INTERPELLI 2012

Interpello n. 1/2012 - Risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il d.lgs. n. 81/2008 

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 1/2012

Roma, 15 novembre 2012

Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021846 / MA007.A001


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “Questioni sull’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.”
Più in particolare l’istante chiede di conoscere “... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.”
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere “in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano”; mentre ritiene di poter estrapolare dalle “questioni applicative poste dalla circolare regionale” il quesito relativo al campo di applicazione dell’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: ‘‘Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b).
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.
Il successivo comma 8 prevede poi che: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
L’istituzione dell’unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva” e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.
Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 2/2012 - Risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 2/2012

Roma, 15 novembre 2012


Alla CONFAPI


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021849 / MA007.A001



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.

La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori “attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione.
Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 3/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni .

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 3/2012

Roma, 15 novembre 2012


Al CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021851 / MA007.A001



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la “pertinente normativa tecnica” richiamata nell’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 “è la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: ...”.
L’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.
Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1, lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che: “... l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto ritiene di potersi esprimere soltanto su quale sia “la pertinente normativa tecnica” e non sull’interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante.
Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Interpello n. 4/2012 - Risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 4/2012

Roma, 15 novembre 2012


Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021853 / MA007.A001


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
L’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti” (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall’art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Interpello n. 5/2012 - Risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Comm. Consultiva Permanente

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 5/2012

Roma, 15 novembre 2012


All' ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021854 / MA007.A001



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.”

Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell’esito della c.d. “valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. “valutazione approfondita” al fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori.
Al riguardo va premesso che l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Il successivo comma 1-bis dell’articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fomite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. “valutazione preliminare”) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente “nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci”.
Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, “ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita)”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa.
Dunque, l’obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione. Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase “preliminare” della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione “approfondita”, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Va sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà “accompagnare” tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati “a rischio”) - e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Interpello n. 6/2012 - Risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 6/2012

Roma, 15 novembre 2012


Alla CSIT-Confìndustria Servizi Innovativi e Tecnologici

Alla FEDERBINGO;

Alla ASCOB



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021855 / MA007.A001




Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.

La CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la Federbingo e l’Ascob hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori.
Più in particolare gli istanti chiedono “ ... che sia confermato che la richiamata normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le seguenti condizioni.
• i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
• la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
• il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Al riguardo va premesso che la questione trova espressa disciplina nella legge n. 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Come rimarcato dal Ministero della Salute con la richiamata circolare, l'articolo 51 della legge n. 3/2003 persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione. I locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.
Si ritiene, pertanto, che stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza dì lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 7/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 7/2012

Roma, 15 novembre 2012


Alla

CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021856 / MA007.A001


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.

La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
A tale riguardo va evidenziato come l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l’obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi “con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28”. L’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l’oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
L’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f)”. Tali procedure standardizzate - una volta pubblicato il decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) - verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, secondo periodo). Tale possibilità è stata limitata dall’articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all’emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle “procedure standardizzate” di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La previsione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di “tutti i rischi” sul lavoro di cui all’articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di “modifiche del processo produttivo ...” e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.
Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)


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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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