È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 35 del 12 febbraio 2016) il Decreto 3 febbraio 2016 del Ministero dell'Interno recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
Le disposizioni del Decreto si applicano ai depositi di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del Decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto è abrogata la parte seconda dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984, intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”.
DECRETO 3 febbraio 2016 IN GAZZETTA UFFICIALE
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 83"; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni; Visto il Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1992 "Integrazione al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, recante: «Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8», per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas"; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 81, del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e di emanare disposizioni per i depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.
Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi, di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3 Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. 2. Le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 5 Commercializzazione ed impiego dei prodotti 1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 6 Disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la parte seconda dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale". 2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2016
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