Ponte sospeso su Fune

Piattaforme o navicelle, di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore, a mezzo organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire, con esclusione di altri materiali.  

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I ponteggi sospesi su funi hanno la necessità della presenza di una piattaforma piana sulla quale posizionare le travi ed i relativi contrappesi e fissaggi che sostengono le funi; per questa ragione non sono molto utilizzati, oltre al fatto che necessitano di una manodopera con esperienza e particolarmente audace.
Come i ponteggi mobili non offrono nessuna protezione alla caduta di oggetti, e per la loro natura subiscono dei vincoli molto stretti al trasporto di carichi pesanti.
Si prestano molto bene in tutte quelle circostanze dove il raggiungimento della zona di azione dal basso risulta complicato se non impossibile. Risultano piuttosto economici e consentono delle lavorazioni (leggere) sulle facciate senza l'applicazione di ancoraggi
 
1.1. Caratteristiche delle costruzioni
1.1.1. La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere delimitata preferenzialmente mediante parapetto normale, ed essere raggiungibile in condizioni di sicurezza.
In alternativa il carrello deve poter scorrere sulle rotaie con la sagoma interna distante almeno m 0,60 dalle opere fisse, oppure deve essere dotato di dispositivi atti ad interrompere la sua traslazione in presenza di un ostacolo che venga a trovarsi tra il carrello e le parti fisse.
Se il carrello non è motorizzato i suddetti franchi possono essere ridotti.
1.1.2. Per gli impianti permanenti deve essere prevista un'area di parcheggio nella quale sia agevole fare la manutenzione dell'impianto.
Dove non sia possibile il carrello deve essere dotato di passarella ed accessi regolamentari, fissi od amovibili, che consentano di eseguire le operazioni sopradette in condizioni di sicurezza.
1.1.3. La costruzione deve risultare idonea a ricevere e sopportare i carichi derivanti dall'impianto.
 1.2. Accessi all'impianto
1.2.1. I percorsi e le zone di accesso alla piattaforma dovranno risultare agibili in sicurezza e protetti in particolare dai pericoli di caduta nel vuoto.
Qualora l'accesso avvenga a navicella sospesa nel vuoto, le persone devono essere munite di regolamentari cinture di sicurezza da agganciare a parti fisse dell'attrezzatura e la navicella deve essere vincolata per evitare il pendolamento. 
1.3. Guide
1.3.1. Le funi usate come guida debbono essere opportunamente tesate.
Se il loro attacco superiore interessa il carrello dovrà tenersi conto della loro influenza nel calcolo delle strutture, se le funi vengono ancorate al fabbricato dovrà essere verificata la validità dell'ancoraggio rispetto allo stesso.
1.3.2. Agli estremi della corsa della navicella, nel caso di guide verticali sbarrate all'estremità, si dovranno installare dispositivi di arresto automatico.
L'eventuale battuta degli organi a scorrimento della navicella sugli arresti fissi deve risultare ammortizzata.
1.3.3. La posizione delle guide deve essere tale da consentire la facile manutenzione senza che gli operatori siano costretti a sporgersi pericolosamente nel vuoto.
1.3.4. Le guide devono essere dimensionate per poter resistere alla sollecitazione della navicella durante i suoi spostamenti.
Esse devono resistere ad un carico concentrato di almeno 80 kg agente in qualsiasi direzione giacente in un piano perpendicolare alle guide e ciò indipendentemente dagli sforzi derivanti dall'azione di un eventuale paracadute.
 1.4. Vie di corsa ed aree di circolazione
1.4.1. Il carrello portante l'argano di sollevamento della navicella può spostarsi:
su un'area di circolazione specificatamente predisposta;
su una via di corsa costituita da binari.
Le aree di circolazione, o le vie di corsa devono resistere ai carichi più gravosi derivanti dalle condizioni d'uso del carrello.
1.4.2. Gli ancoraggi dei punti di sospensione o di appoggio dei binari, gli eventuali bulloni, dadi, etc., vanno protetti contro l'ossidazione e devono risultare collegati a terra.
