La valutazione del rischio Vibrazione

aspetti applicativi rischio Vibrazione

Gli agenti fisici di rischio (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) sono indicati nel Testo Unico sicurezza sul lavoro, Titolo VIII (dall’art. 180 all’art. 220).


I lavoratori esposti ad agenti fisici sono protetti da misure:


– tecniche, attraverso dispositivi di protezione individuale, sistemi di fonoassorbimento, barriere fonoisolanti, sistemi antivibranti, schermi antiradiazioni ecc.;
– organizzative e procedurali, come la riduzione del tempo di esposizione, la misura dei livelli di esposizione, la delimitazione delle aree a rischio, percorsi di informazione-formazione-addestramento, la sorveglianza sanitaria ecc.
Per eseguire la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di macchine vibranti che interessano il sistema mano-braccio si fa riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349-1 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 1: Requisiti generali” e UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”. Questo tipo di rischio è presente nel caso di utilizzo di trapano elettrico, di svitatrici pneumatiche ecc. Tra i possibili dispositivi di protezione utilizzabili ci possono essere i guanti, purtroppo non molto efficaci.
Per effettuare la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di mezzi vibranti (rischio vibrazioni sul corpo intero) si fa riferimento alle disposizioni della norma UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 1: Requisiti generali”. Come mezzi vibranti si intendono, ad esempio, i veicoli per la movimentazione dei carichi (come i carrelli elevatori). Non potendo ottenere una riduzione nell’esposizione, se non scegliendo modelli elettrici o a benzina rispetto a quelli diesel, si cerca di mitigarne gli effetti attraverso il comfort del sedile e la turnazione degli addetti.
I valori rilevati vanno confrontati con i valori di esposizione e i valori d’azione e limite presenti nell’art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di determinare una fascia di rischio.
Si ricorda che le basse temperature possono accentuare il problema tra i lavoratori che ne sono esposti.
È ormai noto che le vibrazioni meccaniche possono rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori esposti, ad esempio con riferimento al rischio dell’insorgere di patologie come l’angiopatia e l’osteoartropatia da vibranti. E sono molti i comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio. Ad esempio, con riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, possono essere esposti i lavoratori che utilizzano scalpellatori,  martelli demolitori e picconatori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie e roditrici per metalli, levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori, ...
L’articolo 202 (Valutazione dei rischi) ricorda che il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. E che questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
Dopo aver ricordato le disposizioni per la valutazione/misurazione contenute nell’ALLEGATO XXXV, si indica che ai fini della valutazione  il datore di lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

fonte:Portaleconsulenti


Pubblichiamo un documento del Ing. Luigi Carlo Chiarenza realizzato nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre.


La valutazione del rischio Vibrazione i suoi aspetti applicativi


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