- EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17:
Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)”
- EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature.