IL REGOLAMENTO REACH – COME FUNZIONA?

ll regolamento REACH si basa su quattro procedure principali che mirano a garantire la fabbricazione, la distribuzione e l'uso sicuri delle sostanze chimiche e dei prodotti che le contengono: la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione.


Registrazione
Titolo II del REACH
Ciascuna impresa che fabbrica o importa una sostanza in quanto tale, in quanto componente di una miscela o, in alcuni casi, anche contenuta in articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno, indipendentemente dalla sua pericolosità, è tenuta a registrarla presso l’ECHA per poterla immettere sul mercato dell'UE: è il principio della commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (“no data, no market”).
Nell'articolo 2 del REACH sono riportate le esenzioni dall'obbligo di registrazione.
Nel 2008 la preregistrazione ha concesso, a talune condizioni, diversi periodi di transizione per la registrazione, nel 2010, nel 2013 e nel 2018 per la maggior parte delle sostanze attualmente sul mercato, a seconda del loro tonnellaggio e dei loro pericoli. Per le imprese che fabbricano o importano sostanze per la prima volta è ancora possibile effettuare la preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017 qualora sia applicabile la scadenza del 2018. Le imprese intenzionate a registrare la stessa sostanza devono collaborare all'interno di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) al fine di condividere le informazioni ed evitare sperimentazioni inutili.
Le sostanze fabbricate o quelle nuove e non preregistrate devono essere registrate prima dell'immissione sul mercato.


Valutazione
Titolo VI del REACH
L'ECHA controlla la conformità delle informazioni riportate nei fascicoli di registrazione ed esamina tutte le proposte di sperimentazione in essi contenute al fine di evitare sperimentazioni non necessarie. Gli Stati membri valutano le sostanze in relazione a specifiche preoccupazioni relative alla salute umana e all'ambiente.


AUTORIZZAZIONE
Autorizzazione
Titolo VII del REACH
Questa procedura è stata introdotta al fine di garantire il controllo dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche presenti sul mercato che destano le maggiori preoccupazioni. Lo scopo è sostituire le sostanze chimiche estremamente preoccupanti, con alternative più sicure, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile.

elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC)

include sostanze preoccupanti, che causano gravi conseguenze per la salute dell'uomo e per l'ambiente:
− sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) con effetti noti o presunti per l'uomo;
− sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
− sostanze che comportano un livello di preoccupazione equivalente, per esempio gli interferenti endocrini.
Le SVHC sono identificate costantemente in funzione dei criteri stabiliti nell'articolo 57 del REACH e aggiunte all'elenco di sostanze candidate due volte l'anno (a giugno e a dicembre). Pertanto, le imprese che le forniscono o le utilizzano hanno l'obbligo di trasmettere informazioni sulla sicurezza lungo la catena di approvvigionamento.

inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

(allegato XIV del REACH) delle sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate che destano maggiore preoccupazione a causa delle loro proprietà pericolose e dei loro modelli d'uso. L'uso di queste sostanze è vietato dopo una certa data ("data di scadenza") a meno che sia concessa un'autorizzazione a singole imprese per il relativo uso specifico o l'uso sia esentato dall'autorizzazione. L'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione mira a promuovere la sostituzione e l'innovazione.

domanda di autorizzazione:

fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle hanno la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per poter continuare a fabbricare e a usare le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Essi sono tenuti a versare una tariffa (non risarcibile) e a dimostrare che i rischi derivanti dall'uso della sostanza sono adeguatamente controllati. In caso contrario, l’autorizzazione può comunque essere concessa qualora si dimostri che i benefici socio-economici derivanti dall’uso della sostanza superano i rischi e non esistono tecnologie o sostanze alternative idonee.

Restrizione

Titolo VIII del REACH
Alcune sostanze o miscele che comportano rischi inaccettabili possono essere soggette a un divieto totale sul mercato dell'UE (per esempio l'amianto), subire restrizioni in relazione a usi specifici (per esempio gli ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura) o essere soggette a limitazioni in merito alla concentrazione della sostanza (per esempio in prodotti di consumo come pneumatici, capi di abbigliamento o articoli di gioielleria). Quando determinati usi sono soggetti a restrizione o la sostanza è vietata sul mercato dell'UE, la sostituzione è obbligatoria.
Le restrizioni non sono collegate alla procedura di registrazione.
Sono previste restrizioni anche nella normativa relativa alla sicurezza dei prodotti e in quella di settori specifici, per esempio per i detergenti, i cosmetici, i giocattoli e l'elettronica.

CHE COSA DEVONO FARE I DIVERSI ATTORI PER CONFORMARSI AL REACH?

Il regolamento REACH stabilisce prescrizioni differenti per i diversi attori, a seconda della loro posizione nella catena di approvvigionamento e del prodotto in questione.
Tutti gli attori sono tenuti a comunicare informazioni sulla sicurezza chimica lungo la catena di approvvigionamento.
Le prescrizioni relative a ciascun attore sono:
FABBRICANTI DI SOSTANZE
o Registrare la sostanza se viene fabbricata in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l’anno per ciascun fabbricante e se non è esentata dall'obbligo di registrazione. Se la sostanza è stata preregistrata, il termine di registrazione è il 31 maggio 2018 per le sostanze immesse sul mercato dell'UE in quantitativi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. Le sostanze fornite in volumi maggiori e quelle più pericolose, per esempio le sostanze cancerogene, devono essere già state registrate nel 2010 o nel 2013. I fabbricanti e gli importatori che immettono sul mercato sostanze nuove e non preregistrate devono provvedere alla loro registrazione prima di poterle fabbricare o importare.
o Condurre una valutazione della sicurezza chimica per identificare e descrivere le condizioni d'uso e di fabbricazione della sostanza che possono essere ritenute sicure e presentare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR). Questa prescrizione si applica quando la sostanza è fabbricata in quantitativi superiori a 10 tonnellate all'anno.
Comunicare informazioni sulla sicurezza nella catena di approvvigionamento fornendo una scheda di dati di sicurezza per le sostanze pericolose come previsto. La scheda di dati di sicurezza, disciplinata dal regolamento REACH (articolo 31 e allegato II), è il principale strumento di comunicazione nella catena di approvvigionamento al fine di garantire una migliore gestione dei rischi derivanti dalle sostanze pericolose.
o Controllare se eventuali sostanze sono incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV) o nell'elenco delle restrizioni (allegato XVII). In questi casi non è possibile immettere la sostanza sul mercato senza previa autorizzazione o utilizzarla alle condizioni descritte nella restrizione.

