Piani di rimozione amianto: Decreto L.gs 81/08 - art. 256

Piano di lavoro

Il Modello per la redazione del piano di lavoro da parte delle imprese che effettuano la rimozione di materiale contenente amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto. Il piano  deve essere inviato allo  SPSAL  competente per territorio dove avviene la bonifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.


[(50.66 KB)] Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta (50.66 KB).


[(214 KB)] Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta (214 KB)

Modello per la comunicazione dell'inizio lavori



Modello per la comunicazione dell'inizio lavori di rimozione nel caso in cui la data prevista nel piano di lavoro non venga rispettata. L'impresa esecutrice deve inviarlo 48 ore prima dell'inizio lavori al SPSAL competente per territorio dove avviene la bonifica.

(18.38 KB)A - Modulo per la comunicazione dell'inizio lavori (18.38 KB)


(30.5 KB)A - Modulo per la comunicazione dell'inizio lavori (30.5 KB)


Modello per la trasmissione della copia del formulario


Modello per la trasmissione della copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento. L'impresa esecutrice deve inviarli al SPSAL competente per territorio dove avviene la bonifica, nel più breve tempo possibile.

(18.13 KB)B - Modulo per la trasmissione della copia del formulario (18.13 KB)


(27.5 KB)B - Modulo per la trasmissione della copia del formulario (27.5 KB)

Notifica


Notifica per la comunicazione da parte delle imprese che effettuano lavori di:
- manutenzione di impianti e strutture senza rimozione di amianto;
- lavori di lattoneria su coperture in eternit;
- incapsulamento senza lavaggio preliminare e confinamento di materiali contenenti amianto;
- trattamento e smaltimento di materiale contenente amianto;
- lavorazioni negli impianti di stoccaggio rifiuti;
- piccoli lavori manutentivi su acquedotti;
La notifica deve essere inviata allo SPSAL competente per territorio dove avviene l'intervento, prima dell'inizio dei lavori.
(28.03 KB)Notifica d'inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (28.03 KB)

Modello da compilare da parte delle imprese che effettuano lavori di smaltimento e/o bonifica di materiali contenenti amianto


Modello da compilare da parte delle imprese che effettuano lavori di smaltimento e/o bonifica di materiali contenenti amianto, da inviare annualmente al SPSAL e alla Regione nel cui ambito di competenza si sono svolte le lavorazioni. Il documento deve essere inviato entro il 28 febbraio di ogni anno e deve contenere i dati relativi alle lavorazioni svolte nell'anno solare precedente.

(39.51 KB)Relazione annuale, ex art. 9 L. 257/92 (39.51 KB)


(162 KB)Relazione annuale, ex art. 9 L. 257/92 (162 KB)

Contenuti del Piano di lavoro per lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Come noto, per le imprese di bonifica da amianto è stata già resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Infatti, dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo di lavori se non è iscritta in questa categoria dell’Albo.

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici, da strutture, da apparecchi e da impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un PIANO DI LAVORO.

Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:
• la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto;

•la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

•la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;

•adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

•adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

•l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm3 delle seguenti misure:



- fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone l’uso durante questi lavori;

- provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

- adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;

- consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;
•la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;

•il luogo dove i lavori saranno effettuati;

•le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;

•le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.


Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell’orario di inizio delle attività.

La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica.

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.


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