1.4.3. Nel caso che le guide di scorrimento presentino discontinuità, il movimento di scorrimento del carrello deve essere condizionato, sia meccanicamente che elettricamente, da appositi dispositivi automatici; inoltre tali dispositivi devono impedire materialmente la fuoriuscita del carrello dalle guide stesse.
1.4.4. Le vie di corsa non devono trasmettere i loro sforzi ad un rivestimento cedevole.
1.4.5. In corrispondenza dei giunti dei binari o guide va realizzata la continuità elettrica.
 1.5. Anemometro
1.5.1. Nel caso di impianti permanenti, installati su edifici di altezza superiore a 60 m è fatto obbligo di applicare un anemometro alla sommità delle strutture.
Il rilevamento della velocità del vento deve essere possibile in condizioni di sicurezza.
 2. Macchinario
 2.1. Disposizioni generali
2.1.1. Tutte le parti del ponteggio devono essere protette adeguatamente contro la corrosione.
2.1.2. Il peso di ogni persona deve essere assunto pari a kg 80 + kg 20 (per attrezzi). La portata utile, per superficie caricabile fino a un mq, deve essere almeno pari a kg 120, mentre, per superfici superiori, essa deve essere assunta almeno pari a 200 kg, fino a 4 mq di superficie caricabile, ed a 150 kg/m2 per superfici superiori a 4 mq.
2.1.3. Sono ammessi ponteggi sospesi per un solo operatore con una sola fune portante purchè:
a) la superficie utile della piattaforma non superi 0,50 mq;
b) la portata utile non superi 120 kg;
c) la fune portante sia del tipo antigirevole.
2.1.4. E' ammessa la contrappesatura degli apparecchi con le seguenti precisazioni:
la stabilità della apparecchiature permanenti deve essere garantita da un momento stabilizzante doppio del momento ribaltante a condizione che nel calcolo del momento ribaltante si sia tenuto conto:
a) delle maggiorazioni derivanti dal coefficiente dinamico;
b) delle sollecitazioni indotte dalla velocità massima del vento;
c) venga considerata la combinazione dei carichi più sfavorevoli;
d) contribuiscano al momento stabilizzante esclusivamente masse metalliche applicate stabilmente alla struttura;
e) venga applicato un limitatore di carico max alla navicella.
2.1.5. Ai fini della stabilità al rovesciamento, il contrappeso stabilmente applicato può essere sostituito da idoneo ancoraggio del carrello alle strutture portanti della costruzione.
2.1.6. L'apparecchio deve essere dotato di idonei organi di ancoraggio per il parcheggio.
2.1.7. Tra la piattaforma ed il posto presidiato, se il gruppo di sollevamento non è installato a bordo della piattaforma, deve esistere un sistema di comunicazione ad alimentazione indipendente dalla sorgente di f.m. dell'impianto (telefono, radiotelefono, interfono, etc.).
Inoltre la piattaforma deve essere dotata di dispositivo di segnalazione acustica ad alimentazione indipendente (sirena manuale, etc.).
2.1.8. Gli apparecchi con argano a puleggia di frizione e quelli monofune devono essere muniti di dispositivo paracadute agente su funi o guide di sicurezza.
2.1.9. Gli apparecchi ad una sola fune portante, adibiti ad usi speciali, possono non essere dotati di dispositivo paracadute purchè il coefficiente di sicurezza della fune portante non sia inferiore a 18 e la corsa verticale non superi i 60 m.
2.1.10. Per gli argani a tamburo è consentita, in luogo del paracadute, l'applicazione di un freno di sicurezza agente sul tamburo di avvolgimento od a monte dello stesso, purchè gli elementi della catena cinematica, posti a valle di esso, presentino un coefficiente di sicurezza almeno pari ad 8 nei confronti dei carichi statici.
2.1.11. Il dispositivo paracadute, di cui agli articoli precedenti, deve:
a) essere azionato meccanicamente;
b) avere organi di presa controllabili e sostituibili;
c) portare in stato di fermo la piattaforma caricata con 1,5 volte la portata utile.
L'intervento del medesimo deve provocare l'arresto del macchinario.
2.1.12. Le piattaforme, movimentate da 2 argani indipendenti a bordo, devono essere provviste di limitatori automatici di pendenza atti ad impedire il superamento di un'inclinazione della piattaforma, rispetto al piano orizzontale, pari a 0,10 m per ogni metro di lunghezza della stessa.
2.1.13. Tra il punto di presa della piattaforma e le mensole di sospensione ed il sistema di rinvio, deve essere garantito un franco minimo di 0,10 m dopo l'intervento del dispositivo di extracorsa superiore.
 
