Pubblicate nuove risposte ad interpello 25/10/2016 Ministero del Lavoro

Nuovi Interpelli di Ottobre 2016
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti: 

Interpello 11 2016 destinatario: UIL Trasporti istanza: La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree

Oggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree .
La UIL TRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i ris chi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “... se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura ge o politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolo si per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”. Al riguardo va premesso che, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza come fondamentali diritti dell'individuo, l’art. 2087 del codice civile fa obbligo al datore di lavoro di “ adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”, principio ribadito nell’art. 18, comma 1, lett. z) , del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. 

Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta. 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 12/2016 destinatario: Regione Toscana istanza: Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali

Oggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali . La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito all’applicazione dell’art. 109 del d . lgs. n. 81/ 20 08 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2 002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008 ” . Al riguardo occorre premettere che nel caso di cantiere stradale spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di cui all’art. 109, cioè di impedimento all’accesso di estranei , ha anche la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno del cantiere.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. 

La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di “impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopracitato art. 109 del d.lgs. n. 81/2008.

 Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 13/2016 destinatario: Regione Toscana istanza: Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso

Oggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso . La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti. Al riguardo occorre premettere che la Piattaforma di Lavoro E levabile (di seguito PLE) non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d. lgs. n. 81/ 2008.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’allegato XV punto 4.1 lett. b), prevede che la stima dei costi contenga anche le misure
preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc.
Si ritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 14/2016 destinatario: USB istanza: Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008

Oggetto : art. 12, d.lgs . n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 . L’ Unione Sindacale di Base (USB) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: 1. “ su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa ” ; 2. “ se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente ... al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro ”. Al riguardo va premesso che l ’art. 18 , comma 1, lettera g ) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di “ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria... ” . Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili “ affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità ”. L’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “ Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro , comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente . ... ”. Infine l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “ Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori ”.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il
lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (vedi al riguardo anche interpello sicurezza n. 18/2014).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 15/2016 destinatario: Regione Lazio istanza: Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale

Oggetto : art. 12, d lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale . La Regione La zio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei m edici di continuità assistenziale. In particolar e l’istante chiede di sapere “ se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria” . Nella richiesta formulata dalla Regione Lazio si afferma che “ ... Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria ” . La sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81 /2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25. Per valutare la sussistenza dell’applicabilità della normativa inerente la sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale è necessario distinguere fra l’obbligo di sottoporsi (di cui all’art. 20 comma 2, lett. i del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all’art. 21, comma 2, lett. a del medesimo decreto), e chiarire, ai sensi della norma, l’accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo. Il d.lgs. n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a) definisce il lavoratore come “ persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ... ” . Lo stesso decreto, all’art. 21, individua le disposizioni relative ai “ ... lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile ... ” : disposizione codicistica che definisce il lavoratore autonomo come colui che “ ... s i obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ... ” . La giurisprudenza ormai consolidata in materia ha evidenziato come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato , rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nel l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale , non rilevando , quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. È pertanto necessario esaminare , ai fini dell’espressione del parere di questa Commissione, le fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro. Va considerato che questa Commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “ quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro ” e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole aziende.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste
l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 16/2016 destinatario: Regione Marche istanza: Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

Oggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle qual i operino esclusivamente soci lavoratori. La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce c he in tutte le aziende, o unità produttive, sia “ eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ”. In particolare l’istante evidenzia : 1. che in data 13 settembre 2011 , a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI - , CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; 2. che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti d alle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; 3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; 4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante de i lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; 5. che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Per quanto sopra esposto l’istante chiede a questa Commissione un formale parere “ in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità ”. Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “ i l numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ”, questa Commissione ritiene di non doversi esprime re in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione, visti:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio
lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso;
b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive”
sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 17/2016 destinatario: CNA istanza: Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi

Oggetto : art. 12, d . l gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi. La CNA ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di “ fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto ” . Al riguardo occorre premettere che il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “ individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2 - bis, del d.lgs. n.81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ” (art. 1 , comma 1) . Le attività lavorative in questione “ fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 ” (art. 1, comma 2) , tra le quali sono espressamente menzionate “ anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate) ” (art. 2 del disciplinare) . L ’art. 3 , comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2 ” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale ) . Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che l a durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell’allegato II del decreto medesimo.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale
con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 18/2016 destinatario: CNAPPC istanza: Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza

Oggetto : art. 12, d.lgs . n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza. Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha avanzato istanza di interpello per sapere se “ sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza , anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”. Al riguardo va premesso che l ’art. 32 , comma 2 , del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “ per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti d i cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro - correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni ”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.
Nel suddetto accordo viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 19/2016 destinatario: Enea istanza: Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

Oggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico. L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “ che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio ”. Al riguardo occorre premettere che l ’art . 45 del d. lgs . n. 81/ 20 08 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il me dico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388. Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico - pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche” (art. 2, comma 4, DM 388/2003). Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario
di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati
nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


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