Crediti formativi, modificato il DM elenco nazionale dei medici competenti
DECRETO 26 novembre 2015
Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. (16A00958) (GU Serie Generale n.33 del 10-2-2016)
Con il Dm 04 marzo 2009 è stato istituito l’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con l’art. 2 il Dm obbliga i MC a:
· comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento dell’attività (art. 38 del TU 81/08);
· comunicare eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati;
· comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività.
Lo stesso art. 38, al c. 3, impone agli interessati di partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del DLgs 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale).
Sul ricordato DM del marzo 2009, istitutivo dell’elenco dei MC, il Ministero della Salute è intervenuto, con il Decreto 26 novembre 2015 (pubblicato sulla GU il 10 febbraio 2016), apportandone la modifica che qui di seguito riportiamo.
“All’art. 2 del decreto 4 marzo 2009, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2*, è consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente”.
* “2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina… quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”.
INFO: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/10/16A00958/sg;jsessionid=olKGirlg8PxfdYTrbI7Umw__.ntc-as3-guri2b
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