2.2. Navicelle e piattaforme di lavoro
2.2.1. La velocità massima ammissibile per il movimento di sollevamento della piattaforma è di 18 m/min.
2.2.2. L'accesso alla piattaforma di lavoro deve essere realizzato tramite aperture o reso agevole anche ricorrendo a gradini ricavati nei parapetti di protezione della piattaforma (1).
Le aperture praticate nella piattaforma di lavoro devono essere chiuse da cancelli, apribili verso l'interno o scorrevoli in orizzontale e muniti di blocco automatico di chiusura corredato di controllo elettrico di sicurezza.
I gradini devono essere di adeguata dimensione, opportunamente distanziati e di tipo antisdrucciolevole.
Inoltre devono essere previsti appigli o maniglie per agevolare eventuali passaggi.
2.2.3. La larghezza utile della piattaforma deve essere contenuta tra 0,45 e 0,80 m.
Dimensioni maggiori sono ammesse solo se il sistema di sospensione garantisce comunque la stabilità al rovesciamento della piattaforma.
In ogni caso il punto di guida delle funi portanti deve essere ad un'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio.
2.2.4. I piani di calpestio delle piattaforme devono essere antisdrucciolevoli e dotati di aperture per lo scarico dell'acqua.
La maglia di eventuali elementi grigliati non deve avere dimensioni superiori a 25 x 25 mm.
2.2.5. Il piano di calpestio della piattaforma deve essere previsto per un carico di 200 kg/mq, sempre che il carico utile mobile non comporti un carico superiore e diversamente distribuito.
2.2.6. I parapetti di protezione devono avere un'altezza minima rispetto al piano di calpestio pari, rispettivamente a 1,20 m od 1,00 m a seconda che siano disposti sui lati prospicienti il vuoto o non.
In corrispondenza degli argani sono consentite aperture con dimensione orizzontale massima pari a 0,25 m.
I parapetti devono essere costruiti per sopportare uno sforzo verticale ed orizzontale di 30 kg per ogni persona, a bordo applicato ad 1,00 m di altezza dal piano di calpestio.
La distanza libera tra i correnti del parapetto non deve essere superiore a 0,30 m.
Su tutto il perimetro esterno deve essere applicato un fermapiede chiuso alto almeno 0,20 m.
2.2.7. Sulla piattaforma devono essere realizzati idonei attacchi per le cinture di sicurezza e gli attrezzi di lavoro.
Gli attacchi per le cinture di sicurezza devono essere capaci di sopportare la caduta per 1,00 m di un carico di 80 kg.
2.2.8. Al di sopra del piano di calpestio della piattaforma deve essere disponibile, in tutte le posizioni di esercizio, un'altezza libera di almeno 1,80 m.
2.2.9. I dispositivi di arresto automatico di fine corsa ed extra corsa devono essere azionati direttamente dalle strutture della piattaforma. Qualora ciò non risulti possibile, per installazioni particolari e/o di carattere provvisorio, i dispositivi anzidetti potranno essere azionati indirettamente purchè sia garantito il bloccaggio dell'elemento di comando.
2.2.10. La piattaforma deve essere dotata di aste articolate, superiore ed inferiori, in grado di far intervenire i dispositivi di arresto automatico di fine corsa se non è esclusa la presenza di ostacoli, sia fissi che mobili, lungo le traiettorie verticali della piattaforma.
2.3. Organi di sospensione
2.3.1. Tutte le funi impiegate nei ponteggi sospesi devono essere protette contro la corrosione.
2.3.2. Il diametro minimo delle funi portanti è 6,5 mm nel caso di argani a tamburo e di 8 mm nel caso di un'unica fune portante e per gli argani a puleggia di frizione.
Il carico di rottura R dei fili elementari deve risultare compreso tra 140 e 180 kg/mmq secondo le norme UNI ed il numero dei fili non deve essere inferiore a 100.
2.3.3. Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argani a tamburo con 2 e più funi portanti, non può essere inferiore a 14.
2.3.4. Nel caso di sospensione ad un'unica fune portante il coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore a 16, qualora sia installato dispositivo paracadute, o 18, in mancanza di tale dispositivo (vedasi 2.1.9).
2.3.5. Nel caso di sospensione con due funi portanti ed argani a puleggia di frizione il coefficiente di sicurezza di ciascuna fune non deve risultare inferiore a 12.
2.3.6. Il diametro delle funi di sicurezza non può essere inferiore a quello delle funi portanti ed i capi fissi di queste devono risultare distinti da quelli delle funi di sicurezza.
Le funi di sicurezza devono possedere un coefficiente di sicurezza minimo pari a 8, considerando lo sforzo massimo sulle funi durante la fase di presa.
2.3.7. Non sono ammessi sistemi di ancoraggio delle funi con grado di efficienza inferiore a 0,8.
2.3.8. Gli attacchi sui tamburi di avvolgimento devono essere realizzati con piombatura a bicchiere od altro sistema che offra uguale garanzia contro lo sfilamento.
 
