La sicurezza chimica nelle imprese

Introduzione per le PMI

Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell’ECHA.


Pubblicata da Echa una nuova guida in 23 lingue, compreso l’italiano, destinata alle imprese, alle piccole e medie imprese. Una panoramica sulla normativa corrente riguardante l’uso sicuro delle sostanze chimiche, i dettagli dei regolamenti in vigore Reach, Clp e Bpr, i relativi adempimenti, i pittogrammi.

Come citato sono le Pmi il primo destinatario del nuovo documento Echa e in particolare coloro che non hanno la totale familiarità con la normativa europea e nazionale riguardante la sicurezza delle sostanze chimicne.

Lo sapevate?

Il regolamento UE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), il regolamento UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e il regolamento sui biocidi (BPR) incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell'UE e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE).
Molte piccole e medie imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro attività.
Infatti, da recenti indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all'UE/al SEE è emerso che quasi il 70 % delle PMI che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP hanno sulle relative attività. Considerato il loro fatturato, le imprese più piccole non pensano di doversi conformare al regolamento REACH. Pertanto, si rischia di immettere sul mercato prodotti chimici non conformi e non sicuri.
Al contempo, le indagini condotte sulle PMI e sulle imprese di fabbricazione mostrano che le piccole aziende informate dell'esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività commerciali sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione. Inoltre, le imprese di tutte le dimensioni sono impegnate nella sostituzione dei prodotti chimici più pericolosi con alternative più sicure.
La sicurezza chimica è una risorsa per le aziende.
La conformità ai regolamenti REACH, CLP e BPR può inoltre permettere ai clienti di soddisfare le seguenti esigenze:
o operare legalmente sul mercato dell'UE;
o garantire la fornitura, l'uso e la gestione sicuri delle sostanze chimiche;
o rendere più sicuro l'ambiente di lavoro;
o risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente;
o migliorare la loro reputazione agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori e della comunità, che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle sostanze chimiche e alla sostenibilità;
o trovare nuovi mercati qualora abbiano sviluppato alternative più sicure per le sostanze chimiche molto pericolose, per esempio quelle destinate a essere gradualmente eliminate perché estremamente preoccupanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
o diventare più competitivi sui mercati internazionali.

Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE

Le norme generali per la commercializzazione delle sostanze chimiche nell'UE sono stabilite nei regolamenti REACH e CLP. Altre legislazioni relative a settori specifici, come il BPR, integrano queste due normative orizzontali in materia di sicurezza chimica.
Il REACH, il CLP e il BPR perseguono l'obiettivo comune di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, attribuendo all'industria la responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche immesse sul mercato dell'UE. I regolamenti rispondono a esigenze commerciali e sociali importanti ai fini di una corretta gestione delle sostanze chimiche e del loro uso sicuro. Queste normative si applicano allo Spazio economico europeo (SEE), vale a dire ai 28 Stati membri dell'UE, all'Islanda,
al Liechtenstein e alla Norvegia.
Le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi imprese e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica. Le uniche disposizioni specifiche previste per le PMI riguardano la riduzione delle tariffe e degli oneri da pagare.

REACH, Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Si tratta della principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche e prende in considerazione, in linea di principio, tutte le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli per uso industriale, professionale o al consumo. Pertanto, il regolamento REACH ha ripercussioni sulla maggior parte dei settori industriali e si applica alla maggior parte delle imprese nell'UE.
Il REACH stabilisce le norme più ambiziose al mondo in materia di sicurezza chimica. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a dimostrare come la sostanza che immettono sul mercato possa essere utilizzata in modo sicuro e a comunicare ai propri clienti le misure di gestione dei rischi. Al fine di garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche, tutti gli attori sono tenuti ad assicurare la comunicazione lungo l'intera catena di approvvigionamento. Se non è possibile gestire opportunamente i rischi, le autorità competenti possono limitare l'uso di una sostanza o assoggettarlo ad autorizzazione preventiva.
Le prescrizioni del REACH per la gestione delle sostanze chimiche incentivano le imprese a riesaminare il portafoglio delle loro sostanze chimiche e a sostituire quelle più pericolose con alternative più sicure. Uno degli scopi del regolamento è promuovere l'innovazione e migliorare la competitività dei marchi europei sui mercati internazionali.
Le imprese possono utilizzare le informazioni prodotte ai sensi del REACH anche per conformarsi ad altre normative.

CLP, Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele

Il CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il CLP integra il regolamento REACH e assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori attraverso etichette con pittogrammi e indicazioni standard.


