MODELLO DI INCARICO RSPP ESTERNO

Contratto per Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione  

OGGETTO: Contratto per Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione
  
per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'espletamento del servizio di consulenza, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d'emergenza, rilievi necessari per la valutazione di rischi specifici mediante metodologia di rilevazione strumentale ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
L'anno .............., del mese di ..................... nella sede Aziendale fra i Signori
1.: ………………………………. , P. Iva ........................ rappresentata dal .............., autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi del .............................. (che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato con il nome di "appaltante");
2.  Geometra …………………………………….  . in nome e per conto di  ……(se socio o dipendente di studio)……………  denominato nel prosieguo del presente atto "professionista R.S.P.P ".
 
In esecuzione della deliberazione .................... di data ........, si conviene e si stipula quanto segue:
 
Art. 1
L'appaltante, a mezzo del proprio delegato  sig. …………………. debitamente autorizzato affida al geom……………………………… . come sopra identificato, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'espletamento del servizio di consulenza per l'anno……, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi supervisione del piano d'emergenza, rilievi rischi presenti in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 articolo 33 S.M.I.
Il professionista svolgerà l'incarico cooperando con l'Ufficio Tecnico, osservando gli indirizzi e le istruzioni impartite dall'appaltante ove non in palese contrasto con la normativa vigente .
 
Art. 2
Il documento di valutazione dei rischi lavorativi dovrà essere compilato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di adempimenti di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
 
Art. 3 (modalità di espletamento dell’incarico)
A) INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L'assunzione dell'incarico comprenderà i seguenti interventi di carattere ordinario:
1)  incontri con il datore di lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
2) la verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature;
3)  sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;
4) una riunione annuale di Prevenzione e Protezione;
5)  incontri con il  personale, che può configurarsi quale attività di informazione e formazione e dei lavoratori, finalizzato alla verifica della loro informazione in materia di sicurezza e a sciogliere loro eventuali dubbi in merito e all'esame dei problemi connessi alla sicurezza del loro lavoro; con la  creazione di una rete diretta di comunicazione meglio specificata nell’articolo 11 del presente contratto .
6) la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l'individuazione dei sistemi di controllo di tali misure; tali  pareri verranno comunicati al datore di lavoro a mezzo della rete di comunicazione sopramenzionata .
7) la proposta dei programmi di formazione specifica dei lavoratori;
8) la verifica del registro infortuni;
9) la possibilità di consultazione presso il Vs. Studio tecnico per quanto riguarda i problemi di sicurezza e di igiene del lavoro;
10) l'invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.
11) Gli accessi costanti al luogo di lavoro, sono conseguenti alla creazione di una rete  stabile di comunicazione tra R.S.P.P: e datore di lavoro , e  se necessario con il  medico competente, e obbligatorio se l’azienda ha più di 15 dipendenti almeno una volta all’anno attraverso la riunione periodica dei rischi come previsto  , dall’articolo 35 del D.lgs 81/08 s.m.i.  .
Il canale attraverso il quale i suddetti verbali dovranno essere inoltrati alla dirigenza dal professionista R.S.P.P. sono regolati dal sottostante comma 1
comma 1  A) incontro diretto, con datore di lavoro , dirigenti , preposti , B) Fax,  C)posta elettronica,  D)telefono per le cose urgenti ed indifferibili, E)  per l’ordinario, si terranno appositi verbali redatti in duplice copia uno per il datore di lavoro, uno per il professionista,  controfirmato da una segretaria   .
 12) il Datore di lavoro , dovrà  comunicare preventivamente all’ R.S.P.P. qualsiasi variazione, da affidare a terzi all’interno della azienda  trasformazioni o acquisto di nuovi macchinari oltre a quelli esistenti , sempre per tramite dei medesimi canali
13) il datore di lavoro comunicherà in via scritta i nominativi di : Dirigenti , Preposti , addetti al primo soccorso , e antincendio , al Professionista R.S.P.P. che si occuperà di formarli , o farli formare a spese dell’azienda .
14) il professionista R.S.P.P. elaborerà i progetti formativi e informativi , previsti dall’articolo 36 del D.lgs 81 s.m.i.  li sottoporrà dal datore di lavoro,  che dopo averli validati, li comunicherà con gli orari previsti di formazione (giorno, data, ora, luogo) ai destinatari finali (dirigenti, preposti, lavoratori , incaricati delle misure di primo soccorso e lotta antincendio gestione delle emergenze )
 
 
14) Dovranno essere consegnati dal professionista R.S.P.P.  gli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti , menzionati nel comma 1 dell’articolo 11 del presente contratto e nell’articolo 14  .
 
15) AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E SUPERVISIONE DEL PIANO D'EMERGENZA
Qualora dovesse già esistere in azienda un D.V.R. il professionista R.S.P.P. dovrà :
Rielaborare  il documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
E L'aggiornamento riporterà i seguenti punti:
- l'attuale organigramma dell'amministrazione , le figure ed i nuovi nominativi previsti dal sistema prevenzionistico;
- i cambiamenti nelle mansioni dei dipendenti, facendo particolare riferimento all'introduzione di nuovi macchinari ed all'utilizzo dei prodotti chimici;
- i nuovi programmi degli interventi da adottare;
- elenco aggiornato dei dispositivi di protezione individuale;
Supervisione del piano d'emergenza ed incontri con gli addetti all'emergenza
 
 
 
 
 
 
 
16) RILIEVI FONOMETRICI , VIBRAZIONI,  RISCHIO CHIMICO, RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONI.
I rilievi saranno effettuati come previsto dal titolo VIII capo II del D.lgs 81/08 s.m.i. .
 
Art. 17
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro e i dirigenti dell'Appaltante forniranno al servizio di prevenzione e protezione:
a) adeguate ed esaurienti informazioni sulla natura dei rischi professionali;
b) adeguate ed esaurienti informazioni sull'organizzazione del lavoro e la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
 
 
Art. 18 (penali)
Nel caso di mancato rispetto da parte del professionista incaricato dei termini indicati nel precedente art. 3 per la presentazione degli elaborati progettuali, sarà applicato per ogni giorno di ritardo sulla scadenza, una penale di Euro 25,82.- che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo articolo.
E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni derivanti all'Appaltante.
 
Art. 19 (onorari)
L'ammontare del compenso spettante al professionista comprensivo dell'onorario, delle spese, di cui ai commi precedenti, si presume possa essere quantificato in complessivi Euro   ………………….+  I.V.A. come di seguito indicato:
da dividersi per i 12 mesi della prestazione dell’incarico 


Tutte le spese necessarie per la valutazione del rumore , vibrazioni, rischio chimico, rischio incendio , sono a carico ………………………. valutabili in € …………………… + i.v.a. 

 
Art. 20 (liquidazione dei compesi)
L'onorario, come determinato ai sensi del precedente articolo verrà corrisposto al professionista, per quanto riguarda:
all'emissione della fattura,  da dividersi per i 12 mesi della prestazione dell’incarico 
 
Art. 21 (segretezza e proprietà degli elaborati)
I  documenti redatti rimarranno di proprietà della committenza , che ne farà l’utilizzo più opportuno, il professionista, si obbliga alla più completa segretezza  peraltro già stabilita per legge .
 
 
Art. 22 (dimissioni e durata ) (comma dall’ 1 al 3 dimissioni comma 4 durata)


Nel caso in cui il professionista incaricato del servizio , non si attenga alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con l'Amministrazione Committente, la stessa può procedere alla sospensione dell'incarico.
Nel caso invece di divergenze di vedute tra il professionista R.S.P.P  e l’appaltante, il professionista R.S.P.P. rassegnerà immediatamente le dimissioni
Nel caso di dimissioni per motivi di motivi di varia natura, il professionista invierà raccomandata a.r.  all’appaltante , fornendo però un periodo di affiancamento al nuovo R.S.P.P. per un periodo di giorni 15
Il presente contratto ha durata un anno dalla data della stipula , con possibilità di rinnovo mediante sottoscrizione di nuovo contratto , o rinnovo dello stesso con apposizione di nuove date e firme.

In tali  ipotesi spetteranno al professionista i compensi maturati fino a quella data
 
 
 
Art. 23 (controversie)
Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amichevole.
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amichevole, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Appaltante, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Competente.
Il collegio arbitrale, alle cui spese di funzionamento provvederà la parte soccombente, giudicherà secondo le regole del diritto.
Il Foro competente è quello dell'Appaltante, ovvero quello di  ..................
 
Art. 24
Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto.
 
Art. 25
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
 
 
Letto, accettato e sottoscritto.
 
 
Data .......................
 
 
Firma .........................
(Per l'Azienda appaltante: Dr. ....................)
 
 
Firma .........................
(Il professionista R.S.P.P.)



 
 

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