La nuova edizione 2010, in particolare, è stata aggiornata tenendo conto delle indicazioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e dal più recente D. Lgs. 106/2009, anche se l’emanazione dei due decreti legislativi “non ha modificato nella sostanza gli obblighi e gli adempimenti per gli addetti al primo soccorso”. Tra l’altro quanto riguarda l’organizzazione e l’attuazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro, fa tuttora riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 388/2003 del 15 luglio 2003 “per il regolamento sulle disposizioni di pronto soccorso aziendale relativo alle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, ai requisiti del personale addetto nonché alla sua formazione”.
Il manuale fornisce - in modo chiaro, sintetico ed efficace - le indicazioni “necessarie a fronteggiare le emergenze di natura sanitaria senza sconfinare in indicazioni ed istruzioni che oltrepassino le competenze e le capacità dell’addetto”. In questo senso il volume può costituire un utile sussidio per il Medico Competente che curi l'organizzazione di corsi di formazione/informazione in materia: fornisce un primo livello di conoscenza che il docente può “modulare secondo la natura ed il grado dell’assistenza medica d'emergenza, in base alle disposizioni di legge e le esigenze della struttura ove opera, in ordine al numero di lavoratori occupati, la natura dell'attività, i fattori di rischio presenti”.
Nel manuale per chiarezza si definiscono i termini di:
- primo soccorso: si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell’evento”. Inoltre appena è possibile, “dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”;
- pronto soccorso: si intende “l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito”, personale che “opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi di urgenza/emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve osservazione (medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso reparti specialistici”.
Si ricorda poi che il Testo Unico per la sicurezza “non prevede rigidamente l’istituzione, dovunque e comunque, di un generico servizio di ‘primo soccorso’ interno, ma guarda all’assistenza sanitaria di emergenza come ad una ‘funzione’ che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori nei modi e nei tempi di volta in volta più idonei, con procedure chiare, ben definite e congrue per la propria realtà produttiva, tenuto conto degli specifici rischi lavorativi presenti”. L’emergenza sanitaria fa parte dell’insieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di valutazione del rischio e si colloca nel “piano delle emergenze”: il datore di lavoro infatti “deve ideare e gestire un modello organizzativo finalizzato a garantire un sistema di gestione della salute e sicurezza dei propri dipendenti per quanto attiene la possibilità di avere incidenti interni con ‘lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso’ che necessitino di essere soccorsi prima dell’arrivo dell’intervento del 118”.
In particolare un “piano di primo soccorso” deve contenere: - “la documentazione relativa ai luoghi di lavoro e alle persone presenti; - i dati della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico; - i criteri adottati nell’organizzazione del servizio; - la determinazione quantitativa e la dislocazione dei presidi e le modalità per la loro gestione (NB: prevedere standardizzazione delle modalità d’uso e stato delle dotazioni dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione o cassetta); - le procedure di allertamento del sistema di soccorso interno e del 118; - l’elenco nominativo dei lavoratori designati al primo soccorso; - le procedure di gestione e trattamento dell’infortunato (o del soggetto colpito da malore); - i piani previsti per la formazione e l’addestramento dei lavoratori designati; - le procedure previste per la registrazione degli interventi”
Se il manuale fornisce le idonee informazioni per gli addetti al primo soccorso, bisogna ricordare che “il giusto soccorso significa anche non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del personale sanitario”.
Ecco un esempio di azioni idonee per chi si trova a soccorrere un soggetto colto da malore: - “verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!); - provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118; - esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto; - telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c’è stato un trauma con o senza emorragie. È bene riferire il proprio nome e cognome ed un recapito telefonico che potrà essere utilizzato dal 118 in caso di necessità; - praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese con adeguati corsi di formazione”, sino all’arrivo dei soccorritori del 118; - “astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario); - proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente; - utilizzare eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.
L’indice del manuale:
PRIMA PARTE L’organizzazione e la gestione del “primo soccorso” negli ambienti di lavoro Riferimenti normativi Il Piano di Primo Soccorso SECONDA PARTE Anatomia e fisiologia del corpo umano / Rischi e patologie più frequenti negli ambienti di lavoro L’Apparato Respiratorio: Anatomia Fisiologia Disturbi della respirazione: Soffocamento Asfissia Patologie polmonari (Asma)
L’Apparato Tegumentario Anatomia Fisiologia Ferite Emorragie Ustioni Punture d’insetti La Folgorazione Le Intossicazioni Il Sistema Nervoso Anatomia, fisiologia Lesioni dell’encefalo Lipotimia o svenimento Colpo di calore Assideramento Crisi epilettica Traumi dell’encefalo Traumi del midollo spinale
18 Feb : 08:36Responsabilita' del condominio e dell'amministratore [html] Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio? Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano del campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37.
Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore. La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri. Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di “lavoratore” data dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.
Quali obblighi gravano sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi? Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro.
Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell’art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell’edificio. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
Ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l’acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all’interno del condominio?
L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.