Prima di poter immettere dei prodotti chimici sul mercato dell'UE, l'industria ha l'obbligo di classificarli in base ai pericoli identificati e successivamente di etichettarli e imballarli secondo il sistema definito dal CLP. Ciò facilita la comprensione delle caratteristiche di pericolosità del prodotto nell'UE e in tutto il mondo e facilita il commercio mondiale perché il CLP attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, "GHS") delle Nazioni Unite.
Il regolamento CLP sostituisce la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Dal 1° dicembre 2010 la classificazione e l'etichettatura delle sostanze deve avvenire secondo il sistema definito dal CLP, mentre per le miscele il termine per l'adozione di tale sistema è fissato al 1° giugno 2015.
Il CLP contempla la maggior parte delle sostanze chimiche immesse sui mercati industriali, professionali e di consumo all'interno dell'UE, comprese quelle fornite a titolo gratuito.
Più di 20 leggi dell'UE fanno riferimento alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze chimiche; pertanto, quando una sostanza è classificata come pericolosa, si applicano altre prescrizioni di legge al fine di controllarne l'uso, come ad esempio l'obbligo di condurre una valutazione della sicurezza chimica sul posto di lavoro. Se le sostanze non possono essere immesse sul mercato per determinati usi in ragione della loro classificazione, le aziende devono trovare delle alternative. Per esempio, le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione non possono essere utilizzate nei prodotti di consumo in quantitativi superiori a determinati livelli di concentrazione.

BPR, Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi

Il BPR è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, che disciplina l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati per la proteggere l’uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE sui biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.
Prima di poter essere immessi sul mercato tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere precedentemente approvati, a eccezione di quelli soggetti a revisione.

QUALI SOSTANZE CHIMICHE SONO CONTEMPLATE?

regolamenti REACH, CLP e BPR si applicano a un'ampia varietà di prodotti forniti e utilizzati sotto forma di sostanze chimiche, miscele e articoli.
A norma dei regolamenti REACH e CLP vigono le seguenti definizioni.
Sostanza significa un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.
Esempi: metalli (alluminio, zinco, ferro, cromo ecc.), acetone, ftalati, etanolo.
Miscela indica una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.
Esempi: vernice, colla, inchiostro, leghe metalliche, detergenti per uso domestico.
Articolo indica un oggetto a cui sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
Esempi: capi di abbigliamento, mobilio, apparecchi elettronici e praticamente qualunque oggetto della vita moderna.
Attenzione: se lo scopo principale del prodotto è quello di rilasciare la sostanza, come nel caso di una penna, di un profumo, di una cartuccia di inchiostro, il prodotto non è considerato un articolo ai sensi del REACH. È la combinazione di un contenitore (ad esempio un flacone di profumo) e il suo contenuto (il profumo). Pertanto, il contenitore è considerato un articolo e il profumo una miscela.
Il BPR definisce un biocida, un principio attivo e un articolo trattato come segue.
Con il termine biocida s'intende:
qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.


Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
Esempi: i biocidi sono classificati in 22 tipi di prodotto (di cui al titolo V del BPR) raggruppati in quattro aree principali di applicazione:
o disinfettanti, per uso domestico e industriale,
o preservanti per prodotti naturali e fabbricati;
o prodotti per il controllo degli animali nocivi;
o altri biocidi specifici, per esempio, prodotti antincrostazione.
Nell'allegato II sono fornite le descrizioni di ciascun tipo di prodotto.
Principio attivo indica una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi.
Il BPR comprende anche disposizioni specifiche per i nanomateriali, sia nei principi attivi sia nei biocidi.
Articolo trattato indica qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.
Esempi: pelletteria, mobili in legno, prodotti da bagno, utensili da cucina - praticamente qualsiasi prodotto di consumo non alimentare, fabbricato o importato nel mercato dell’UE, se è stato trattato con o contenente intenzionalmente uno o più biocidi.

CHI DEVE CONFORMARSI?

Tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. pertanto tutti sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti REACH, CLP e BPR.
I regolamenti REACH e CLP definiscono gli attori della catena di approvvigionamento come segue:
Fabbricante indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE.
Importatore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione.
Distributore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.
Utilizzatore a valle indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
Gli utilizzatori a valle possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI. Tra gli esempi che figurano nei regolamenti REACH e CLP si possono citare:
Formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, che comprendono, per esempio, vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici.
Utilizzatori finali: utilizzano prodotti chimici, ma non li forniscono più a valle nella catena di approvvigionamento. Alcuni esempi comprendono gli utilizzatori di adesivi, vernici, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti sbiancanti.
Produttori di articoli: incorporano sostanze o miscele nei o sui materiali per formare un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature industriali, dispositivi per la casa e veicoli (sia componenti che prodotti).
Riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore a un altro, generalmente nell'ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione di un nuovo marchio).
Reimportatori: importano una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che è stata originariamente prodotta nell'UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento.
Importatore con un rappresentante esclusivo: gli importatori sono utilizzatori a valle quando il loro fornitore stabilito al di fuori dell'UE ha designato un rappresentante esclusivo per adempiere gli obblighi che spettano ai dichiaranti stabiliti nell'Unione.


Gli utilizzatori a valle sono:
Utilizzatori industriali: lavoratori che utilizzano sostanze chimiche in un sito industriale, indipendentemente dalle dimensioni.
Utilizzatori professionali: lavoratori che utilizzano prodotti chimici al di fuori di ambienti industriali, per esempio nell'ambito di un workshop, presso il sito di un cliente o presso un centro sanitario o un istituto d'istruzione. Altri esempi tipici di piccole attività commerciali che prevedono un uso professionale sono le imprese edili, di pulizie e gli imbianchini.

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