2.4. Organi di avvolgimento e deviazione
2.4.1. I tamburi di avvolgimento devono essere di acciaio e possono avere sede scanalata o liscia.
2.4.2. E' ammesso l'avvolgimento in più strati, con un max di 4, solo per tamburi di tipo scanalato.
2.4.3. I tamburi di avvolgimento delle funi devono essere provvisti di sistema di protezione contro la fuoriuscita delle funi costituito da un guidafune e bordini di contenimento di altezza pari ad almeno 3 volte il diametro delle funi oltre l'ultima spira avvolta od altri sistemi equivalenti.
Deve inoltre essere prevista l'applicazione di un dispositivo che assicuri il mantenimento del serraggio della fune sul tamburo.
2.4.4. Le pulegge di frizione devono avere protezione e scanalatura atte ad evitare la fuoriuscita delle funi dalle sedi di aderenza; in ogni caso l'altezza delle flange deve superare almeno del 20% il valore del diametro delle funi.
Le scanalature delle pulegge di frizione devono avere caratteristiche meccaniche atte a garantire la stabilità dimensionale ed a mantenere nel tempo l'aderenza tra fune e puleggia.
2.4.5. Le pulegge di rinvio devono essere di acciaio, presentare flange di altezza superiore del 20% del diametro delle funi e risultare protette contro la fuoriuscita delle funi stesse.
2.4.6. Se l'angolo di deviazione della fune in uscita dai tamburi o dalle pulegge di rinvio supera i 2°, deve essere usato dispositivo guidafune, a meno che non sia escluso il pericolo di fuoriuscita della fune dalle gole delle pulegge.
2.4.7. L'impiego di rullino per la deviazione della fune è consentito per angoli di deviazione non superiore ai 6°.
In ogni caso deve essere garantita la rotazione dei rullini al fine di prevenire il danneggiamento della fune.
2.4.8. Il rapporto tra il diametro primitivo del tamburo ed il diametro della fune non deve essere inferiore a 25.
2.4.9. Il rapporto tra il diametro primitivo delle pulegge ed il diametro della fune non deve essere inferiore a 20.
2.4.10. Gli eventuali organi di rinvio fissi impiegati per la equilibratura degli sforzi tra i tratti portanti delle funi devono:
a) essere provvisti di guarnizioni in materiale adatto;
b) presentare raggio di curvatura non inferiore a 50 volte il diametro della fune.
Inoltre l'angolo di deviazione della fune non deve superare 20°.
 
