LINEE GUIDA 2017 PER LE BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI. 

08/02/2017 CIRCOLARE CNI - XIX SESSIONE 

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APPENDICE 1 Modifiche apportate dalla legge 1 ottobre 2012, n. 177 al D.Lgs. 81/08 “Art. 1. 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo»; b) all’articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»; c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»; d) all’articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali»; 

e) all’allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente: «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»; f) all’allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo». 2. L’albo di cui al comma 4-bis dell’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. 3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l’attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.”

Definizione della procedura tecnico – amministrativa Il coordinatore per la progettazione, con congruo anticipo sulla data di effettivo inizio dei lavori, ma preferibilmente nelle fasi iniziali della progettazione, ovvero in sede di indagini geologiche/studio di fattibilità:  individua, nell’ambito di tutta l’area di cantiere, le zone aventi diversa destinazione d’uso (transiti esclusivamente pedonali, con mezzi leggeri o pesanti, interessamenti a vario titolo (es. scavi, jetgrouting, palificazioni..) del terreno in cui si ritiene necessario tutelare (maestranze, opera, interessi..) dagli effetti derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi;  esegue un’indagine preliminare di ricerca storiografica sui bombardamenti e sulle battaglie avvenuti sull’area di progetto (come riportato al paragrafo 5). Potrà valutare la possibilità di basare la propria valutazione anche sugli esiti di un’indagine magnetometrica che, si sottolinea, non potrà/dovrà interessare il terreno, potrà fornire esclusivamente l’indicazione di presenza di segnali ferromagnetici negli strati superficiali del terreno, ma non potrà costituire ne documento attestante o meno la presenza di ordigni ne procedura di bonifica bellica sistematica. Se, a seguito di quanto precede, ritenesse di dover procedere con una attività di bonifica bellica, la procedura tecnico-amministrativa da osservare può essere schematizzata nelle seguenti fasi: 

 il committente invia una istanza, conformemente a quanto previsto dalla B-TER 001, al Ministero della Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. (acronimo di Bonifica Campi Minati), competente per territorio, (vds. annesso “A” all’allegato 1 della B-TER 001) allegando elaborati grafici, relazione tecnica lavori, sezione scavi, relazione geologica, eventuali altri documenti1 ;  entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il suddetto Reparto rilascia il Parere Vincolante e le relative “Prescrizioni tecniche” costituite da “Prescrizioni generali” e “Prescrizioni particolari”, nei quale saranno esplicitate, relativamente all'area da sottoporre al servizio di Bonifica Bellica, obblighi e adempimenti del Soggetto Interessato e dell’Impresa BCM, nonché le modalità esecutive che dovranno essere disposte, con ordinativo, dal Soggetto Interessato all’Impresa BCM, previa sottoscrizione ed accettazione da parte di entrambi2 ;  il committente, (che quale sottoscrittore dell’Istanza acquisisce le competenze/responsabilità del Soggetto Interessato), avvalendosi eventualmente della collaborazione3 di un'Impresa Specializzata nel settore della Bonifica Bellica, implementando fedelmente e in dettaglio le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero, redige il Progetto di Bonifica4 , e lo trasmette al Reparto Infrastrutture che,  visionati e verificati i documenti ricevuti, entro 30 giorni dalla ricezione rilascia il “Nulla Osta” atto necessario per poter avviare le attività di Bonifica;  la prescelta impresa specializzata (legata al soggetto interessato da atto contrattuale) avvia la bonifica a seguito di ORDINATIVO del Soggetto Interessato che riporta le Prescrizioni del MD e richiama il Progetto di BOB approvato dal reparto Infrastrutture ed al termine delle operazioni rilascia l'Attestato di Bonifica Bellica5 che certifica, anche in forma grafica su una planimetria, le aree sulle qualibonificate differenti tipologie di bonifica effettuate nelle singole aree; Il Soggetto Interessato è l’unico gestore del contratto di Bonifica ed ha la facoltà di sospendere la “Bonifica attiva”, far mettere in sicurezza l’area e eseguire le azioni di controllo e contabilità ritenute opportune e necessarie;  qualora il soggetto interessato, a seguito di presentazione dell’istanza, intenda modificare l’estensione dell’area da sottoporre a Bonifica Bellica dovrà formalizzare tale volontà mediante specifica istanza di variazione. Tale istanza dovrà essere firmata dallo stesso sottoscrittore dell’istanza originale ovvero da suo delegato e dovrà:  indicare analiticamente le aree in estensione/riduzione;  riportare le lavorazioni che si andranno ad eseguire, con particolare riferimento ai lavori di scavo; - essere corredata da apposita planimetria, con evidenziate le aree oggetto di estensione/riduzione utilizzando diversa colorazione; - solo in caso di variazione in estensione, riportare le cause che hanno determinato tale variazione. La presentazione di istanza di variazione può dar luogo ad un sopralluogo da parte degli organi dell’Amministrazione Difesa, e comunque comporterà il rilascio di nuove Prescrizioni Tecniche ovvero formale conferma di quelle originali;

 il Soggetto Interessato, dopo aver attestato, in calce all’Attestato di Bonifica, l’effettivo svolgimento delle attività e delle tempistiche dichiarate dalla Ditta BCM, lo trasmette, al Reparto Infrastrutture che, entro 60 giorni dalla sua ricezione, effettua un controllo documentale (capitolo 8 della Direttiva n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio), esegue un sopralluogo tecnico in cantiere e rilascia il Verbale di Constatazione che conclude il Servizio di Bonifica Bellica. Tale verbale viene rilasciato anche se con esito NEGATIVO ma solo con un esito positivo il Servizio di Bonifica può considerarsi concluso. Pertanto qualunque documento attestante l’avvenuta Bonifica Bellica, anche rilasciato da ditta incaricata, se non vistato dell’Ufficio B.C.M. del Reparto Infrastrutture e corredato d specifico Verbale di Contestazione, è nullo ai fini della liberalizzazione delle aree sotto il profilo bellico. 



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FONTE: CNI
Tipo Documento CIRCOLARE Numero 17 Data 08/02/2017 Riferimento PROT. CNI N. 829

Titolo LINEE GUIDA PER LE BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI. LINEE GUIDA PER IL CSP RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI ESPLOSIONE.
Testo IL TESTO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 DV12412_ALL1.pdf

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Seminario tecnico: Bonifica da ordigni Bellici

Pubblichiamo in allegato gli atti del seminario del 04 luglio 2017 a cura Ing. Provincia di Roma

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