Infortunio sul lavoro in itinere, deviazioni per ragioni personali. La circolare dell’Inail

La circolare n.62 emanata il 18 dicembre 2014 dall’INAIL cerca di chiarire la questione degli infortuni sul lavoro in itinere con delle linee guida che dovrebbero orientare nella trattazione di infortuni accaduti durante deviazioni per ragioni personali.

La circolare si occupa nel caso specifico delle deviazioni per ragioni personali effettuate dai genitori per accompagnare i propri figli a scuola e della tutelabilità degli infortuni accaduti durante la deviazione dal normale percorso casa-lavoro.
Le deviazioni del normale percorso casa-lavoro ha generato negli ultimi anni un lungo dibattito che ha portato all’emanazione della presente circolare che giunge alle seguenti conclusioni “Tutto ciò premesso, in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonché dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.
Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente
sanzionata.”.
Fonte: Ozizzontescuola


CIRCOLARE INAIL


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