noleggio e comodato d’uso delle attrezzature

Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro: il caso del noleggio e comodato d’uso.


NOLEGGIO E COMODATO D’USO
10. In caso di noleggio o di concessione in comodato d’uso di attrezzature di lavoro ricadenti nell’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008, chi deve richiedere la verifica?
Per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata anche dal noleggiatore o dal concedente in uso (C.M. Lavoro e P.S. n.23/2012).
 
11. In caso di noleggio qualora nel contratto le parti prevedano che la verifica è a carico del noleggiatore che, tuttavia, è poi inadempiente quali sono le responsabilità del datore di lavoro?
L’art. 71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; pertanto, qualora il noleggiatore non provveda a far eseguire le verifiche si ritiene che il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia primaria, sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (Art. 87, c. 4, lett. b, D.Lgs. n.81/2008), oltre che, in caso d’infortunio, di quelle penali (art. 589, 590 c.p.).
In sede civile potrà, poi, agire nei confronti del noleggiatore per il risarcimento dei danni subiti.
 
12. Quali responsabilità ha il noleggiatore?
Secondo la Cassazione in caso di noleggio di attrezzature di lavoro – la vicenda affrontata riguardava un apparecchio di sollevamento – trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. n.81/2001, e il fornitore è responsabile dell’omologazione e della verifica periodica; tale principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in uso e l'art. 57 sanziona, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 del medesimo decreto, il quale, individuando gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, stabilisce, che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando, al secondo comma, che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione (Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293).
Quindi, chi concede in uso attrezzature a noleggio deve fornire la documentazione completa e aggiornata; una volta stipulato il contratto di noleggio e consegnata la macchina, l’utilizzatore diviene responsabile dell’utilizzo e delle verifiche periodiche.
 
 
Fonte: CPT Padova e puntosicuro




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