Circolare 16 marzo 2016 per la deroga Prevenzione Incendi
è stata pubblicata la Circolare n.3277 del 16 marzo 2016
L’art. 7 del dpr 151/2011 stabilisce che se le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentano caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, è possibile ricorrere alla deroga presentando al Comando dei Vigili del Fuoco apposita domanda, alla quale risponderanno in maniera circostanziata entro 30 giorni.
Per risolvere i quesiti nati dall'applicazione di casi pratici, è stata pubblicata la Circolare n.3277 del 16 marzo 2016 che chiarisce i seguenti punti
Quando è ammessa la deroga
Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è l’esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi ufficiale, emanata dal Ministro dell’Interno; non si puòà chiedere la deroga a linee guida, linee di indirizzo e guide tecniche. Inoltre
Dovranno essere rispettati entrambi i presupposti:
•esistenza di una norma (o criterio generale) alla quale si intende derogare
•individuazione di misure, di provvedimenti, di accorgimenti e modi di azione che garantiscano condizioni di sicurezza equivalente
Il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) costituisce una regola tecnica per una serie di attività (9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64,70, 75) che prima ne erano sprovviste; con l’emanazione del decreto diventa quindi possibile ricorrere alla deroga anche per queste attività.
Quali sono le attività per le quali è consentito o meno il ricorso all’istituto della deroga
•attività rientranti nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015: il ricorso all’istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell’allegato 1
•attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015: l’adozione delle singole misure previste nel dm non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse
•attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all’istituto della deroga
•Attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 ( ad esempio scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): i VVF riportano un caso specifico. Quello del titolare dell'attività scolastica che nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015. A questi, secondo il Dipartimento VVF, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
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