IMPORTATORI DI SOSTANZE E/O MISCELE

Per gli importatori di sostanze vigono gli stessi obblighi previsti per i fabbricanti.
L'importatore di una miscela è tenuto a registrare tutte le sostanze presenti nella miscela qualora siano fornite in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno per sostanza.
Tuttavia, l'importatore deve verificare se il fabbricante stabilito fuori dall'UE ha designato un rappresentante esclusivo nell'Unione per adempiere gli obblighi che spettano agli importatori di sostanze, miscele e/o articoli (articolo 8). In tal caso, gli importatori sono considerati utilizzatori a valle.

IMPORTATORI DI ARTICOLI

Gli importatori di articoli sono soggetti alle prescrizioni previste per i produttori di articoli. Tuttavia, per gli importatori può risultare più difficile raccogliere informazioni sulle sostanze rilasciate durante l'uso o su eventuali SVHC contenute nell'articolo.
È necessario informare i fornitori non appartenenti all'UE in merito alle prescrizioni stabilite dal REACH.

UTILIZZATORI A VALLE

Gli utilizzatori a valle non hanno l'obbligo di registrare le sostanze.
Tuttavia, per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tenuti a:
identificare e applicare le opportune misure riportate nella scheda di dati di sicurezza
Un utilizzatore a valle deve attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di dati di sicurezza trasmessa dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa. Se la sostanza pericolosa è registrata, la scheda di dati di sicurezza può includere scenari di esposizione, che descrivono le modalità di gestione dei rischi correlati a ciascun uso identificato.
Quando gli utilizzatori a valle ricevono una scheda di dati di sicurezza, devono identificare e applicare misure adeguate per controllare i rischi esistenti presso il loro stabilimento, entro 12 mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza di una sostanza registrata.


Comunicare informazioni sulla sicurezza a fornitori e clienti
o responsabilità di informare i fornitori: un utilizzatore a valle è tenuto a informare il fornitore qualora le misure di gestione dei rischi non risultino appropriate o disponga di nuove informazioni sulla classificazione o l'identificazione dei pericoli. L'utilizzatore a valle deve provvedere a comunicare tali informazioni senza indebito ritardo.


possibilità di rendere il proprio uso un uso identificato: in tal modo un utilizzatore a valle può ottenere la valutazione dei rischi correlati agli usi pertinenti in modo più semplice ed economico, poiché la valutazione viene effettuata dal fabbricante o dall'importatore che registra la sostanza. Affinché gli usi dell'utilizzatore a valle possano essere inclusi nel fascicolo di registrazione, egli deve comunicare al fornitore l'uso della sostanza. È consigliabile contattare i fornitori attraverso le organizzazioni di settore. Se, per ragioni commerciali, un utilizzatore a valle decide di non rendere noti i propri usi, può scegliere di redigere una relazione sulla sicurezza chimica.


responsabilità di informare i clienti: un'impresa che fornisce sostanze o miscele pericolose deve comunicare ai propri clienti informazioni sul relativo uso sicuro mediante la scheda di dati di sicurezza. Tali informazioni devono essere tempestivamente aggiornate se:
− si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
− è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
− è stata imposta una restrizione.


DISTRIBUTORI

La principale priorità per i distributori è garantire che le sostanze chimiche che forniscono siano conformi alle prescrizioni del REACH in materia di registrazione, autorizzazione e restrizione.
Le circostanze che incidono sul ruolo del distributore sono due:
o quando il distributore fornisce un prodotto chimico direttamente da paesi terzi è considerato un importatore;
o quando il distributore reimballa un prodotto chimico o lo rietichetta per includervi il proprio marchio è considerato un utilizzatore a valle.

Comunicare informazioni sulla sicurezza a fornitori e clienti


I distributori costituiscono il collegamento in termini di comunicazione fra i fabbricanti e i loro clienti e rivestono un ruolo importante nel garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. Sono tenuti a trasmettere informazioni sulla sicurezza a monte e a valle della catena di approvvigionamento, Ciò può comprendere informazioni sulla sicurezza della manipolazione delle sostanze chimiche ricevute dal fabbricante e comunicate ai clienti per mezzo di una scheda di dati di sicurezza, come prescritto, oppure informazioni sull'uso della sostanza chimica ottenute dal cliente e trasmesse al fabbricante o all'importatore.
Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione pari allo 0,1 % peso/peso, i fornitori dell'articolo devono fornire agli utenti industriali o professionali consigli sull'uso sicuro dell'articolo in questione. Allo stesso modo, sono tenuti a rispondere gratuitamente entro 45 giorni a eventuali richieste di informazioni da parte dei clienti. Pertanto, l'industria può essere maggiormente incoraggiata a soddisfare la domanda di prodotti più sicuri, sostituendo le sostanze estremamente preoccupanti con alternative più sicure.


L'APPROFONDIMENTO CONTINUA NEL DOCUMENTO ALLEGATO (Fonte)
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