2.5. Argani di sollevamento
2.5.1. Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle piattaforme o al di fuori delle stesse.
2.5.2. Gli argani di sollevamento devono essere autofrenanti.
Può essere accettato, in sostituzione del dispositivo realizzato esclusivamente dalla irreversibilità degli accoppiamenti meccanici, un sistema di frenatura di emergenza funzionante per eccesso di velocità a condizione che il motore elettrico sia dotato di freno incorporato.
2.5.3. Non sono ammesse cinghie e catene per la trasmissione del moto ai tamburi di avvolgimento od alle pulegge motrici di frizione, mentre sono ammesse per la movimentazione di eventuali guidafune.
2.5.4. Eventuali giunti di collegamento tra gli organi che trasmettono il moto ai tamburi o pulegge di frizione devono essere del tipo rigido o semielastico.
2.5.5. Negli argani a puleggia di frizione devono essere adottati dispositivi che consentano di mantenere costanti automaticamente i valori di tenuta per aderenza, previsti dal costruttore.
Sono ammessi anche dispositivi costituiti da contrappeso applicato sul capo libero delle funi portanti, purchè disposto in modo che la necessaria tensione sia comunque assicurata.
2.5.6. Gli argani di sollevamento devono essere dotati di freni agenti automaticamente per mancanza di f.m.
2.5.7. Ciascun sistema di frenatura deve poter fermare in modo sicuro la piattaforma caricata con 1,5 volte il carico di esercizio.
2.5.8. Le molle antagoniste di chiusura dei freni devono essere di tipo elicoidale, lavorare in compressione ed essere guidate.
2.5.9. I sistemi a contrappeso per la chiusura dei freni devono presentare gli elementi di zavorra fissati ed inamovibili dalla posizione di esercizio; non sono ammessi per freni agenti su funi.
2.5.10. I freni di esercizio devono risultare apribili manualmente per consentire la manovra a mano della piattaforma.
2.5.11. I volantini per la manovra a mano di emergenza dell'argano di sollevamento devono essere del tipo a disco cieco e recare le indicazioni dei sensi di movimento.
2.5.12. L'intervento del freno di sicurezza deve provocare l'arresto del macchinario.
2.5.13. Gli argani di sollevamento con tamburo di avvolgimento delle funi devono essere dotati di dispositivi di arresto automatico nelle posizioni di massimo e minimo avvolgimento.
Nella posizione limite inferiore deve essere garantita la presenza di almeno 3 spire avvolte.
 
2.6. Bracci e mensole di sostegno della piattaforma
2.6.1. Le strutture di sostegno degli apparecchi trasferibili, costituite da mensole fisse o disposte su carrelli, possono essere saldamente ancorate alla costruzione o dotate di idoneo contrappeso ai fini della stabilità al rovesciamento.
2.6.2. La velocità della piattaforma derivante dal movimento delle suddette strutture non dovrà superare 6 m/min.
2.6.3. Se, per la movimentazione dei bracci e mensole, vengono impiegati argani a fune o catene, queste dovranno risultare almeno 2 ed essere indipendenti e presentare un coefficiente di sicurezza minimo pari a 14 per le funi e a 10 per le catene, con riferimento al carico di servizio statico.
Inoltre dovrà essere rispettato quanto detto ai punti 2.5.3.; 2.5.6.; 2.5.7.; 2.5.8.; 2.5.9.; 2.5.13.
2.6.4. Se, per muovere bracci o mensole, vengono impiegati spintori oleodinamici, deve essere assicurata la posizione di fermo delle strutture anche in caso di caduta o mancanza di pressione nei circuiti di comando.
2.6.5. I martinetti a vite devono essere dotati di ghiera di sicurezza in acciaio, con intervento previsto in caso di usura eccessiva o rottura della madrevite.
2.6.6. Per la movimentazione dei bracci e mensole non è ammesso l'impiego di spintori pneumatici, di catene e anelli e di argani a puleggia di frizione.
2.6.7. I bracci devono essere dotati nelle posizioni limite di lavoro di dispositivi di arresto automatico di fine corsa e di sistemi permanenti meccanici di appoggio.
2.6.8. Le posizioni di massimo o minimo sbraccio devono essere limitate da arresti fissi meccanici e da dispositivi di arresto automatico con intervento anticipato rispetto ai primi.
2.6.9. L'eventuale gruppo di rotazione dei bracci deve essere dotato di dispositivo di frenatura automatico e di sistema di bloccaggio nella posizione di lavoro.
Il suo movimento dovrà essere permesso unicamente tramite appositi dispositivi di consenso, con la navicella al limite superiore della corsa verticale e con bracci in posizione di fine corsa superiore.
 
2.7. Carrelli di traslazione
2.7.1. La velocità di traslazione del carrello non può essere superiore a 10 m/min.
2.7.2. Il movimento di traslazione del carrello deve essere possibile solamente con piattaforma e braccio nelle posizioni limite superiore.
2.7.3. I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di sistema frenante automatico di servizio e di dispositivi di bloccaggio per lo stazionamento contro lo scorrimento derivante dalla spinta del vento massimo di fuori servizio.
2.7.4. I carrelli scorrenti su rotaie devono essere dotati agli estremi della corsa di dispositivi di arresto automatico e di arresti fissi.
L'eventuale urto del carrello contro gli arresti fissi non deve avvenire sulle ruote.
2.7.5. I carrelli scorrevoli su monorotaia devono essere provvisti di staffe di sicurezza atte a garantirne la trattenuta anche in caso di rottura dei perni delle ruote.
2.7.6. Se il carrello è dotato di timoni manuali di guida, questi devono essere provvisti di pulsante di arresto d'emergenza, con autoritenuta meccanica ed avente diametro non inferiore a 50 mm, per consentire l'arresto del movimento di traslazione in presenza di eventuali ostacoli.
2.7.7. E' consentito il comando a distanza dalla piattaforma del movimento di traslazione solo per carrelli scorrevoli su guide o dotati di dispositivi in grado di garantire il mantenimento ad un valore pressochè costante della distanza tra piattaforma e parete prospiciente.
In tal caso, se dalla piattaforma non si ha la piena visibilità del piano di scorrimento, il carrello deve essere dotato di un dispositivo di arresto automatico in presenza di ostacoli.
2.7.8. I carrelli possono essere dotati di pneumatici gonfiabili; in tal caso il funzionamento deve essere consentito solo previa applicazione di stabilizzatori.

PI.M.U.S PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI IN WORD 

P.I.M.U.S (Esempio di PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI editabile in word)l presente documento è stato redatto in base al nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09..

Il presente Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) è redatto ai sensi dell'articolo 134 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m, in conformità a quanto disposto dall'allegato XXII dello stesso decreto sui contenuti minimi del Pi.M.U.S.

L'obiettivo primario del Piano è di fornire istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigerlo a tale scopo  a mezzo di persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Pertanto, il presente documento assolve agli obblighi normativi succitati indicando e definendo:

Il piano che ne deriva modificando il nostro Esempio editabile in Word, avvalendosi dei testi predisposti , è perfettamente conforme ai requisiti del nuovo Testo unico.

Gli Esempi del PIMUS sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento e riutilizzare in altri appalti futuri, inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze .

Tutti i documenti sono completi, tranne le parti dove si dovranno inserire i dati del lavoro e dell'impresa.
In ogni caso chi realizza il piano potrà modificare qualsiasi documento a proprio piacimento.

Troverete diversi tipi di P.I.M.U.S editabili in word da utilizzarsi a seconda della tipologia del ponteggio che andrete a realizzare.

Troverete anche il Pos per il montaggio e smontaggio del ponteggio

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